tema 25 settembre 2022

Nel corso della presente legislatura, con l'approvazione di norme contenute nelle leggi di bilancio e in diversi decreti-legge, sono state disposte misure che hanno riguardato, il rinnovo e l'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare pubblico e privato, la riqualificazione urbana, la semplificazione di procedure amministrative.  

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In materia di edilizia, numerosi sono stati gli interventi volti, in particolare, alla riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, alla semplificazione e riduzione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, di cui si dà conto nei seguenti paragrafi. 

   

Interventi sugli iter amministrativi delle opere edilizie  

In materia di interventi per semplificare le procedure amministrative in edilizia, diverse modifiche sono state recate al Testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001 - TUE) (art. 3,  D.L. 32/2019).  

Si è stabilita l'obbligatorietà della denuncia delle opere allo sportello unico per le opere realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche del 17 gennaio 2018 (DM 17 gennaio 2018) (art. 65, comma 1, TUE) e l'iter amministrativo da seguire, anche per gli interventi di minore rilevanza. 

Per quanto riguarda la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93 del TUE), rimane pressoché analoga la disciplina previgente, per cui il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione.
   Gli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche ( art. 94-bis TUE) sono sati suddivisi in "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", nei riguardi della pubblica incolumità. 
Interventi rilevanti:
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e  a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a g  compresi fra 0,20 g e 0,25  g) (art.  9-quater del D.L. 123/2019); 
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (Zone 3 e 4) (art. 9-quater D.L. 123/19); 
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (art. 9-quater D.L. 123/19); 
Interventi di minore rilevanza
1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di a g  compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e (Zona 3) (art. 9-quater D.L. 123/19); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al suddetto numero 3), (art. 9-quater D.L. 123/19); 
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità.
Interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

 In sostanza, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94) non viene più legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2, e 3) bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

Sono state approvate inoltre le Linee guida (D.M. 30 aprile 2020) che forniscono i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi di adeguamento antisismico ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Interventi per la ristrutturazione degli immobili 

Le disposizioni del TUE sono state ulteriormente modificate, a partire dagli interventi recati dall'art. 10 del D.L. 76/2020, come di seguito descritto. 

Sono state dettate deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e permesso l'incremento volumetrico dell'edificio, se ammesso dalla pianificazione comunale o dalla legge regionale, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 

Altre misure hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli immobili, di cui è stata ampliata la definizione, ricomprendendo anche:
– la modifica alle destinazioni d'uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
– le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità o l'accessibilità dell'edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/2004).

È stata ampliata anche la definizione di ristrutturazione edilizia che ricomprende interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; si consentono, inoltre, nei soli casi espressamente dettati dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, oltre agli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), gli immobili ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) o ubicati in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, quelli presenti nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, per cui, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si consentono tali interventi solo se sono mantenuti la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche, le tipologiche e la volumetria dell'edificio preesistente.

Per gli edifici ricadenti in aree paesaggistiche tutelate, nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, o presenti nell'ambito di bellezze panoramiche, come previsto negli artt. 142 e 136, lett. c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le operazioni di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino degli edifici crollati o demoliti, con modifica dei relativi parametri (sagoma, volume, prospetti, ecc..) sono classificate come ristrutturazione edilizia e non più come nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera d), del Codice) ed eseguibili previa presentazione di permesso di costruire o di Scia in alternativa a permesso di costruire in quanto inquadrabili come ristrutturazione edilizia cd. "pesante" (art. 10, comma 1, lettera c), del Codice) (art. 28, comma 5-bis, D.L. 17/2022 e art. 14, comma 1-ter, lett. a), D.L. 50/2022).

In tale ambito, è prevista l'emanazione di modifiche regolamentari (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31), al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità escluse dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (art. 26, comma 13 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - L. n. 118/2022). 

In tema di strutture ricettive all'aperto, si è precisato che non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione, le tende e le unità abitative mobili, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti a condizione che tali strutture non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno.

Nelle attività di edilizia libera sono ricomprese, attraverso una semplice comunicazione al Comune, anche le opere stagionali che si aggiungono a quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee. Tali opere devono essere rimosse entro il termine di 180 giorni (prima erano 90 giorni), comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti. In tale ambito per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, per i piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass), necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi), sono state introdotte semplificazioni amministrative riguardanti l'iter autorizzativo (art. 11-terdecies D.L. 52/2021, tali disposizioni erano state già previste fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 264, comma 1, lett. f), del D.L. 34/2020).

In tale ambito, l'installazione di vetrate panoramiche amovibili negli immobili è stata inclusa tra le opere di edilizia libera che pertanto possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (art. 33-quater del D.L. 115/2022). 

Sulla documentazione per desumere lo stato legittimo degli immobili, è stato previsto che lo stato legittimo di un immobile o unità immobiliare è stabilito dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. Per gli immobili costruiti in epoca antecedente l'obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, altro atto pubblico o privato). Nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia, si applica la medesima disposizione.

In materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, è stato previsto che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico,  limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. Per gli insediamenti commerciali, rimangono ferme le limitazioni disposte (art. 31, comma 2, D.L. 201/2011). La deroga prevista può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati (artt. 78 e 9 del D.M. 1444/1968).

E' stato stabilito che il contributo straordinario di costruzione è dovuto solo per il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, escludendo il contributo straordinario per i cambi di destinazione d'uso.

Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è stato ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

E' stato poi stabilito, in materia di semplificazione delle procedure, che il rilascio di un'attestazione da parte del SUE dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di permesso di costruire avvenga entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.  

La Segnalazione certificata inizio attività - SCIA, è stata prevista anche per le modifiche ai prospetti, rientrando in tal modo nella definizione di manutenzione straordinaria e la destinazione d'uso di un immobile è stabilita dalla documentazione prevista nell'articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE che disciplina lo stato legittimo dell'immobile.

E' stata consentita l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione ecc., attraverso la stipula della relativa convenzione urbanistica.

In materia di tolleranze costruttive, è stata inserita nel TUE una estensione delle tolleranze previste (che essendo tolleranze non costituiscono abusi edilizi). In particolare, sono considerate tolleranze: il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure previste nel titolo edilizio, le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori previsti dal titolo edilizio, purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Tali tolleranze esecutive non si applicano agli immobili sottoposti a tutela.

Altri interventi normativi hanno riguardato i requisiti per agibilità e gli interventi su edifici realizzati ante DM 5 luglio1975 (art. 10, comma 2 del D.L. 76/2020), l'abbattimento delle barriere architettoniche, e l'utilizzo del superbonus in condominio (art. 10 comma 3 del DL 76/2020).

E' stata prevista una proroga straordinaria della validità dei permessi di costruire e delle SCIA (art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020), secondo le seguenti modalità: di 1 anno e di 3 anni, i termini, rispettivamente, di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi entro il 31 dicembre 2020, purché non ancora scaduti al momento della comunicazione; di 3 anni, il termine di efficacia (ultimazione lavori) delle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni.

In materia di convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020), sono stati prorogati di 3 anni: i termini relativi alla validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi al 31 dicembre 2020; i termini di inizio e fine lavori previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi similari; i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La proroga si applica anche alle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 69/2013.

I richiamati titoli abilitativi (permessi di costruire, scia e convezioni di lottizzazioni), rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 (art. 10-septies, D.L. 21/2022).   

Non è più subordinata alle autorizzazioni paesaggistiche e culturali (previste dagli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree pubbliche soggette a vincolo (di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicenti  siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico  (art. 10, comma 5 del DL 76/2020, modificato dall'art. 9-ter, comma 8, lett. a) e b), D.L. 137/2020). 

Sarà possibile realizzare con SCIA (inizio lavori entro il 31 dicembre 2022) le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti ecc. promosse da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate ovvero da investitori istituzionali, con possibilità anche di incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente (art. 10, comma 7-ter, D.L. 76/2020). 

Sono state, inoltre, introdotte disposizioni riguardanti l'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche (art. 24-bis, D.L. 77/2021), la possibilità di cessione di aree sulle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica e sul prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative (art. 22-bis, D.L. 77/2021, poi modificato dall'art. 10-quinquies, D.L. 21/2022).  

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

In materia, sono state semplificate le procedure di demolizione delle opere abusive previste dall'art. 41 del D.P.R. 380/2001; in particolare, in caso di inerzia comunale, decorsi 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, interverrà il Prefetto, che si avvarrà degli uffici del comune per la parte progettuale, e del genio militare per la loro l'esecuzione (art. 10-bis del D.L. 76/2020).

Il Fondo per la demolizione di opere abusive (art. 1, comma 26, legge di stabilità 2018, L. 205/2017), è finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, poi integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020 (art. 46-ter D.L. 104/2020). Con il decreto 23 giugno 2020 sono stati definiti i criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive e con il decreto del 9 dicembre 2020 e il decreto del 9 settembre 2021 sono stati approvati gli interventi di demolizione di opere abusive, e con il decreto del 29 dicembre 2021 (modificato dal decreto del 9 maggio 2022) sono stati assegnati i relativi contributi. Il Fondo è stato poi rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 1, commi 873 e 874, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

In tale ambito, è stato istituito un Fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto delle occupazioni abusive (art. 1, commi 675 e 676 legge di bilancio 2022, L. 234/2021), e con il decreto dell'8 febbraio 2022 è stata istituita la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura, diverse sono state le misure, anche di natura amministrativa, che hanno riguardato l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici.

In primo luogo, per gli immobili ed i locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido, sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie, ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio (decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2018). In tale ambito, i termini di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e delle strutture scolastiche adibite ad asili nido sono stati fissati al 31 dicembre 2022 (art. 2, comma 4-septies del D.L. 183/2020).

Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stato stabilito al 31 dicembre 2024 (art. 6, comma 3-bis, D.L. 228/2020).

Nel corso del 2021 e del 2022, sono state approvate le norme tecniche per la prevenzione degli incendi per le strutture sanitarie (decreto 29 marzo 2021), per le chiusure d'ambito degli edifici civili (decreto 30 marzo 2022), per gli edifici di civile abitazione (decreto 19 maggio 2022) e  per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (decreto del 26 luglio 2022). Sono stati inoltre approvati i criteri generali di progettazione,  realizzazione ed esercizio della  sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (D.M. 3 settembre 2021).

Limitatamente ai rifugi alpini, il rispetto della normativa antincendio è stato fissato al 31 dicembre 2021 (art. 2, comma 4-octies D.L. 183/20). 

Entro il 31 dicembre 2022, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi (art. 2, comma 4-octies D.L. 183/2020).

In materia di prevenzione incendi nel settore culturale, il Ministero della cultura deve provvedere ad una ricognizione negli istituti e luoghi della cultura, nelle sedi del Ministero, nonché nelle sedi degli altri Ministeri, sottoposte alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 1, commi 566-568, della legge di bilancio 2019). Per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, sono state approvate nuove norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 14 ottobre 2021).

Per le esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato fissato al 7 ottobre 2021 il termine per l'adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi (art. 11-duodecies D.L. 52/2021).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Per quanto riguarda gli interventi in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (artt. 13 e 16 D.L. 63/2013), tali misure sono state oggetto di diverse proroghe (fino 31 dicembre 2021, art. 1, comma 58, legge di bilancio 2021, L. 178/20 e prima ancora, fino al 31 dicembre 2020, art. 1, comma 175, legge di bilancio 2020, L. 160/2019), fino alla proroga prevista al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

Per un esame nel dettaglio, di seguito sono descritti i principali interventi.     

- Superbonus al 110%

 Introdotto, fino al 31 dicembre 2021, il Superbonus per la detrazione del 110 per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119 D.L. 34/2020), è stato esteso per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 66, legge di bilancio 2021, L.178/20). Tale beneficio è stato poi previsto nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

In tale ambito, è stato prorogato (art. 1, comma 3, D.L. 59/2021 ) di sei mesi (dal 31 dicembre 2022, termine previsto dall'art. 1, comma 66, lett. e) L. 178/2020, al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. 

La suddetta agevolazione fiscale è prevista anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici (art. 33 comma 1, lettere a), D.L. 77/2021).

- Ecobonus 

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) è stato prorogato (art. 1, comma 175, L. 160/2019) al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative (art. 14, commi 1 e 2, lettera b), D.L. 63/2013), e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (art. 14, comma 2, lettera b-bis), D.L. 63/2013). E' stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2020 anche la detrazione prevista al 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Successivamente, i suddetti interventi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 58, L. 178/20) e poi fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, lett. a), n. 1), legge di bilancio 2022, L. 234/2021)

- Ristrutturazione edilizia  

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia è stata prorogata al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) nella misura del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro (art.1, comma 58, legge di bilancio 2021, L. 178/20)  e poi fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

- Bonus mobili

La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 (art.1, comma 58, legge di bilancio 2021, L. 178/20) ) e poi fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

- Bonus verde 

Per le spese sostenute a favore della sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui, è stata prorogata la detrazione del 36% fino al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 1, D.L. 162/2019). Successivamente, la prevista proroga è stata estesa al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 76, legge di bilancio 2021, L. 178/20) e poi fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 38, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

- Sisma bonus

In relazione agli interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche,  è stata prevista  una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, commi 2 e 3, legge di bilancio per il 2017, L. 232/2016)Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). 

Con l'introduzione del Superbonus 110% (art. 119  decreto legge n.34 del 2020) è stato previsto che rientrano nella disciplina della prevista detrazione  anche gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L.  63/2013 (cd. sismabonus). Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali previsti spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

- Bonus facciate 

Una nuova tipologia di detrazione fiscale pari al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020, è stata prevista per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del centro abitato (art. 1. commi 219-224, L. 160/2019). Tale previsione è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 59, L. 178/20). Per le spese sostenute nell'anno 2022 la detrazione prevista è stata ridotta al 60% (art. 1, comma 39, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

- Cedolare secca

Per i contratti "a canone concordato" l'aliquota fiscale prevista (art. 1, comma 6, legge di bilancio 2020, L. 160/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15% come prevedeva l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/11).

-  Monitoraggio fabbricati

E' stato previsto un credito d'impostanel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili (art. 1, comma 118, legge di bilancio 2020, L. 160/2019)

- Bonus idrico

E' stato inoltre istituito un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. A tale fine viene istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il 2021 denominato "Fondo per il risparmio di risorse idriche" nello stato di previsione del MATTM (art. 1, commi 61-65, legge di bilancio 2021, L. 178/2020). Successivamente, è stata introdotta una ulteriore misura, pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, valida dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 1087, legge di bilancio 2021, L. 178/2020, e art. 1, comma 713, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

- Agevolazioni per la prima casa

Sono state sospese nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 24, D.L. 23/2020). Successivamente, il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 3, comma 11-quinquies del D.L. 183/20) e poi al 31 marzo 2022 (art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021).

Sono state inoltre disposte alcune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età (art. 64, D.L. 73/2021). 

- Canoni di locazioni non percepiti

L'articolo 3-quinquies D.L. 34/2019 consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. Successivamente, l'art. 6-septies del D.L. 41/2021 ha esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

Si segnala in tale ambito lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME  "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione". 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier "Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi" del mese di marzo 2022.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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