Nel rapporto dell'ISPRA intitolato Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021 si legge che "complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane (13% giovani con età < 15 anni, 64% adulti tra 15 e 64 anni e 23% anziani con età > 64 anni) e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e Liguria. Le famiglie a rischio sono quasi 548.000 per frane e oltre 2,9 milioni per alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%)".
Nella XVIII legislatura, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il D.L. 86/2018, i relativi compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente.
Successivamente, l'art. 40 del D.L. 109/2018 ha previsto l'istituzione di una cabina di regia, denominata "Strategia Italia" (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.
Tale cabina di regia è stata istituita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2019.
L'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 32/2019, come riscritto dall'art. 9 del D.L. 76/2020, prevede che le modalità e le deroghe previste per i c.d. commissari sblocca-cantieri (disciplinati dal medesimo articolo 4), salvo le eccezioni previste per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.
L'art. 9 del D.L. 76/2020 reca (al comma 2) una modifica puntuale al comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 – che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 – volta ad estendere tale facoltà di avvalimento anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.
Degne di nota sono inoltre le disposizioni recate dall'art. 36-ter del D.L. 77/2021 che provvede, tra l'altro, ad introdurre la denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene inoltre previsto che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3; i criteri di priorità sono stati modificati dal D.L. 152/2021, v. infra). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile. Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
L'articolo 17-octies del D.L. 80/2021 (che riproduce quanto contenuto all'art. 4 del D.L. 92/2021, abrogato) novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014), relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5).
Si segnala inoltre la disposizione recata dall'art. 4 del D.L. 22/2021 che ha introdotto nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) un nuovo articolo 57-bis che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a cui viene attribuito il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e, in particolare, di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie, ivi compresa quella del contrasto del dissesto idrogeologico.
Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) sono state approvate diverse disposizioni finalizzate a mettere a disposizione risorse (anche) per la messa in sicurezza del territorio: si ricordano in particolare i commi 107-114, 122-123 e 126, 134-148, 171, 832-843, 1028-1030.
In estrema sintesi:
Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 107, l'art. 51, comma 1, del D.L. 104/2020 ha previsto l'avvio, dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con uno stanziamento massimo di 1,9 miliardi fino al 2033 e 160 milioni dal 2034 (v. infra).
L'articolo 1-bis, del D.L. 228/2021, ha prorogato di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 5-novies dell'art. 3 del medesimo decreto reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022.
Le risorse previste dal comma 139 sono state poi ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 28, comma 4, D.L. 17/2022).
È stato inoltre disposto, dall'art. 20, comma 2, del D.L. 152/2021, che, a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili previste dal comma 139 sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno. La stessa norma dispone i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del PNRR, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026.
Modifiche alla disciplina in questione sono state altresì operate dall'art. 1-bis del D.L. 59/2021.
Nella medesima legge di bilancio sono altresì contenute disposizioni finalizzate a prevedere e disciplinare un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per una serie di interventi, tra cui quelli di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico (commi 156-161).
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
nel comma 416 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.
L'articolo 24-quater del D.L. 119/2018 (c.d. decreto fiscale), al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
Ulteriori misure per la messa in sicurezza di edifici e del territorio sono recate dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), nonché dagli articoli 30 e 33 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita).
L'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, aggiunge il comma 148-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2019 (di cui si è già dato conto), mentre il successivo art. 4-bis reca modifiche alle disposizioni della legge di bilancio 2018 (commi 853-862, v. supra) riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti, al fine di consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 di portare a compimento le opere previste.
L'articolo 4-ter del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque. L'art. 30-sexies del D.L. 41/2021 ha prorogato il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stesso articolo ha inoltre incrementato di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.
L'articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. I successivi commi 14-bis e 14-ter hanno dettato disposizioni per stabilizzare, a decorrere dal 2020, i contributi a favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
Le disposizioni recate dai citati commi 14-bis e 14-ter sono state riscritte, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'art. 51 del D.L. 104/2020 (v. infra).
L'articolo 33 del medesimo decreto-legge, intervenendo in materia di facoltà assunzionali delle Regioni, ha stabilito che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale, nella finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti, tra cui la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale.
Ulteriori disposizioni sono recate dall'art. 4-bis del D.L. 111/2019, che istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.
Da segnalare altresì l'art. 213-bis del D.L. 34/2020 che, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.
Si ricorda inoltre l'art. 54 del D.L. 76/2020, che reca misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. In particolare l'articolo reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Viene inoltre prevista l'attribuzione di alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).
Da segnalare anche gli articoli 47 e 51 del D.L. 104/2020.
L'art. 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (nuovo comma 29-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).
L'art. 51, comma 1, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, della L. 145/2018. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
I successivi commi da 1-ter a 1-septies dell'art. 51 introducono una disciplina che, al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, prevede la riduzione all'1% fino al 31 dicembre 2020 dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
L'art. 77, comma 9, del D.L. 73/2021, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Un pacchetto di norme in materia di dissesto idrogeologico è inoltre contenuto nel D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2).
L'articolo 36 di tale decreto reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale. In particolare il comma 1 esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.
L'articolo 36-bis stabilisce un incremento di risorse per complessivi 80 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.
L'articolo 36-ter introduce la denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3; i criteri di priorità sono stati modificati dal D.L. 152/2021, v. infra). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile.
Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
I commi da 5 a 8 recano novelle alla legislazione vigente in materia al fine di adeguarla alle disposizioni in esame.
Il comma 9 reca specifiche disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici, mentre i commi da 10 a 14 concernono lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l'altro, le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
I commi da 15 a 19 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, mentre il comma 21 reca una novella all'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 59/2021 (concernente il Fondo complementare al PNRR), al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi all'esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico.
L'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, ha differito alcuni termini della procedura per l'utilizzo dei contributi previsti dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Lo stesso comma ha altresì previsto che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dai commi 51-58 della legge di bilancio 2020. Il comma 2-bis differisce i termini previsti dai commi 139 e ss. della legge di bilancio 2019 che prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal D.L. 152/2021.
L'articolo 16, in particolare, novella (al comma 2) l'articolo 7 del D.L. 133/2014 prevendo che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato - anche per stralci - con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; sostituisce poi il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto Piano. Viene inoltre specificato che si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 158/2017, sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Il successivo comma 3 novella l'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021 in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, modificando i criteri di priorità che devono essere seguiti dai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1074, del bilancio 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
L'articolo 20 opera modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di contributi agli enti locali recate dall'art. 1, commi 139 e ss., della legge di bilancio 2019 e dall'art. 1, commi 29 e ss., della legge di bilancio 2020.
L'articolo 22 reca misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. In particolare, il comma 1 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR (linea di investimento 2.1.b della componente 4 della missione 2) per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
Il comma 5 dell'articolo 23 del D.L. 36/2022 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. Si ricorda inoltre che l'art. 33-bis ha prorogato i termini previsti, per l'esercizio 2022, dal comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019.
Si segnala altresì che, nel corso della XVIII legislatura, sono stati emanati i provvedimenti di attuazione relativi a disposizioni approvate nella legislatura precedente e finalizzate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio.
E' il caso, ad esempio del D.M. Interno 19 ottobre 2018, recante "Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", e del decreto 18 novembre 2019, attuativi dell'art. 41-bis del D.L. 50/2017 (che per le finalità indicate ha previsto stanziamenti nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni per il 2018 e di 30 milioni per il 2019).
Si ricordano, inoltre i decreti di attuazione (emanati in data 13 aprile 2018, 6 marzo 2019 e 30 dicembre 2019) delle disposizioni recate dai commi 853-862 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno previsto l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.
Si segnalano infine le disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia.
Il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) incrementa di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa in questione.
Con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 è stato approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. ProteggItalia).
In attuazione di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano nazionale, con la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 è stato approvato il piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'ammontare complessivo di 315,1 milioni di euro.
Con il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 è stato poi approvato il piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019, per un importo complessivo di 361,9 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014- 2020 stanziate a favore del piano operativo «Ambiente» e dei relativi addendum.
Utili elementi di informazione atti a fornire un inquadramento complessivo delle risorse del c.d. fondo investimenti e della programmazione prevista dal c.d. proteggItalia e dal citato piano operativo «Ambiente» sono contenuti nel Doc. CCXL, n. 3, recante "Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (aggiornata al 15 settembre 2019)" e nel successivo aggiornamento a maggio 2021 (Doc. CCXL, n. 8).
Si segnala inoltre la risposta all'interpellanza 2/00878, resa nella seduta del 7 agosto 2020, che fornisce chiarimenti in merito ai costi effettivamente sostenuti per l'unità di missione Italia Sicura e ai cantieri avviati e conclusi dal 1° giugno 2018 ad oggi.
Nella risposta all'interrogazione 5-05105, resa nella seduta del 2 dicembre 2020, il sottosegretario all'ambiente, nel ricostruire le vicende della programmazione in materia di dissesto idrogeologico, ha sottolineato tra l'altro che "in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, è in corso la definizione del Piano stralcio 2020 degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico rapidamente attivabili, a valere su risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente" e che "il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, nell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Da tale attività di revisione normativa scaturiranno ulteriori semplificazioni procedurali che contribuiranno a velocizzare l'attuazione dei programmi d'intervento".
Dell'adozione di tale piano stralcio è stata data notizia con apposito comunicato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente, secondo cui tale stralcio riguara "oltre 262 milioni per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente esecutivi e cantierabili", mentre all'aggiornamento del D.P.C.M. 28 maggio 2015 si è provveduto con il D.P.C.M. 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2021).
Una dettagliata analisi dello stato di attuazione del Piano "ProteggItalia", dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse, nonché della governance e delle procedure attivate è contenuta nella relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, intitolata "Gli interventi delle amministrazioni dello Stato per la mitigazione del rischio idrogeologico".
E' in corso d'esame, in sede redigente, presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il disegno di legge n. 1422 di iniziativa governativa recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - «Legge CantierAmbiente»" e dei disegni di legge congiunti nn. 216 e 993.
Si ricorda infine che il tema del dissesto idrogeologico è stato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo; tra i più recenti si ricordano le interrogazioni 2/00878, 4/04391 e 5/05105 (di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti), nonchè le interrogazioni 5/04740 e 4/08120.
Sono state inoltre approvate la risoluzione 8/00092 sul rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume (nella seduta del 18 novembre 2020) e la risoluzione 8/00119 in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (nella seduta del 26 maggio 2021).
Nel corso della seduta di mercoledì 7 ottobre 2020 dell'Assemblea della Camera dei deputati, il Ministro dell'ambiente è intervenuto, nell'ambito della informativa sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte e la Liguria, sulla questione del dissesto idrogeologico, sottolineando la fragilità di gran parte del territorio nazionale per caratteristiche geologiche, a cui contribuiscono gli attuali cambiamenti climatici e il governo del territorio. Il Ministro dell'ambiente ha, in particolare, sottolineato la valenza, per affrontare tali problematiche, degli interventi effettuati nel suo dicastero e delle azioni avviate con i comuni e le regioni, annunciando, tra l'altro, la presentazione del cosiddetto "collegato ambientale" nella prossima manovra di bilancio.
Da segnalare anche le auzioni informali svolte dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera, in videoconferenza, riguardanti:
- le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi metereologici nelle regioni settentrionali;
- nonchè la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.
Tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segnalano in particolare gli investimenti:
E' inoltre previsto un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 2022, volto alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (M2C4.2-R.2.1-1).
Utili informazioni sono contenute nella relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022, nonché nel rapporto della Corte dei conti sulle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» previste dalla succitata linea di investimento 2.1 del PNRR.