Il decreto legge n. 126 del 2019 ha introdotto alcune disposizioni ai fini dell'applicazione, al personale precario degli enti di ricerca, della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la stabilizzazione
Preliminarmente, va ricordato che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – consente alle pubbliche amministrazioni, con alcune specifiche esclusioni, di assumere a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2022 personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti.
Per quanto concerne specificamente il personale degli enti pubblici di ricerca, il D.L. 126/2019 (modificando l'articolo 12 del D.Lgs. 218/2016) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire le relative assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo che il possesso di determinati requisiti sia soddisfatto con modalità diverse per il suddetto personale rispetto alla disciplina generale prevista dal richiamato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.
In particolare, si prevede che:
Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Per quanto riguarda la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che, presso i suddetti enti, svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca, il richiamato D.L. 126/2019 prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La trasformazione deve concernere le medesime attività svolte. Alla procedura in esame viene destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello indicate nel piano triennale di attività.
Si prevede, inoltre, in via transitoria, che alle suddette trasformazioni si possa provvedere, anziché mediante l'apposita procedura selettiva, utilizzando le graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali riservate di cui al summenzionato articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
Fondo per la stabilizzazione
La legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 668-670 e 674, della L. 205/2017) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2018 e di 57 milioni annui a decorrere dal 2019, per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (ad eccezione di CREA e INAPP, per i quali i c. 673 e 811 dello stesso articolo hanno autorizzato specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario, pari, rispettivamente, a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 22,5 milioni annui dal 2020, e a 3 milioni per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui dal 2020), e la possibilità, per gli stessi enti, medio tempore, di prorogare i contratti a tempo determinato. Ha, altresì, demandato ad un DPCM la definizione dei criteri di riparto delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari.
In attuazione, è intervenuto il DPCM 11 aprile 2018, che ha ripartito le risorse fra 12 enti pubblici di ricerca, considerato che alcuni enti avevano già proprie risorse sufficienti alla stabilizzazione del personale precario, che un ente aveva comunicato di non avere personale da stabilizzare e che, infine, altri enti non avevano fornito i dati richiesti.
Emegenza Covid-19
A seguito dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte specifiche misure per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Per approfondimenti si rimanda al relativo tema web.