tema 4 gennaio 2021
Studi - Lavoro La stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca

Il decreto legge n. 126 del 2019 ha introdotto alcune disposizioni ai fini dell'applicazione, al personale precario degli enti di ricerca, della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. 

apri tutti i paragrafi

Requisiti per la stabilizzazione

Preliminarmente, va ricordato che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – consente alle pubbliche amministrazioni, con alcune specifiche esclusioni, di assumere a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2022 personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti.

Per quanto concerne specificamente il personale degli enti pubblici di ricerca, il D.L. 126/2019 (modificando l'articolo 12 del D.Lgs. 218/2016) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire le relative assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo che il possesso di determinati requisiti sia soddisfatto con modalità diverse per il suddetto personale rispetto alla disciplina generale prevista dal richiamato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

In particolare, si prevede che:

  • il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali (in relazione alle medesime attività svolte ed anche presso altre pubbliche amministrazioni) si intenda assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale;
  • qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità;
  • ai fini del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione (o di altro ente o istituzione di ricerca) - che deve essere posseduto alla data del 31 dicembre 2021 - si computano anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricercasvolti presso l'ente medesimo, ovvero presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Per quanto riguarda la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che, presso i suddetti enti, svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca, il richiamato D.L. 126/2019 prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La trasformazione deve concernere le medesime attività svolte. Alla procedura in esame viene destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello indicate nel piano triennale di attività.

Si prevede, inoltre, in via transitoria, che alle suddette trasformazioni si possa provvedere, anziché mediante l'apposita procedura selettiva, utilizzando le graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali riservate di cui al summenzionato articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Fondo per la stabilizzazione

La legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 668-670 e 674, della L. 205/2017) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2018 e di 57 milioni annui a decorrere dal 2019, per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (ad eccezione di CREA e INAPP, per i quali i c. 673 e 811 dello stesso articolo hanno autorizzato specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario, pari, rispettivamente, a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 22,5 milioni annui dal 2020, e a 3 milioni per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui dal 2020), e la possibilità, per gli stessi enti, medio tempore, di prorogare i contratti a tempo determinato. Ha, altresì, demandato ad un DPCM la definizione dei criteri di riparto delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari.

In attuazione, è intervenuto il DPCM 11 aprile 2018, che ha ripartito le risorse fra 12 enti pubblici di ricerca, considerato che alcuni enti avevano già proprie risorse sufficienti alla stabilizzazione del personale precario, che un ente aveva comunicato di non avere personale da stabilizzare e che, infine, altri enti non avevano fornito i dati richiesti.

Emegenza Covid-19

A seguito dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte specifiche misure per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Per approfondimenti si rimanda al relativo tema web.

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2022
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Politiche per il lavoro e previdenziali
 
temi di Ricerca