dossier 15 ottobre 2018
Studi - Giustizia Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

L'A.C. 893 si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento originariamente all'esame della Commissione Giustizia riproduceva il testo dell'A.S. 2864, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Ciò ha consentito l'applicazione dell'art. 107 del Regolamento della Camera, in base al quale se nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura è presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, dichiarandone l'urgenza, può fissare un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, iscrivendo poi il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Si ricorda che il 19 maggio 2017, il Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia). Dopo aver chiarito la nozione di bene culturale, la Convenzione contempla un ampio ventaglio di condotte illecite a danno dei beni culturali. In particolare è posto l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili (art. 3) Il successivo art. 4 si riferisce a tre diverse condotte: lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; l'illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente "scavati"; l'illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali. Per le suddette condotte si prevede la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi di sanzionare le relative condotte non con lo strumento penale. Tale soluzione (che prevede la possibilità per gli Stati di non punire penalmente le condotte) si rinviene anche per le condotte di importazione illegale (art. 5) aventi a oggetto beni: rubati in un altro Stato; "scavati" in violazione della legge dello Stato in cui lo scavo ha avuto luogo; esportati in violazione delle leggi dello Stato che li ha classificati, designati o specificamente indicati come beni "culturali" ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, in caso in cui l'autore dell'infrazione fosse a conoscenza che i beni culturali fossero stati stati rubati, scavati o esportati illegalmente. Anche le condotte di esportazione illecita (art. 6) e di acquisto (art. 7) sono incluse tra quelle che dovranno costituire reato. Più precisamente, la condotta di "acquisto" è punita quando ha a oggetto beni culturali mobili che siano stati rubati, scavati illecitamente, importati o esportati in violazione della legge del Paese di destinazione o di origine, qualora il reo abbia conoscenza della provenienza delittuosa del bene. Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di prevedere sanzioni penali anche per l'acquirente che "avrebbe dovuto conoscere" la provenienza delittuosa del bene (art. 7, par. 2). Alle stesse condizioni, gli Stati dovranno punire, anche la commercializzazione di beni culturali, valutando anche qui l'opportunità di estendere il presidio penale anche ai fatti commessi potendo conoscere la provenienza delittuosa del bene (art. 8). La distruzione e il danneggiamento di beni culturali rientrano tra le condotte meritevoli di sanzione penale soltanto se commesse con dolo. È irrilevante, ai fini della integrazione del reato, la proprietà pubblica o privata del bene culturale e tantomeno la circostanza che il reo abbia agito al fine di mobilizzarlo, in tutto o in parte, per poi renderlo disponibile sul mercato. Disposizioni di carattere generale concernono inoltre il tema di giurisdizione (art. 12) e della disciplina in tema di concorso di persone nel reato e di tentativo (art. 11). Viene inoltre estesa la responsabilità alle persone giuridiche (art. 13), quando uno degli illeciti previsti dalla Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da una persona fisica che abbia agito per proprio conto o in qualità di organo dell'ente purché occupi una posizione apicale, basata su un potere decisorio, di rappresentanza, o di controllo dell'ente medesimo. La responsabilità collettiva dovrà inoltre essere assicurata nel caso in cui la commissione del reato sia stata causata da un deficit di controllo da parte dei soggetti in posizione apicale (par. 2). 
Sotto il profilo sanzionatorio la Convenzione prevede che i reati, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, con specifiche eccezioni pene detentive che possono dar luogo a estradizione. Per quanto riguarda le persone giuridiche invece la Convenzione prevede sanzioni pecuniarie penali o non penali (dunque anche pecunarie) e che possano comprendere anche altre misure interdittive. 
L'Italia ha firmato la Convenzione (insieme ad altri 8 Stati membri del Consiglio d'Europa), che non è ancora entrata in vigore in quanto è stata ratificata da un solo Stato (Cipro).

A seguito delle modifiche approvate dalla commissione di merito, la proposta di legge A.C. 893 si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  • colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali
  • introduce nuove fattispecie di reato;
  • innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
  • introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  • atto camera 893 ORLANDO e FRANCESCHINI: "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (893)
    iter vedi su camera.it
    • 09 07 2018 Da assegnare
    • 16 07 2018 Assegnato
    • 25 09 2018 In corso di esame in Commissione
    • 11 10 2018 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 15 10 2018 In discussione
    • 18 10 2018 Approvato. Trasmesso al Senato
    • 18 10 2018 Approvato, segue Navette
 
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