Agricoltura e biodiversitàAgriculture and biodiversity

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Sustainable development and protection of land and environment

Le foreste costituiscono un patrimonio naturale di ineguagliabile valore, in quanto da un lato racchiudono ecosistemi e habitat ideali per diverse specie animali e vegetali e dall'altro riducono gli effetti climatici e le catastrofi naturali. Esse rappresentano un sistema naturale unico, sono ricche di biodiversità e sono estremamente importanti anche per la economia fornendo materie prime, posti di lavoro, cibo e acqua.

Le foreste contribuiscono, inoltre, al raggiungimento di uno degli obiettivi del Green Deal di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% nel 2030, che sarà attuato dalle misure previste nel pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55).

La normativa di riferimento in Italia, è contenuta nel decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF):

Il legislatore italiano, nel corso della XVIII legislatura ha posto in essere numerosi interventi volti a implementare la tutela, la valorizzazione e la crescita del settore mettendo in campo alcune misure di carattere normativo, contenute nelle più recenti leggi di bilancio ed in alcuni decreti legge.

A livello europeo nel 2021, è stata adottata la Comunicazione della Commissione COM(2021) 572 final  , che reca la "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030". nella stessa è stata rilevata l'importanza delle foreste e le altre superfici boschive - che coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE - per la salute e il benessere di tutti gli europei. Esse sono un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e svolgeranno un ruolo fondamentale nel rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Un futuro sano per le persone e il pianeta e per la loro prosperità dipende perciò dal garantire la salute, la biodiversità e la resilienza delle foreste in Europa e nel mondo.

Con il termine agroenergie, ci si riferisce all'energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall'agro-industria. In Italia esse costituiscono una fra le fonti energetiche rinnovabili; esse possono costituire la base per fornire elettricità, calore e biocarburanti con tecnologie mature e affidabili.

Il dibattito politico che si è aperto a livello europeo e nazionale si è concentrato quindi sui possibili impieghi offerti dalle agroenergie e ha mostrato come biomasse e biogas insieme possano avere il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale e, al contempo, rappresentino anche un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole.

In Italia la gestione delle risorse idriche è caratterizzata da una significativa frammentazione delle stesse nonché da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico specie nel Mezzogiorno. Questo quadro determina un elevato livello di dispersione delle stesse risorse idriche: nella distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento (51 per cento al Sud). La ripresa degli investimenti nel settore idrico è necessaria rispetto alle attuali esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane (il 35 per cento delle condutture ha un'età compresa tra 31 e 50 anni).

Per ridurre la dispersione e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il NextGenerationEU. Anche il legislatore italiano è intervenuto nel settore approvando misure di carattere normativo volte al miglioramento e al potenziamento delle infrastrutture irrigue e a prevenire il dissesto idrogeologico.

Forests constitute a natural heritage of unparalleled value, as on the one hand they enclose ecosystems and ideal habitats for various animal and plant species and on the other hand they reduce climate effects and natural disasters. Forests represent a unique natural system, are rich in biodiversity and are also extremely important to the economy by providing raw materials, jobs, food and water.

 

Forests also contribute to achieving one of the Green Deal goals of reducing greenhouse gas emissions by at least 55 percent in 2030, which will be implemented by the measures in the "Fit for 55" package.

 

The reference legislation in Italy, is contained in Legislative Decree n. 34 of 2018, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF):

 

 The Italian legislator, during the 18th legislature, has put in place numerous interventions aimed at implementing the protection, enhancement and growth of the sector by fielding a number of regulatory measures, contained in the most recent budget laws and in some decree laws.

 

At the European level in 2021, Commission Communication COM(2021) 572 final was adopted, which contains the "New EU Forest Strategy 2030." in it was noted the importance of forests and other wooded areas-which cover more than 43.5 percent of the EU's territory-to the health and well-being of all Europeans. They are a natural ally in adapting to and combating climate change and will play a key role in making Europe the first climate-neutral continent by 2050. A healthy future for people and the planet and their prosperity therefore depends on ensuring the health, biodiversity and resilience of forests in Europe and around the world.

 

The term agroenergy refers to energy produced by agricultural, livestock, forestry and agro-industry enterprises. In Italy, they are one among the renewable energy sources; they can form the basis for providing electricity, heat and biofuels with mature and reliable technologies.

 

The policy debate that has opened at the European and national level has therefore focused on the possible uses offered by agroenergy and has shown how biomass and biogas together have the potential to become a strategic source for the new national energy policy and, at the same time, also represent a supplementary income opportunity for farms.

 

In Italy, water resource management is characterized by significant fragmentation of water resources as well as low effectiveness and industrial capacity of implementing entities in the water sector especially in the South. This framework results in a high level of dispersion of the same water resources: in distribution for civil uses, the average dispersion is 41 percent (51 percent in the South). The resumption of investment in the water sector is necessary with respect to the current modernization and development needs of Italy's water infrastructure (35 percent of pipelines are between 31 and 50 years old).

 

To reduce leakage and increase investment in infrastructure there are numerous funding programs available, from the EU - including the NextGenerationEU. The Italian legislator has also intervened in the sector by approving regulatory measures aimed at improving and enhancing irrigation infrastructure and preventing hydrogeological disruption.

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Le foreste e il settore forestale rappresentano una componente essenziale nella transizione dell'Europa verso un'economia moderna, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività. Le foreste, i silvicoltori e l'intera catena del valore del settore forestale infatti contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi del Green Deal di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% nel 2030, che sarà attuato dalle misure previste nel pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55).

Il legislatore italiano, quindi, ha adottato, nel corso della XVIII legislatura diverse iniziative dirette ad implementare la crescita del settore, mettendo in campo alcune misure, assicurando solidi mezzi di sussistenza nelle zone rurali e al di fuori di esse e predisponendo una bioeconomia forestale sostenibile.

L'approccio strategico al controllo, alla pianificazione e alla gestione delle foreste è contenuto nel decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF). Esso delinea l'assetto generale per garantire che le foreste possano svolgere molteplici funzioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze tra l'Unione europea, lo Stato e le regioni e può essere considerato la legge quadro nazionale per il settore forestale e le sue filiere.

La Programmazione e pianificazione forestale è raccolta nella Strategia forestale nazionale (articolo 6) che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola; essa ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Anche le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

La legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021 articolo 1, comma 530) per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale ha istituito presso il MIPAAF - un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Il decreto ministeriale 29 marzo 2022 ha ripartito le risorse del predetto Fondo, pari a 30 milioni di euro per le annualità 2022 e 2023, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'estensione della superficie forestale in ettari, così come stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato e relativo all'anno 2015, nei limiti dell'85% delle risorse a disposizione.

La novità più importante introdotta dal TUFF consiste, inoltre, nell'attribuzione, al proprietario e/o titolare della gestione del principio di responsabilità, cioè il dovere di effettuare una scelta responsabile e consapevole di gestione, uso e manutenzione del suolo forestale nell'interesse pubblico. Sono state poi introdotte nel TUFF disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti (articolo 4, comma 4 quater – 4-septies, D.L. 11/2019).

Tra le finalità del suddetto decreto legislativo, vi sono quelle di garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale e, al tempo stesso, promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, promuovendo le relative filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali (articolo 2, comma 1).

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica) e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministero della cultura). (articolo 2, comma 2). Il decreto prevede la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome (articolo 2, commi 3 e 4).

L'articolo 3 contiene le definizioni. Particolare rilievo assume, in tal senso, la definizione di bosco (cui sono equiparati i termini foresta e selva), di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco"; le regioni potranno adottare una definizione integrativa di bosco e di aree assimilate a bosco o escluse dalla definizione di bosco, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita (articolo 3, comma 4).

Si intendono per aree non boschive l'arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e castagneti, i boschi cedui a rotazione rapida, gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree.

Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche silvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale. Le regioni sono chiamate a definirne l'ambito e definiscono e attuano le pratiche silvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie. E', inoltre, previsto il divieto della pratica del taglio a raso nei boschi che può essere derogato solo per esigenze di difesa fitosanitaria, di ripristino post-incendio o per motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. I criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per talune superfici, sono stati definiti con il decreto ministeriale 12 agosto 2021, mentre le linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti sono state approvate con decreto ministeriale 12 agosto 2021

Nella trasformazione del bosco rientra ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. È vietata tale attività quando comporti un danno o un danno ambientale e che non sia stata previamente autorizzata. Anche se autorizzata, la trasformazione deve essere comunque compensata a cura e a spese del destinatario dell'autorizzazione"(articolo 8). Le linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco sono state adottate con il decreto ministeriale 7 ottobre 2020.

La definizione di apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, è contenuta nel decreto ministeriale 28 ottobre 2021.

La promozione e l'esercizio delle attività silvicolturali di gestione, è demandata alle regioni e alle province autonome, che potranno avvalersi delle imprese che operano nei seguenti settori: forestale e ambientale; della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali; della gestione, difesa e tutela del territorio; delle sistemazioni idraulico-forestali; della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi (articolo 10). Gli Albi regionali delle imprese forestali e i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali sono stati definiti con il decreto 29 aprile 2020, mentre il registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati è stato adottato con il decreto ministeriale 9 febbraio 2021.

Il materiale forestale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto (articolo 13). Il registro nazionale dei materiali di base è stato approvato con il decreto ministeriale 6 luglio 2021. Le Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale sono state approvate con decreto ministeriale 17 maggio 2022.

(Per ulteriori approfondimenti sul provvedimento si rinvia all'ite  r e al dossier   del Servizio studi)

Direcente, a livello europeo, è stata adottata la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 572 final  , che reca la "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030".

In essa è dato rilievo all'importanza delle foreste e le altre superfici boschive - che coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE - per la salute e il benessere di tutti gli europei. Infatti, è dalle foreste che dipende la qualità dell'aria e la maggior parte delle specie animali e vegetali che popolano la terra trovano in esse il rifugio e l'habitat ideali, grazie alla ricca biodiversità e al sistema naturale unico che rappresentano.

Inoltre, le foreste svolgono anche un ruolo estremamente importante nella nostra economia e società, creando posti di lavoro e fornendo cibo, medicinali, materie prime, acqua pulita. Per secoli sono state un fulcro vitale per il patrimonio culturale e l'artigianato, la tradizione e l'innovazione, ma, per quanto importanti fossero in passato, esse sono essenziali per il nostro futuro. Infatti, le foreste sono un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e svolgeranno un ruolo fondamentale nel rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Proteggere gli ecosistemi forestali significa anche ridurre il rischio di malattie zoonotiche e pandemie globali.

Un futuro sano per le persone e il pianeta e per la loro prosperità dipende perciò dal garantire la salute, la biodiversità e la resilienza delle foreste in Europa e nel mondo.

Nonostante questa esigenza imprescindibile, le foreste europee sono oggi sottoposte a sollecitazioni crescenti, causate in parte da processi naturali ma anche dall'aumento dell'attività antropica e dalle pressioni da essa esercitate. Se negli ultimi decenni la superficie forestale è aumentata grazie ai processi naturali, all'imboschimento, a una gestione sostenibile e a misure di ripristino attivo che hanno favorito diverse tendenze al miglioramento, parallelamente lo stato di conservazione delle foreste dovrebbe essere considerevolmente migliorato, anche in quel 27% di superficie forestale dell'UE protetta. I cambiamenti climatici incidono negativamente sulle foreste europee ed hanno posto in luce vulnerabilità precedentemente nascoste che vanno ad aggravare altre spinte distruttive, come i parassiti, l'inquinamento e le malattie, ed incidono sui regimi degli incendi boschivi La perdita di copertura arborea ha subito un'accelerazione nell'ultimo decennio a causa di eventi meteorologici estremi e dell'aumento degli abbattimenti per diversi fini economici.

Proprio per tutti questi motivi il Parlamento italiano ha proseguito nella sua azione di conservazione e salvaguardia delle foreste, di tutela della biodiversità e di protezione della fauna selvatica attraverso interventi normativi in tema di foreste, legno e ambiente boschivo che si rinvengono, in particolare, nelle più recenti leggi di bilancio e in alcuni decreti legge.

 

Ai fini della conservazione e della salvaguardia del parco forestale sono state adottate le seguenti iniziative:

  • è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018, articolo 1, commi 663-664,) un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane - con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022; -
  • è stato istituito il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne – di cui all'articolo 4-bis, D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 – con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021;
  • l'individuazione da parte delle regioni nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, di superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. Si consente alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione (articolo 7-ter, D.L. n. 120/2021);
  • in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 (tempesta Vaia) e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, si è previsto il riconoscimento di un contributo in forma di voucher, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti (articolo 1, comma 665, L. 145/2018);
  • legge di bilancio 2022 (l. n. 234 del 2021, articolo 1, commi 593-596) ha l'istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 Il decreto ministeriale 31 maggio 2022 ha poi stabilito le modalità di utilizzo del suddetto Fondo per gli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Ai fini della tutela della biodiversità e della protezione della fauna selvatica il legislatore ha previsto:

  • il rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica – di cui all''articolo 1, comma 757, L. n. 178/2020 - di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 (L.234 del 2021articolo 1, comma 704);
  • al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici in caso di accertati squilibri ecologici, l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon (articolo 1, comma 705, L.234 del 2021);
  • l'individuazione di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus (bostrico) nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia (articolo 1, commi 846-855, L.234 del 2021);
  • la previsione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (articolo 1, commi 980-984, L.234 del 2021).

Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno e per promuovere le reti di impresa del settore hanno riguardato:

  • la disciplina degli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi (articolo 35-bis. D.L. n. 77/2021);
  • l'esenzione dall'autorizzazione idraulica per le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Si prevede, inoltre, che nei boschi e nelle foreste non sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Si dispone, ancora, che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata i seguenti interventi ed opere di lieve entità: interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. Si includono inoltre tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. Si modifica infine la procedura per l'adozione del decreto ministeriale con cui sono disciplinate le modalità di attribuzione del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano (articolo 36, D.L.77/2021).

Ulteriori misure normative hanno riguardato il miglioramento contrattuale degli addetti al settore (articolo 7-bis, D.L. 120/2021) e l'aumento percentuale di compensazione ai fini IVA del legno e della legna da ardere, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (articolo 1, comma 662, l. 145 del 2018).

Con il termine agroenergie, ci si riferisce all'energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall'agro-industria. In Italia esse rappresentano un esempio di fonti energetiche rinnovabili, caratterizzate da un'ampia disponibilità di materia prima e dalla possibilità di costituire la base per fornire elettricità, calore e biocarburanti con tecnologie mature e affidabili.

In Italia, la produzione di energia rinnovabile dal settore agricolo e forestale è scarsamente utilizzata e si presenta al di sotto della media dell'Unione europea, nonostante abbia il potenziale per poter produrre un quantitativo maggiore di biomassa, congiuntamente all'energia solare ed eolica.

Il legislatore italiano ha quindi considerato questa tipologia energetica per contribuire alla sfida dettata dal fabbisogno energetico nazionale e dai target europei al 2030. Il dibattito politico e le misure intraprese a livello europeo e nazionale si sono concentrati quindi sulle opportunità offerte dalle agroenergie e si è mostrato come biomasse e biogas insieme possano avere il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale, e al contempo, le stesse rappresentino anche un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole, in grado di far crescere il valore aggiunto del settore.

Gli obiettivi prefissati dall'UE - il raggiungimento del consumo finale di energia ricavata da fonti rinnovabili pari al 30% entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima   (PNIEC) - hanno spinto il legislatore italiano a provare a risolvere alcune problematiche, legate soprattutto all'attuazione di un effettivo sistema incentivante che premi qualità e quantità, e disporre di politiche mirate a una maggiore integrazione con la vera vocazione dell'azienda agricola verso le cosiddette "colture food"- soprattutto quelle lignocellulosiche per biocarburanti avanzati. 

Per incentivare la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il FEASR e il NextGenerationEU.

Infatti, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le energie agricole e forestali sono state inserite in diversi programmi.

Nell'ambito della Missione 2, sono previste risorse nella Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.

Più nel dettaglio nell'ambito di intervento 1 "Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, sono previste risorse per finanziarie l'investimento Parco Agrisolare (M2- C1-II.2.2-4, 5, 6, 9).

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

In particolare, la suddetta misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sarà possibile richiedere un contributo per l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.

Gli obiettivi da rispettare sono scadenzati per tappe: nel 2022 bisogna individuare i progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all'investimento pari rispettivamente al 30%, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024. In ultimo, attraverso la Misura, si dovrà conseguire l'installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

Il decreto ministeriale 25 marzo 2022, n. 140119 e il decreto ministeriale del 15 luglio 2022, n. 315434 hanno individuato i soggetti beneficiari della misura negli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; nelle imprese agroindustriali; nelle cooperative agricole e nelle cooperative o nei loro consorzi ()

Le risorse, a valere sui fondi del PNRR, ammontano a euro 1,5 miliardi di euro, di cui una quota pari ad almeno il 40% è destinata al finanziamento dei progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le risorse complessivamente stanziate sono così suddivise:

 

  • 1.200 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati da aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.

 

Nel PNRR è previsto anche l'investimento nello Sviluppo agrovoltaico (M2- C2-I.1.1-44, 45). Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Gli obiettivi da rispettare sono previsti per tappe: entro il 2024 è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici e nella notifica dell'aggiudicazione degli stessi. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi. Entro la metà del 2026 è prevista l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1.040 MW per una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

L'investimento Sviluppo biometano (M2- C2-I.1.4-3, 4, 5) si propone di: sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano; riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241; sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto; - promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

Gli obiettivi da rispettare sono scadenzati per tappe: entro il 2023 sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di metri cubi. Entro la metà del 2026 sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di metri cubi.

Infine il programma denominato "Green Communities", è rivolto allo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane.

Ciò verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (le Green communities), attraverso il supporto all'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

In particolare, l'ambito di tali piani includerà in modo integrato: a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) lo sviluppo di un turismo sostenibile; e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); h) l'integrazione dei servizi di mobilità; i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

Gli obiettivi da rispettare sono evidenziati per tappe: entro il terzo trimestre del 2022 è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la selezione delle Green communities e la notifica dell'aggiudicazione degli stessi; entro la metà del 2026 è previsto il completamento di almeno il 90% degli interventi previsti nei piani presentati dalle Green communities.

 

A queste misure messe in campo dall'Europa si sono aggiunte anche quelle approvate dal Parlamento italiano nel corso della Legislatura, tra cui:.

  • il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe previste (decreto ministeriale 23 giugno 2016). L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (articolo 1, commi 954-957, L. n. 145/2018);
  • una disciplina relativa alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (articolo 1, commi 524-527, L. 160/2019);
  • l'autorizzazione alle Regioni e alle Province autonome ad agevolare l'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero. La fissazione del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-ter e 3-octies, D.L. 18/2020);
  • nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0" (decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse. (art. 39-bis, D.L. 41/2021);
  • un'ulteriore eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. Si prevede, infatti, che il divieto di accesso agli incentivi statali - di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 - non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio verticale dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi per i predetti impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle suddette condizioni, cessano i benefìci fruiti (articolo 31, comma 5, D.L. 77/2021);
  • al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Quanto sopra è disposto in applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01. Quanto sopra specificato si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 8 comma 1, D.L. 50).

 

L'incentivazione del biogas e del biometano è anche contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

(Si rinvia all'iter   e al Dossier   del Servizio studi per ulteriori approfondimenti)

In Italia l'approvvigionamento idrico a fini irrigui ha caratteristiche diverse dal punto di vista gestionale: le aziende agricole possono decidere di associarsi ad un servizio idrico di irrigazione (SII) fornito in forma collettiva dagli Enti irrigui, oppure possono far ricorso all'auto-approvvigionamento.

L'irrigazione collettiva è gestita da Enti Irrigui che possono avere natura sia pubblica (Consorzi di bonifica e irrigazione) che privata (Consorzi di miglioramento fondiario). La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche e da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico soprattutto nel Mezzogiorno. Questo quadro determina un elevato livello di dispersione delle stesse risorse idriche: nella distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento (51 per cento al Sud). La ripresa degli investimenti nel settore idrico è necessaria rispetto alle attuali esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane (il 35 per cento delle condutture ha un'età compresa tra 31 e 50 anni).

Per ridurre la dispersione e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione dall'UE - fra cui il NextGenerationEU.

Si rileva, in proposito, che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – approvato e costantemente monitorato dal Parlamento - sono previsti Fondi per l'investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" (per 0,88 miliardi di euro, di cui 0,52 a valere su risorse aggiuntive del PNRR).

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici. L'investimento deve consistere principalmente nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi più efficienti; nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite; nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Per ogni intervento sulle reti di distribuzione, nel quadro dell'investimento finanziato devono essere predisposti o installati contatori che consentano la misurazione degli usi dell'acqua. Devono inoltre essere introdotti sistemi di monitoraggio degli impianti di trattamento delle acque reflue che possano offrire opportunità di riutilizzo per scopi irrigui. La misura non prevede direttamente interventi sul riutilizzo delle acque depurate, ma mira a sostenere la mappatura e l'individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue adatti alla produzione di acque reflue trattate per uso agricoli o che potrebbero diventarlo con investimenti adeguati.

Nell'individuare tali impianti occorre tenere conto delle caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue, ma anche della vicinanza alle colture irrigue delle acque reflue trattate e delle caratteristiche di qualità richieste. In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici- per un totale di 880 milioni di euro - per gli interventi sulle reti e i sistemi irrigui e sul relativo sistema di digitalizzazione e monitoraggio si deve tener conto di: incoraggiare la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (mediante l'installazione di contatori e sistemi di controllo da remoto) sia per l'autoapprovvigionamento (attraverso un sistema di monitoraggio delle licenze private) quale prerequisito per completare l'introduzione di una politica di tariffazione dell'acqua basata sui volumi idrici per un uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura; ridurre il prelievo illecito di acqua nelle zone rurali.

Alcuni degli obiettivi da rispettare - cadenzati per tappe - sono stati raggiunti. Tra questi si ricordano : la definizione dei criteri di selezione dei progetti (Decreto ministeriale 30 giugno 2021  , n. 299915), l'approvazione degli elenchi dei progetti (Decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 490962  ) e modalità di verifica dei progetti candidati(decreto ministeriale 16 novembre 2021 n. 0598832  ); altri obiettivi devono essere raggiunti: entro il primo trimestre del 2026 la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori deve arrivare al 40% e almeno il 29% della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue.

Un altro investimento previsto riguarda la "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (M2- C4-IV.4.2-30, 31, 32). Il progetto è rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile (-15 per cento target su 15k di reti idriche), anche attraverso la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una "rete intelligente", per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale poter disporre di sistemi di controllo avanzati che consentano il monitoraggio non solo dei nodi principali, ma anche dei punti sensibili della rete, attraverso la misura e l'acquisizione di portate, pressioni di esercizio e parametri di qualità dell'acqua.

Compito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà quello di effettuare la ricognizione degli interventi finanziabili nell'ambito del PNRR utilizzando la Banca dati nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (DANIA  ), che consentirà di selezionare i vari interventi in base a criteri oggettivi, quali l'entità del risparmio idrico assicurato, l'impegno all'installazione dei contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, la rilevanza strategica di ciascun investimento rispetto alle indicazioni programmatorie delle Autorità locali, il livello di esecutività di ciascun intervento. In tale contesto, presupposto per il finanziamento sarà il rispetto da parte dei soggetti beneficiari degli impegni previsti dalle Linee guida nazionali sulla quantificazione dei volumi irrigui da parte delle Regioni (Decreto Mipaaf 31 luglio 2015), relative alle modalità di quantificazione e misura dei volumi irrigui, nonché l'utilizzo del Webgis SIGRIAN   (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), che rappresenta la banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui, a cui accedono tutte le Amministrazioni che hanno competenza nella programmazione e gestione dell'acqua per l'agricoltura. Il rispetto di tali obblighi, che costituiscono un prerequisito per l'accesso ai finanziamenti pubblici nel settore delle infrastrutture irrigue, è verificato dalle Regioni e Province autonome proprio tramite il SIGRIAN e quindi registrato in DANIA in un campo dedicato ("Compliance by SIGRIAN").

Nell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, per interventi finalizzati all'ammodernamento e all'efficienza delle reti di distribuzione idrica si deve tener conto di: ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile; incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; rafforzare la digitalizzazione delle reti per una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Gli obiettivi da rispettare sono cadenzati per tappe: entro il 2024 è previsto l'intervento nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, con la costruzione di 9.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale, mentre entro il primo trimestre del 2026 è prevista la costruzione di almeno 25.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale.

Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico -– di cui all'articolo 1, comma 516, L. 205/2017 - articolato in due sezioni: sezione "acquedotti" e sezione "invasi" – in cui rientrano gli interventi per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli - rappresenta il documento strategico che tiene conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità. Le risorse messe in campo ammontano a 100 milioni di euro annui dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione invasi con l'obiettivo di attuare il primo stralcio del Piano nazionale idrico e di finanziare la progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo piano (articolo 1, comma 155, L. 145/2018).

A queste misure si sono aggiunte anche quelle approvate dal Parlamento per prevenire il dissesto idrogeologico e a tutela dei lavoratori del settore, tra cui:

 

  • un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo. Gli Enti attuatori, dovranno privilegiare soluzioni di ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità; disposizioni sulle opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica, sugli enti irrigui e sul personale dell'EIPLI. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo sono previste risorse pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020-2021 (articolo 63, comma 2, D.L. 78/2020);
  • al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023.