tema 28 settembre 2022
Studi - Giustizia Interventi sul codice penale

Per quanto riguarda il diritto penale sostanziale, la XVIII legislatura si è caratterizzata per l'approvazione della legge n. 36 del 2019, che ha modificato la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio e per la legge n. 43 del 2019 con la quale il Parlamento ha esteso l'ambito di applicazione del reato di voto di scambio politico-mafioso, inasprendone le pene. Con la legge n. 22 del 2022, il Parlamento ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, in precedenza contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, inserendole nel codice penale e ridefinendo il quadro sanzionatorio nell'ottica di un suo inasprimento. Inoltre, con la legge n. 3 del 2019 il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio in materia di corruzione mentre con la  legge n. 69 del 2019 ha rafforzato la tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere.

Alcuni progetti di legge, che intervenivano sul diritto penale, sono stati al centro del dibattito parlamentare ma non hanno concluso l'iter con la definitiva approvazione. Tra questi si ricordano in particolare le proposte in materia di bullismo, di contrasto alle discriminazioni e la proposta volta a introdurre una scriminante per l'aiuto al suicidio in presenza di specifiche condizioni.

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La legge n. 36 del 2019, modifica la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. In particolare, la riforma:

  • modifica la disciplina della legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione (comma 2 dell'articolo 52 c.p.) che autorizza il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa;
  • introduce un'ulteriore presunzione all'interno dell'articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere un'intrusione effettuata con violenza o minaccia;
  • interviene sulla disciplina dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
  • prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
  • inasprisce il quadro sanzionatorio per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate;
  • interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»;
  • introduce il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
  • prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui alla legittima difesa domiciliare.
ultimo aggiornamento: 9 maggio 2019

La legge n. 43 del 2019 ha modificato la formulazione dell'art. 416-ter del codice penale, punendo con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti devono essere procurati:

  • da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure
  • mediante modalità mafiose.

 

Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 416-ter, la legge:

  • estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. L'intermediario può sostituirsi sia al politico, accettando al suo posto la promessa del sostegno elettorale, sia al mafioso, promettendo di procurare i voti;
  • estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da "soggetti appartenenti alle associazioni" mafiose.
  • amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa";
  • inasprisce la pena che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.
  • prevede un'aggravante di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà.
  • prevede, in caso di condanna, l'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici
ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2019

Il Parlamento ha approvato la legge n. 22 del 2022 che:

  • colloca nel codice penale gli illeciti penali prima ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
  • introduce nuove fattispecie di reato;
  • innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
  • introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

In particolare, la legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta i legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.

Quando i reati contro i beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente, la proposta prevede l'applicabilità all'ente stesso delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, la legge abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.

ultimo aggiornamento: 28 marzo 2022

La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 

Per conformarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva, il decreto legislativo n. 75 del 2020 presenta le seguenti principali novità:

  • interviene sul codice penale, per inasprire le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-quater) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l'area di punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;
  • interviene sul decreto legislativo n. 74 del 2000, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) dei quali prevede la punibilità a titolo di tentativo (precedentemente esclusa) nell'ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;
  • interviene in tema di elusione dei diritti doganali, ripristinando (dopo la depenalizzazione attuata con d. lgs. n. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;
  • interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto, tra i quali sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva

Sullo schema di decreto legislativo avevano espresso il prescritto parere le Commissioni giustizia di Camera e Senato.

ultimo aggiornamento: 16 novembre 2020

La legge n. 3 del 2019 detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.

In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge:

  • prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero;
  • amplia l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni. L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna;
  • modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie;
  • consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento;
  • aumenta la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.;
  • aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione;
  • abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di traffico di influenze illecite;
  • prevede una causa di non punibilità per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato;
  • consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito;
  • modifica le fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio;

Sotto il profilo delle indagini penali, la legge 3/ 2019 interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2019

La legge 19 luglio 2019, n. 69,  interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime.

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:

  • il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;
  • il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;
  • il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  • il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:

  • inasprire la pena;
  • prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
  • considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono modificati anche:

  • il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;
  • i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
  • il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;
  • il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Un'analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella relazione n. 62/2019, curata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

                     

Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).

A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

  • che la  polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministeroanche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. 
  • che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
  • che la polizia giudiziaria proceda ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro:

  • introduce l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
  • modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa  per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
  • prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa  da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte:

  • a prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
  • a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;
  • ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Si segnala che un primo bilancio sull'impatto della legge n. 69 del 2019 ad un anno dalla sua entrata in vigore è stato redatto anche dal Ministero della Giustizia. Il rapporto, dal titolo Un anno di Codice Rosso, contiene notizie dettagliate su come le Procure della Repubblica si siano conformate al dettato legislativo che ha introdotto il termine di 3 giorni per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e presenta la statistica sul numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari per reati di violenza domestica e di genere (dati al 16.10.2020).

ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022

Nel corso della XVIII legislatura si è sviluppato un ampio dibattito, non solo parlamentare, sulla regolamentazione legislativa dell'aiuto al suicidio e della lotta alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. In entrambi i casi l'iter legislativo non si è concluso con l'approvazione di una legge.

Si ricordano, in particolare:

  • il testo unificato delle proposte di legge AA.C. 2 e abb., approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2022, che recava disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il provvedimento ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2553);
  • il testo unificato delle proposte di legge AAC. 107 e abb. (c.d. DDL Zan, dal nome del relatore), approvato dalla Camera il 4 novembre 2020, volto a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il provvedimento interveniva in particolare sul codice penale per ampliare l'ambito di applicazione dei delitti contro l'uguaglianza (articoli 604-bis e 604-ter c.p.) così da punire le condotte discriminatorie e di istigazione alla discriminazione, le condotte violente e di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il provvedimento, giunto all'esame del Senato (A.S. 2005) ha interrotto il proprio iter per l'approvazione in Assemblea di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Inoltre, è stata approvata dalla sola Camera dei deputati una proposta di legge (A.S. 1690) volta a prevenire e contrastare il bullismo, attraverso misure di natura penale (con la modifica dell'art. 612-bis c.p.), modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico.

Nel corso della XVIII legislatura, infine, la Commissione giustizia della Camera ha approvato un progetto di legge che prevedeva la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di fino a 4 piante femmine di cannabis. Il provvedimento (TU AA.C. 2307-2965-A), giunto all'esame dell'Assemblea, non ha concluso il proprio iter.

ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022
 
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