segnalazione 4 dicembre 2020
Studi - Affari sociali Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020: le nuove misure per il periodo delle festività di fine anno e per l'inizio del 2021

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, che prevede misure, efficaci dal 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e fino al 15 gennaio 2021, salvo i termini più specifici di decorrenza delle disposizioni - a partire dal 9 ovvero dal 10 dicembre - riferite al periodo di quarantena di coloro che provengono da determinati Paesi esteri. Si sottolinea che il periodo di efficacia è esteso oltre i 30 giorni in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 che ha disposto un periodo di validità dei nuovi DPCM fino ad un termine di 50 giorni.

Inoltre, si prevede che le disposizioni delle Ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 (v. tabella) continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.

In merito ai contenuti del nuovo D.P.C.M. si sottolineano alcune novità, collegate a quanto già disposto con riferimento al periodo delle festività di fine anno dal citato D.L. 158/2020, art. 1, comma 2. Infatti, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 viene vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; in aggiunta, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni. Vengono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione (ovvero in altro Comune nelle sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021). Continuano a valere i divieti di spostamento nelle ore notturne, a partire dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo, con la previsione di un termine più esteso, fino alle 7 del mattino dopo, per il solo giorno del 1° gennaio (Capodanno). Con riferimento agli spostamenti su strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di  assembramento, può esserne disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. E' comunque fortemente raccomandato di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Vengono confermati i precedenti divieti e sospensioni delle attività già previste con il precedente decreto in relazione ad attività sportive (consentite fino al 15 gennaio solo quella ad "alto livello"), ludiche e del tempo libero, inasprendo ulteriormente alcune misure, come ad esempio la sospensione anche di tutti i parchi tematici e di divertimento, mentre la riapertura degli impianti da sci a livello amatoriale viene autorizzata dal 7 gennaio, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.  Le attività commerciali di vendita al dettaglio potranno rimanere aperte fino alle ore 21, fino al 6 gennaio, ma nel fine settimana e durante i festivi saranno chiusi i centri commerciali. Le attività di ristorazione (tra cui bar e ristoranti) sono consentite dalle ore 5 alle 18, con consumazione al tavolo, a meno che le persone non siano tra loro conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Anche negli alberghi il 31 dicembre rimarranno chiusi i ristoranti dalle ore 18 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, con il solo servizio in camera consentito. E' sempre autorizzata la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto solo ino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dalla data del 7 gennaio è inoltre consentita per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la ripresa dell'attivita' didattica in presenza per il 75% della popolazione studentesca, rimanendo la stessa sempre garantita qualora sia necessario l'uso di laboratori o per coloro che presentano bisogni educativi speciali, oltre che per l'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Il trasporto pubblico locale e quello ferroviario regionale devono essere ridotti al 50% della capienza effettiva, con esclusione del trasporto scolastico. Con riferimento agli ingressi sul territorio italiano dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, a seconda del Paese di provenienza e della sussistenza di specifiche situazioni, vengono stabiliti, a seconda dei casi, l'obbligo di quarantena precauzionale o di esecuzione di tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo almeno 48 ore prima dell'ingresso. Durante questo stesso periodo sono sospese inoltre le attività delle navi da crociera che partono o fanno scalo in Italia.