Per quanto riguarda il diritto penale sostanziale, la XVIII legislatura si è caratterizzata per l'approvazione della legge n. 36 del 2019, che ha modificato la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio e per la legge n. 43 del 2019 con la quale il Parlamento ha esteso l'ambito di applicazione del reato di voto di scambio politico-mafioso, inasprendone le pene. Con la legge n. 22 del 2022, il Parlamento ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, in precedenza contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, inserendole nel codice penale e ridefinendo il quadro sanzionatorio nell'ottica di un suo inasprimento. Inoltre, con la legge n. 3 del 2019 il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio in materia di corruzione mentre con la legge n. 69 del 2019 ha rafforzato la tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere.
Alcuni progetti di legge, che intervenivano sul diritto penale, sono stati al centro del dibattito parlamentare ma non hanno concluso l'iter con la definitiva approvazione. Tra questi si ricordano in particolare le proposte in materia di bullismo, di contrasto alle discriminazioni e la proposta volta a introdurre una scriminante per l'aiuto al suicidio in presenza di specifiche condizioni.
La legge n. 36 del 2019, modifica la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. In particolare, la riforma:
La legge n. 43 del 2019 ha modificato la formulazione dell'art. 416-ter del codice penale, punendo con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti devono essere procurati:
Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 416-ter, la legge:
Il Parlamento ha approvato la legge n. 22 del 2022 che:
In particolare, la legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta i legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.
Quando i reati contro i beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente, la proposta prevede l'applicabilità all'ente stesso delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, la legge abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.
La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Per conformarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva, il decreto legislativo n. 75 del 2020 presenta le seguenti principali novità:
Sullo schema di decreto legislativo avevano espresso il prescritto parere le Commissioni giustizia di Camera e Senato.
La legge n. 3 del 2019 detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.
In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge:
Sotto il profilo delle indagini penali, la legge 3/ 2019 interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.
Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime.
In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:
Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:
Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.
Vengono modificati anche:
Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.
Un'analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella relazione n. 62/2019, curata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).
A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:
Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro:
Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte:
Si segnala che un primo bilancio sull'impatto della legge n. 69 del 2019 ad un anno dalla sua entrata in vigore è stato redatto anche dal Ministero della Giustizia. Il rapporto, dal titolo Un anno di Codice Rosso, contiene notizie dettagliate su come le Procure della Repubblica si siano conformate al dettato legislativo che ha introdotto il termine di 3 giorni per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e presenta la statistica sul numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari per reati di violenza domestica e di genere (dati al 16.10.2020).
Nel corso della XVIII legislatura si è sviluppato un ampio dibattito, non solo parlamentare, sulla regolamentazione legislativa dell'aiuto al suicidio e della lotta alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. In entrambi i casi l'iter legislativo non si è concluso con l'approvazione di una legge.
Si ricordano, in particolare:
Inoltre, è stata approvata dalla sola Camera dei deputati una proposta di legge (A.S. 1690) volta a prevenire e contrastare il bullismo, attraverso misure di natura penale (con la modifica dell'art. 612-bis c.p.), modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico.
Nel corso della XVIII legislatura, infine, la Commissione giustizia della Camera ha approvato un progetto di legge che prevedeva la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di fino a 4 piante femmine di cannabis. Il provvedimento (TU AA.C. 2307-2965-A), giunto all'esame dell'Assemblea, non ha concluso il proprio iter.