tema 25 settembre 2022
Studi - Ambiente Dissesto idrogeologico
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Nel rapporto dell'ISPRA intitolato Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021 si legge che "complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane (13% giovani con età < 15 anni, 64% adulti tra 15 e 64 anni e 23% anziani con età > 64 anni) e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e Liguria. Le famiglie a rischio sono quasi 548.000 per frane e oltre 2,9 milioni per alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%)".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Norme in materia di governance

Nella XVIII legislatura, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il D.L. 86/2018, i relativi compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente.

Successivamente, l'art. 40 del D.L. 109/2018 ha previsto l'istituzione di una cabina di regia, denominata "Strategia Italia" (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

Tale cabina di regia è stata istituita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2019.

Con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G, trasmessa al Parlamento, la Corte dei conti ha esaminato le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (istituito nella XVII legislatura dall'art. 55 della L. 221/2015), nonché dato conto del nuovo quadro introdotto dalle nuove disposizioni normative e regolamentari di cui al D.L. n. 86 del 12 luglio 2018, e ai DPCM del febbraio 2019 "che riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le competenze in materia di dissesto". Informazioni aggiornate sull'utilizzo di tale fondo sono state fornite, nella seduta del 14 ottobre 2020, in risposta all' interrogazione 4/04391.

L'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 32/2019, come riscritto dall'art. 9 del D.L. 76/2020, prevede che le modalità e le deroghe previste per i c.d. commissari sblocca-cantieri (disciplinati dal medesimo articolo 4), salvo le eccezioni previste per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.

L'art. 9 del D.L. 76/2020 reca (al comma 2) una modifica puntuale al comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 – che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 – volta ad estendere tale facoltà di avvalimento anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Degne di nota sono inoltre le disposizioni recate dall'art. 36-ter del D.L. 77/2021 che provvede, tra l'altro, ad introdurre la denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene inoltre previsto che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3; i criteri di priorità sono stati modificati dal D.L. 152/2021, v. infra). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile. Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

L'articolo 17-octies del D.L. 80/2021 (che riproduce quanto contenuto all'art. 4 del D.L. 92/2021, abrogato) novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014), relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5).

Si segnala inoltre la disposizione recata dall'art. 4 del D.L. 22/2021 che ha introdotto nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) un nuovo articolo 57-bis che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a cui viene attribuito il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e, in particolare, di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in una serie di materie, ivi compresa quella del contrasto del dissesto idrogeologico.

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019

Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) sono state approvate diverse disposizioni finalizzate a mettere a disposizione risorse (anche) per la messa in sicurezza del territorio: si ricordano in particolare i commi 107-114, 122-123 e 126, 134-148, 171, 832-843, 1028-1030.

In estrema sintesi:

  • i commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Il riparto delle risorse è stato effettuato con il D.M. Interno 10 gennaio 2019.
In materia sono intervenuti i commi 25 e 26 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che hanno differito i termini previsti dal programma di investimenti dei comuni istituito e finanziato dai commi 107-114 della L. 145/2018 e, per gli stessi comuni, nonché fatto salve le modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 107, l'art. 51, comma 1, del D.L. 104/2020 ha previsto l'avvio, dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con uno stanziamento massimo di 1,9 miliardi fino al 2033 e 160 milioni dal 2034 (v. infra).

  • i commi 122 e 123 prevedono l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nonché per ulteriori finalità. A valere sulle risorse residue del suddetto Fondo, il comma 126 dispone l'istituzione di un ulteriore fondo, che viene finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
  • i commi da 134 a 148 (come modificati dalla legge di bilancio 2021) prevedono l'assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di oltre 10 miliardi per il periodo 2021-2034 (che tiene conto delle riduzioni operate dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019);
In materia è intervenuto l'art. 4, comma 12- bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148- bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, pari a 400 milioni di euro, previsti dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). L'assegnazione di tale contributo, relativo all'esercizio 2020 e pari complessivamente a circa 400 milioni di euro, è stata disciplinata con il decreto 30 dicembre 2019.
L' art. 46 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto agosto) è poi intervenuto sulle disposizioni in questione, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022) nonché, tra l'altro, disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse. Ulteriori modifiche sono state operate dall'art. 20, comma 2, del D.L. 152/2021.
Con il D.M. 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per l'anno 2021. Le risorse previste dal comma 139 per l'annualità 2021 sono state ulteriormente incrementate (per un importo pari a 600 milioni di euro) dalla sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Il riparto delle risorse previste dal comma 139 per l'anno 2021 è stato effettuato con il D.M. Interno 23 febbraio 2021. Per lo scorrimento della graduatoria, in relazione agli incrementi di risorse successivamente intervenuti, è stato emanato il decreto 8 novembre 2021. Si segnala altresì l'emanazione del D.M. 8 gennaio 2022, recante " Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022" (in materia è intervenuto successivamente il decreto 18 luglio 2022).

L'articolo 1-bis, del D.L. 228/2021, ha prorogato di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 5-novies dell'art. 3 del medesimo decreto reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022.

In materia è intervenuto anche l'art. 11-ter, comma 3, del D.L. 4/2022.

Le risorse previste dal comma 139 sono state poi ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 28, comma 4, D.L. 17/2022). 

È stato inoltre disposto, dall'art. 20, comma 2, del D.L. 152/2021, che, a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili previste dal comma 139 sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno. La stessa norma dispone i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del PNRR, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026.

Modifiche alla disciplina in questione sono state altresì operate dall'art. 1-bis del D.L. 59/2021.

  • il comma 171 prevede l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità anche (tra l'altro) alle esigenze progettuali di opere relative al dissesto idrogeologico;
  • i commi da 832 a 843, tra l'altro, attribuiscono alle regioni contributi per nuovi investimenti, realizzabili in una serie di ambiti, tra cui quelli della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché della prevenzione del rischio idrogeologico;
  • i commi 1028 e 1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della legge di bilancio) risulta ancora in corso o è terminato da non oltre 6 mesi.
Il riparto delle risorse è stato effettuato con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019., come modificato e integrato dal D.P.C.M. 11 luglio 2019. Successivamente le risorse sono state rimodulate con il D.P.C.M. 9 gennaio 2020. Successivamente è intervenuto il D.P.C.M. 21 ottobre 2020.
  • il comma 1030 dispone che, per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2021.

Nella medesima legge di bilancio sono altresì contenute disposizioni finalizzate a prevedere e disciplinare un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per una serie di interventi, tra cui quelli di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico (commi 156-161).

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020

Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:

  • nei commi 29-37, che prevedono l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in varie materie, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 sono state incrementate di 500 milioni di euro dall'art. 47 del D.L. 104/2020. Ulteriori modifiche sono state operate dall'art. 20, comma 1, lettere a)-d), del D.L. 152/2021;
    In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020. Si ricorda che, come precisato dall'art. 20 del D.L. 152/2021, le misure di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si ricorda altresì che i termini previsti dai commi 32 e 34 per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale revoca dei contributi sono stati prorogati dall'art. 51, comma 1-bis, del D.L. 104/2020.
  • nei commi 38 e 66 che intervengono sulla disciplina, dettata dai commi 134-148 della legge di bilancio 2019 (v. supra), al fine precipuo di incrementare di 3,9 miliardi di euro gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi;
  • nei commi 44-46, che istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034), nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Successivamente tali risorse sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40 per cento delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022);
  • nei commi 51-58 (come modificati e integrati dall'art. 45 del D.L. 104/2020, che tra l'altro ha introdotto il comma 51-bis), che prevedono l'assegnazione agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite complessivo di 2,78 miliardi per il periodo 2020-2031. Con il comma 415 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stata integrata la disciplina recata dai commi in questione, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 e stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR. A decorrere dall'anno 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, almeno il 40% delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse destinate al comma 51 sono poi state ridotte di 40 milioni di euro per il 2022, dall'art. 28, comma 4, del D.L. 17/2022. L'articolo 16, comma 3, del D.L. 115/2022, modifica il comma 53-ter al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.
    In attuazione delle citate disposizioni, al riparto delle risorse si è provveduto con il  D.M. 31 agosto 2020, che ha ripartito 85 milioni di euro per l'anno 2020, a cui ha fatto seguito il  D.M. 7 dicembre 2020 del Ministero dell'interno per il riparto degli ulteriori 300 milioni stanziati per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dal comma 51- bis. Con il  D.M. 3 maggio 2021 del Ministero dell'interno sono stati ripartiti i 128 milioni di euro per l'esercizio 2021. Le risorse relative al 2022 (pari a 280 milioni, in virtù della riduzione operata dal D.L. 17/2022) sono state ripartite con il  D.M. 10 giugno 2022 del Ministero dell'interno.
  • nel comma 74, che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021

Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:

  • nel comma 700, che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata;
Tale stanziamento è stato incrementato di 187 milioni di euro per l'anno 2021 dall'art. 17, comma 2, del D.L. 146/2021. Al riparto delle risorse si è provveduto con l' ordinanza 9 dicembre 2021, n. 814 e l' ordinanza 12 gennaio 2022, n. 839.
  • nei commi da 701 a 704 che, al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, sono volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Per tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 2 luglio 2021. In materia è intervenuto l' art. 7, comma 3, del D.L. 120/2021.     
  • nel comma 742, che incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
  • nei commi 781 e 782 che, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati;
  • nel comma 809, che interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture;
  • nel comma 949, che proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati da eventi calamitosi, tra i quali gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena) e gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete).

 

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022

Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:

  • nel comma 415, che modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l'importo per gli anni dal 2024 al 2031), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022;
  • nel comma 416 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

 

Ulteriori disposizioni

L'articolo 24-quater del D.L. 119/2018 (c.d. decreto fiscale), al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

Al riparto delle risorse tra le regioni si è provveduto con il  D.P.C.M.  4 aprile 2019. Successivamente è intervenuto il D.P.C.M. 21 ottobre 2020.

Ulteriori misure per la messa in sicurezza di edifici e del territorio sono recate dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), nonché dagli articoli 30 e 33 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita).

L'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019aggiunge il comma 148-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2019 (di cui si è già dato conto), mentre il successivo art. 4-bis reca modifiche alle disposizioni della legge di bilancio 2018 (commi 853-862, v. supra) riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti, al fine di consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 di portare a compimento le opere previste.

L'articolo 4-ter del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque. L'art. 30-sexies del D.L. 41/2021 ha prorogato il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stesso articolo ha inoltre incrementato di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Informazioni sugli interventi in questione sono state fornite in risposta all' interrogazione 5/05940, nella seduta del 6 maggio 2021.

L'articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. I successivi commi 14-bis e 14-ter hanno dettato disposizioni per stabilizzare, a decorrere dal 2020, i contributi a favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

L'assegnazione dei contributi per il 2019 è avvenuta con il decreto 14 maggio 2019 del Ministero dello sviluppo economico. L'assegnazione dei contributi per il 2020, prevista dai citati commi 14- bis e 14- ter dell'art. 30, è avvenuta rispettivamente con il D.M. Sviluppo economico 2 luglio 2020 e con il D.M. Interno 14 gennaio 2020. La proroga dei termini previsti dai citati commi è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 119- bis e dall'art. 114 del D.L. 34/2020.

Le disposizioni recate dai citati commi 14-bis e 14-ter sono state riscritte, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'art. 51 del D.L. 104/2020 (v. infra).

L'articolo 33 del medesimo decreto-legge, intervenendo in materia di facoltà assunzionali delle Regioni, ha stabilito che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale, nella finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti, tra cui la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale.

Ulteriori disposizioni sono recate dall'art. 4-bis del D.L. 111/2019, che istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.

Da segnalare altresì l'art. 213-bis del D.L. 34/2020 che, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Si ricorda inoltre l'art. 54 del D.L. 76/2020, che reca misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. In particolare l'articolo reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Viene inoltre prevista l'attribuzione di alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).

Da segnalare anche gli articoli 47 e 51 del D.L. 104/2020.

L'art. 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (nuovo comma 29-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).

L'art. 51, comma 1, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, della L. 145/2018. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il riparto delle risorse per il 2021 e per il 2022 è stato effettuato con il D.M. Interno 29 gennaio 2021 e con il D.M. Interno 18 gennaio 2022.

I successivi commi da 1-ter a 1-septies dell'art. 51 introducono una disciplina che, al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, prevede la riduzione all'1% fino al 31 dicembre 2020 dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

L'art. 77, comma 9, del D.L. 73/2021, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Un pacchetto di norme in materia di dissesto idrogeologico è inoltre contenuto nel D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2).

L'articolo 36 di tale decreto reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale. In particolare il comma 1 esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.

L'articolo 36-bis stabilisce un incremento di risorse per complessivi 80 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.

L'articolo 36-ter introduce la denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3; i criteri di priorità sono stati modificati dal D.L. 152/2021, v. infra). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile.
Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
I commi da 5 a 8 recano novelle alla legislazione vigente in materia al fine di adeguarla alle disposizioni in esame.
Il comma 9 reca specifiche disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici, mentre i commi da 10 a 14 concernono lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l'altro, le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
I commi da 15 a 19 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, mentre il comma 21 reca una novella all'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 59/2021 (concernente il Fondo complementare al PNRR), al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi all'esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico.

L'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, ha differito alcuni termini della procedura per l'utilizzo dei contributi previsti dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Lo stesso comma ha altresì previsto che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dai commi 51-58 della legge di bilancio 2020. Il comma 2-bis differisce i termini previsti dai commi 139 e ss. della legge di bilancio 2019 che prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal D.L. 152/2021.

L'articolo 16, in particolare, novella (al comma 2) l'articolo 7 del D.L. 133/2014 prevendo che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato - anche per stralci - con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; sostituisce poi il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto Piano. Viene inoltre specificato che si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 158/2017, sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Il successivo comma 3 novella l'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021  in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, modificando i criteri di priorità che devono essere seguiti dai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1074, del bilancio 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

L'articolo 20 opera modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di contributi agli enti locali recate dall'art. 1, commi 139 e ss., della legge di bilancio 2019 e dall'art. 1, commi 29 e ss., della legge di bilancio 2020.

L'articolo 22 reca misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. In particolare, il comma 1 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR (linea di investimento 2.1.b della componente 4 della missione 2) per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Il comma 5 dell'articolo 23 del D.L. 36/2022 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. Si ricorda inoltre che l'art. 33-bis ha prorogato i termini previsti, per l'esercizio 2022, dal comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019.

Si segnala altresì che, nel corso della XVIII legislatura, sono stati emanati i provvedimenti di attuazione relativi a disposizioni approvate nella legislatura precedente e finalizzate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio.

E' il caso, ad esempio del D.M. Interno 19 ottobre 2018, recante "Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", e del decreto 18 novembre 2019, attuativi dell'art. 41-bis del D.L. 50/2017 (che per le finalità indicate ha previsto stanziamenti nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni per il 2018 e di 30 milioni per il 2019).

Si ricordano, inoltre i decreti di attuazione (emanati in data 13 aprile 2018, 6 marzo 2019 e 30 dicembre 2019) delle disposizioni recate dai commi 853-862 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno previsto l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.

Si segnalano infine le disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia.
Il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) incrementa di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa in questione.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 è stato approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. ProteggItalia).

Secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, tale piano (contenuto nell'allegato A al citato decreto) "persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti". Lo stesso Piano è articolato "in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (comma 4). Negli allegati al piano sono esposti "il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili" (allegato B) e "un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance" (allegato C).
In particolare l'allegato B evidenzia un ammontare di   risorse complessivamente disponibili   pari a   circa 14,3 miliardi di euro.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, prevede inoltre la predisposizione di un piano stralcio 2019 "recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro".

 

In attuazione di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano nazionale, con la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 è stato approvato il piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'ammontare complessivo di 315,1 milioni di euro.

Nella delibera viene precisato che la copertura finanziaria di tale piano stralcio è assicurata nell'ambito delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2019, anche in conto residui, sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 è stato poi approvato il piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019, per un importo complessivo di 361,9 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014- 2020 stanziate a favore del piano operativo «Ambiente» e dei relativi addendum.

Tale approvazione, come specificato nell'art. 1 del decreto in questione, avviene "ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e al fine di dare attuazione al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 - Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera» di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018".

Utili elementi di informazione atti a fornire un inquadramento complessivo delle risorse del c.d. fondo investimenti e della programmazione prevista dal c.d. proteggItalia e dal citato piano operativo «Ambiente» sono contenuti nel Doc. CCXL, n. 3, recante "Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (aggiornata al 15 settembre 2019)" e nel successivo aggiornamento a maggio 2021 (Doc. CCXL, n. 8).

Si segnala inoltre la risposta all'interpellanza 2/00878, resa nella seduta del 7 agosto 2020, che fornisce chiarimenti in merito ai costi effettivamente sostenuti per l'unità di missione Italia Sicura e ai cantieri avviati e conclusi dal 1° giugno 2018 ad oggi.

Nella risposta all'interrogazione 5-05105, resa nella seduta del 2 dicembre 2020, il sottosegretario all'ambiente, nel ricostruire le vicende della programmazione in materia di dissesto idrogeologico, ha sottolineato tra l'altro che "in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, è in corso la definizione del Piano stralcio 2020 degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico rapidamente attivabili, a valere su risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente" e che "il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, nell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Da tale attività di revisione normativa scaturiranno ulteriori semplificazioni procedurali che contribuiranno a velocizzare l'attuazione dei programmi d'intervento".
Dell'adozione di tale piano stralcio è stata data notizia con apposito comunicato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente, secondo cui tale stralcio riguara "oltre 262 milioni per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente esecutivi e cantierabili", mentre all'aggiornamento del D.P.C.M. 28 maggio 2015 si è provveduto con il D.P.C.M. 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2021).

Una dettagliata analisi dello stato di attuazione del Piano "ProteggItalia", dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse, nonché della governance e delle procedure attivate è contenuta nella relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G, intitolata "Gli interventi delle amministrazioni dello Stato per la mitigazione del rischio idrogeologico".

In tale rapporto viene evidenziato che "con riferimento alle risorse pubbliche destinate al dissesto, ISPRA, nel primo rapporto ReNDiS 2020, conferma che la cifra stanziata in 20 anni dal Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica) per far fronte al dissesto idrogeologico in Italia, ammonta a circa 7 miliardi di euro per un totale di oltre 6.000 progetti finanziati su un totale di richieste che superano i 26 miliardi di euro, cifra che rappresenterebbe una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale".
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

E' in corso d'esame, in sede redigente, presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il disegno di legge n. 1422 di iniziativa governativa recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - «Legge CantierAmbiente»" e dei disegni di legge congiunti nn. 216 e 993.

Si ricorda infine che il tema del dissesto idrogeologico è stato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo; tra i più recenti si ricordano le interrogazioni 2/00878, 4/04391 e 5/05105 (di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti), nonchè le interrogazioni 5/04740 e 4/08120.

Sono state inoltre approvate la risoluzione 8/00092 sul rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume (nella seduta del 18 novembre 2020) e la risoluzione 8/00119 in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (nella seduta del 26 maggio 2021)

Nel corso della seduta di mercoledì 7 ottobre 2020 dell'Assemblea della Camera dei deputati, il Ministro dell'ambiente è intervenuto, nell'ambito della informativa sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte e la Liguria, sulla questione del dissesto idrogeologico, sottolineando la fragilità di gran parte del territorio nazionale per caratteristiche geologiche, a cui contribuiscono gli attuali cambiamenti climatici e il governo del territorio. Il Ministro dell'ambiente ha, in particolare, sottolineato la valenza, per affrontare tali problematiche, degli interventi effettuati nel suo dicastero e delle azioni avviate con i comuni e le regioni, annunciando, tra l'altro, la presentazione del cosiddetto "collegato ambientale" nella prossima manovra di bilancio.

Da segnalare anche le auzioni informali svolte dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera, in videoconferenza, riguardanti:
- le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi metereologici nelle regioni settentrionali;
- nonchè la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segnalano in particolare gli investimenti:

  • per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio (M2C4.1-I.1.1-8-9), per un importo di 500 milioni di euro;
Al fine dell'implementazione di tale linea di investimento è stato emanato il  D.M. transizione ecologica 29 settembre 2021, recante "Approvazione del piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato". Nel testo di tale decreto viene ricordato che l'art. 8 del D.L. 120/2021 dispone, tra l'altro, che "alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro".
  • per il finanziamento di interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (M2C4.2-I.2.1-10-13), per un importo complessivo di circa 2,5 miliardi di euro articolato in due aree di intervento: a) misure strutturali e non strutturali nei territori più a rischio (a cui sono destinati 1.287 milioni di euro), aventi l'obiettivo di portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio; b) misure in favore delle aree colpite da calamità (a cui sono destinati 1.200 milioni di euro) per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo;
Al fine dell'implementazione dell'area di intervento indicata con la lettera b), l'art. 22 del D.L. 152/2021 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una quota delle risorse finanziarie in questione, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Relativamente ai progetti in essere, l'assegnazione delle restanti risorse (400 milioni di euro) relative a progetti in essere è stata determinata con la nota n. 48239 del 9 novembre 2021.
  • per la resilienza e la valorizzazione del territorio, nonché per l'efficienza energetica dei Comuni (M2C4.2-I.2.2-14-17), per un importo di 6 miliardi di euro.

E' inoltre previsto un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 2022, volto alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (M2C4.2-R.2.1-1).

Con il D.L. 77/2021 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina relativa al contrasto del dissesto idrogeologico, in particolare con l'art. 36 -ter. Si ricorda altresì l'art. 17 -octies del D.L. 80/2021 che reca misure di accelerazione delle attività dei commissari. Ulteriori disposizioni sono state introdotte con l'art. 16, commi 2 e 3, del D.L. 152/2021. Si ricorda altresì l'emanazione del D.P.C.M. 27 settembre 2021 ("Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"). Nel rapporto "PNRR - Stato di attuazione misure MiTE al 31 maggio 2022" viene evidenziato che ulteriori misure sono introdotte dal D.L. 36/2022 (il riferimento sembra essere all'art. 23, comma 5, che reca modifiche agli artt. 57 e 250 del Codice dell'ambiente in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino). Nella banca dati Regis viene sottolineato che l'intervento di riforma in questione si considera concluso e sono richiamati ulteriori riferimenti normativi (si ricorda in particolare il decreto direttoriale n. 146 del 30 maggio 2022 che approva il "piano di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici").

Utili informazioni sono contenute nella relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022, nonché nel rapporto della Corte dei conti sulle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» previste dalla succitata linea di investimento 2.1 del PNRR.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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