Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014. La nuova disciplina, sulla quale il legislatore è ulteriormente intervenuto dopo l'entrata in vigore, ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo. In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia"; in tale prospettiva la legge 125/2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
I punti qualificanti della legge 125/2014
Tra i punti qualificanti della nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo (legge 125/2014 ) si segnala quanto segue:
A tale proposito si rammenta che il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) è stato disposto dall'articolo 2 del decreto legge 104/2019, convertito con modificazioni dalla legge 132/2019. In particolare il comma 1 ha trasferito al MAECI le funzioni esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la sede, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020 (qui il link al dossier che contiene una dettagliata analisi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 104/2019).
Gli obiettivi della cooperazione, le attività e i soggetti per la loro realizzazione.
Gli obiettivi della cooperazione indicati dalla legge 125/2014 sono:
Le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, in base alla nuova legge, si articolano in:
I soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono:
L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).
L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge 125/2014, rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione.
L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione.
L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto i condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.
Operativa da gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue 19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze.
In particolare, lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è stato approvato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113 (qui il testo in inglese); il regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015, come modificato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 29 aprile 2016 (qui il link al testo vigente del regolamento); il regolamento interno di contabilità è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500.
Una ulteriore convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 15 luglio 2016 ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. Si rammenta che l'articolo 22 della legge 125/2014 ha autorizzato CDP, nell'ambito delle finalità della medesima legge, ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. CDP è stata inoltre autorizzata (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto (contenuto nel già ricordato decreto n. 113 del 22 luglio 2015) le modalità di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva in materia di responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento, sono regolate con una convenzione stipulata ogni tre anni e modificabile su proposta di ciascuna delle parti. La convenzione 2019-2021 attualmente in vigore è stata firmata il 12 luglio 2019.
Dal punto di vista organizzativo, l'AICS in Italia si articola in due uffici di livello dirigenziale generale, denominati vicedirezioni, e in undici uffici di livello dirigenziale non generale. Gli uffici sono collocati presso la sede centrale di Roma, fatto salvo l'Ufficio VI collocato a Firenze. Quanto al numero delle sedi all'estero, attualmente 19, è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e ai limiti della dotazione organica.
Si rammenta che in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo è successivamente intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 162/ 2019, convertito con modificazioni dalla legge. n. 8/2020. La disposizione, nell'introdurre talune modifiche in materia di personale operante nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha previsto, tra l'altro, l'incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'AICS ed ha elevato il numero di unità da assumere localmente. La norma, inoltre, ha incrementato a decorrere dall'esercizio 2020 lo stanziamento a disposizione dell'agenzia.
In particolare:
- il nuovo comma 5-bis dell'articolo 19 della legge 125/2014, che riguarda il personale dell'AICS, prevede che presso le sedi estere dell'agenzia possono essere inviati, secondo criteri individuati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, fino a 60 dipendenti inquadrati nell'organico dell'agenzia o esperti già in servizio presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo; tale contingente può essere incrementato sino a 90 unità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- il contingente numerico complessivo del personale locale assunto nei paesi nei quali opera la agenzia passa da 100 a 150 unità;
- la dotazione finanziaria assegnata all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le per spese di funzionamento è incrementata di 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2020.
Nella legge di bilancio per il 2021 (legge 178 /2020) le risorse destinate alle spese di personale e di funzionamento per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rispettivamente appostate sui capitoli 2021 e 2171 dello stato di previsione del MAECI, ammontano a 33,15 e 7,58 milioni di euro.
Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
La legge 125/2014 prevede, all'articolo 12, l'adozione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.
In particolare, il comma 1 dell'art. 12 prevede che su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nelle sue funzioni di raccordo con le banche e fondi multilaterali di sviluppo, il Consiglio dei Ministri approvi entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. Sullo schema del documento, ai sensi del comma 3, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale acquisisce il parere della Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997) e quello del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
Il Documento triennale, tenuto conto della Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo - prevista dal comma 4 dell'art. 12 della legge 125/2014 -, deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo; inoltre, deve esplicitare gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei ed internazionali ed alle istituzioni finanziarie multilaterali (legge 125/2014, art. 12, comma 2).
La relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente deve evidenziare i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Essa, inoltre, dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività.
Il 1° e il 15 luglio 2020, in esito ad un articolato dibattito, la Commissione Affari esteri della Camera ha espresso parere favorevole sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021 - cui erano allegate le relazioni sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferite agli anni 2017 e 2018. Il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo aveva approvato i tre documenti con delibere dell'11 giugno 2020.
A differenza dell'omologa Commissione del Senato, che il 15 luglio 2020 ha espresso un parere favorevole tout court, la III Commissione di Montecitorio ha accompagnato il proprio parere con numerose osservazioni:
l'esigenza di incrementare in misura significativa i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, tenuto conto della linea tendenziale in riduzione a partire dal 2018;
la stringente necessità di assicurare una attività di programmazione degli interventi per Paese che sia improntata a criteri di trasparenza;
l'esigenza che l'impegno programmatorio degli interventi di cooperazione allo sviluppo sia maggiormente inquadrato nell'impegno dell'Italia per la promozione dei diritti umani;
la necessità di scongiurare un'eccessiva genericità ed una dispersione degli interventi, individuando le esigenze e le priorità strategiche;
l'esigenza di promuovere maggiormente il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, al fine di individuare al meglio le opportunità per il settore privato e coinvolgere le imprese italiane operanti nei settori strategici, il più possibile in linea con le esigenze dei Paesi beneficiari;
la promozione della piena operatività del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, come pure del Consiglio nazionale cooperazione allo sviluppo;
l'esigenza di definire su nuove basi la presenza dell'Italia in America Latina, continente strategico per il nostro Sistema Paese, anche attraverso l'attenzione alle emergenze umanitarie in corso (Venezuela).
Il nostro Paese deve esercitare il dovuto protagonismo rispetto ai Paesi dei Balcani occidentali al fine di facilitarne l'adesione all'Unione europea.
In Africa occorre valutare l'individuazione di iniziative di mediazione politica in Eritrea allo scopo di favorirne lo sviluppo democratico.
In merito al tema della valutazione degli interventi, occorre che la verifica si estenda agli effetti finali dei singoli programmi in base a criteri di efficacia; occorre inoltre dare sollecito seguito ai bandi finalizzati al sostegno delle comunità cristiane in difficoltà.
Merita, infine, maggior attenzione anche sul versante programmatorio il ruolo dei cosiddetti corpi civili di pace e dei programmi di peace-keeping, operanti nei teatri di crisi nel contesto delle missioni internazionali cui l'Italia partecipa.
Il 23 gennaio 2018 era stato pubblicato sul sito del MAECI il documento di programmazione triennale 2017-2019 approvato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo il 19 gennaio. Sul documento di programmazione triennale 2017-2019, trasmesso alle Camere il 23 marzo 2018, le Commissioni Esteri dei due rami del Parlamento non avevano potuto esprimere il prescritto parere in ragione del regime di prorogatio in cui versavano le Camere in quella fase.
Non risulta mai approvato dal Comitato Interministeriale il documento di programmazione triennale 2018-2020.
Le risorse finanziarie destinate all'Aiuto pubblico allo sviluppo.
Con riferimento alle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, l'articolo 14 della legge 125/2014 prevede che nell'annuale legge di bilancio lo stato di previsione del MAECI sia corredato di un Allegato che indichi, analiticamente per Ministero, tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento, anche parziale, di politiche di aiuto pubblico allo sviluppo. E' inoltre previsto che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dal MAECI e contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti nell'anno precedente, oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
Nell'allegato alla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) gli stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo risultano così configurati:
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Milioni di euro
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Nella Relazione del MAECI allegata al Rendiconto generale dello Stato per il 2020 viene riportato che l'APS comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2020 è pari a 3.673,31 milioni di euro, corrispondenti allo 0,22% del Reddito Nazionale Lordo (RNL). Nel testo si sottolinea che si tratta di dati preliminari trasmessi al Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel mese di marzo 2021.
Il dato definitivo del contributo italiano all'APS per il 2020 è pertanto invariato, come percentuale sul PIL, rispetto a quello del 2019 – mentre sconta una diminuzione in valore assoluto di 267,26 milioni, stante il drastico calo del PIL nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19.
Per quanto concerne la distribuzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia del 2020, l'aiuto bilaterale ha assorbito il 27% del totale, mentre il restante 73% è stato erogato tramite canali multilaterali.
La distribuzione geografica dell'aiuto bilaterale, pari nel complesso a 724,4 milioni, ha visto la maggior parte dei contributi favorire l'Africa (55% - 396,8 milioni), seguita dalle aree dei Balcani e Medioriente (24% - 172,96 milioni), dell'Asia e Oceania (14% - 104,63 milioni) e delle Americhe (7% - 50,01 milioni).
Si fornisce infine una ripartizione per soggetti eroganti dell'aiuto pubblico allo sviluppo complessivo del nostro Paese nel 2020:
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MLN € |
% |
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| Ministero dell'economia e delle finanze |
1.940,55 |
52,83 |
| MAECI - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo |
647,58 |
17,63 |
| MAECI - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
490,3 |
13,35 |
| MAECI - altre direzioni generali |
152,84 |
4,16 |
| Ministero dell'interno |
206,41 |
5,62 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
84,13 |
2,29 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
19,52 |
0,53 |
| Ministero della salute |
11,44 |
0,31 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2,82 |
0,08 |
| Ministero della difesa |
1,98 |
0,05 |
| Ministero della cultura |
0,04 |
- |
| Regioni, Province autonome e Comuni |
5,59 |
0,15 |
| Altri enti pubblici e università |
22,48 |
0,61 |
| 8 per mille |
87,64 |
2,39 |
Si riporta di seguito la serie storica 2011-2020 dei fondi destinati dall'Italia all'APS e il relativo rapporto percentuale con il reddito nazionale lordo - APS/RNL:
Milioni di euro - % sul PIL
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| MLN € |
3.959,56 |
2.129,49 |
2.583,53 |
3.021,72 |
3.609,04 |
4.600,53 |
5.196,66 |
4.397,14 |
3.940,57 |
3.673,31 |
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| % |
0,20 |
0,14 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,27 |
0,30 |
0,25 |
0,22 |
0,22 |
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Dopo la flessione registrata nel 2012, si osserva una crescita costante nel rapporto tra fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo (APS/RNL), fino a raggiungere il picco nel 2017 con un rapporto dello 0,30. Va tuttavia considerato che tale aumento, in Italia come in molti altri paesi, è stato in larga parte correlato all'esplosione di una specifica voce del bilancio, cioè le risorse destinate ai rifugiati nel paese donatore. In tale voce rientrano le spese sostenute per l'accoglienza di richiedenti asilo o protezione internazionale; tali risorse, che rimangono nel paese donatore, negli ultimi anni sono divenute una componente rilevante dell'APS complessivo. Non a caso l'OCSE/DAC (v. infra) ha correlato il calo dell'APS italiano nell'ultimo triennio anche alla diminuzione delle spese per rifugiati a vario titolo.
Come è noto, nell'ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile-SDGs dell'Agenda 2030 dell'ONU, il goal 17 (Partnership per gli Obiettivi), target 17.2 (finanze) prevede che i Paesi sviluppati adempiano pienamente ai loro obblighi di aiuto pubblico allo sviluppo raggiungendo entro il 2030 l'obiettivo di fornire un contributo all'APS che valga lo 0,7 per cento del Reddito Nazionale Lordo-RNL. Tale soglia era stata fissata peraltro già da lungo tempo dalle Nazioni Unite più di quarant'anni fa, ma è rimasta – salvo alcune eccezioni, come quella dei Paesi scandinavi – largamente ignorata.
Il DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) è uno dei Comitati specializzati dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE), il cui compito è quello di sviluppare e coordinare le attività internazionali di supporto allo sviluppo economico e sociale sostenibile, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.
Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) e il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
La legge 125/2014 ha istituito (art. 15) il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo - CICS, attribuendogli il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo.
Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di bilancio, il CICS ha il compito di rappresentare le esigenze finanziarie necessarie all'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (come previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 125/2014) sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
Il regolamento interno del CICS, previsto dal comma 7 dell'art. 15 della legge 125/2014 è stato approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015.
Con delibera adottata il 23 marzo 2017 il Comitato ha poi creato 5 gruppi di lavoro tematici: 1. migrazioni e sviluppo; 2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia; 3. formazione professionale, istruzione secondaria e università; 4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 5. Africa sub-sahariana. I gruppi sono incaricati, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, di istruire e facilitare il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti.
Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo è previsto dall'art. 16 della legge 125/2014, che ne ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Consiglio è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, coinvolti nella cooperazione internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle principali reti di organizzazione della società civile e di aiuto umanitario e delle università. Il Consiglio, i cui membri si riuniscono a titolo gratuito, rappresenta uno strumento permanente di partecipazione e proposta chiamato ad esprimere pareri su tutti i profili attinenti la cooperazione allo sviluppo. Con Decreto 26 maggio 2021 il MAECI ha apportato limitate modifiche al Decreto istitutivo del Consiglio del 28 novembre 2014.
La partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo è favorita anche dalla Convocazione, ogni tre anni, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una Conferenza pubblica nazionale. La prima Conferenza, intitolata "Novità e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana" si è svolta a Roma il 24-25 gennaio 2018.
Il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo e il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti.
La legge 125/2014 (art. 21) ha istituito presso il MAECI il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, al quale è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di valore superiore a 2 milioni di euro, fermo restando che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore.
Il Comitato, tra il resto, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge 125/2014); per tale ultima funzione, una modifica apportata all'articolo 21 della legge 125/2014 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 283 della legge 205/2017) prevede la partecipazione alle riunioni anche del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal viceministro della cooperazione allo sviluppo, ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'AICS. Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
Il braccio finanziario della cooperazione è rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) cui la legge (art. 22) ha assegnato il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo nonché di Banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in Via di Sviluppo.
Dal 1° gennaio 2016, CDP può gestire fondi pubblici, quali il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977) finanziare soggetti pubblici e privati nei Paesi in Via di Sviluppo mediante l'utilizzo di risorse proprie, anche in combinazione con risorse a dono provenienti dalla Commissione Europea o da altri donatori, e investire in fondi o fondi di fondi a supporto della crescita socio-economica dei paesi target della cooperazione italiana.
CDP può operare in tutti i Paesi e territori che possono ricevere aiuto pubblico allo sviluppo in quanto rientranti nell'apposita lista stilata da OECD-DAC e rivista ogni tre anni I paesi partner di CDP includono sia Least Developed Countries, identificati dall'ONU come paesi con i più bassi livelli di sviluppo socioeconomico al mondo, sia i paesi cosiddetti emergenti, ossia quei paesi che non hanno ancora raggiunto sufficienti livelli di crescita economica.
I 22 Paesi prioritari individuati dal documento triennale 2019-2021 sono i seguenti:
AFRICA MEDITERRANEA: Egitto, Tunisia
AFRICA ORIENTALE: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan
AFRICA OCCIDENTALE: Burkina Faso, Niger, Senegal
AFRICA AUSTRALE: Mozambico
MEDIO ORIENTE: Giordania, Iraq, Libano, Palestina
BALCANI: Albania, Bosnia
AMERICA LATINA E CARAIBI: Cuba, El Salvador
ASIA: Afghanistan, Myanmar, Pakistan
CDP si posiziona come motore finanziario di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal blending, cioè il mix di risorse pubblico/private. Infatti, se dal 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il Fondo rotativo, essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano), in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale; l'art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e l'art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003, infatti, autorizzano CDP a destinare risorse proprie, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali (si veda anche l'audizione della Direttrice cooperazione internazionale allo sviluppo della Cassa depositi e prestiti svolta presso la Commissione esteri, seduta del 6 novembre 2019 , nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione).