In tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nella prima parte della XVIII legislatura è stato adottato il Patto per la Salute 2019-2021 , vale a dire l'Accordo programmatico sancito tra lo Stato e le regioni per un triennio – che tuttavia non tiene conto dell'emergenza successivamente intervenuta con la pandemia, in quanto definito in epoca ante-Covid -, allo scopo di raggiungere una intesa vincolante (qui l'atto
nella veste definitiva) circa gli interventi in campo sanitario sulle modalità della spesa, pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021. L'andamento che il citato finanziamento ha avuto dall'inizio della XVIII legislatura ha seguito un trend crescente, in linea con anni precedenti. Nel 2020, si è registrato l'incremento straordinario di oltre 4 punti percentuali di variazione, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell'anno 2021 fra le regioni e le province autonome destinato a finanziare la spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è stato di complessivi €121.396,83 milioni, cui è stata aggiunta la quota di €664 milioni destinati ai Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, per un totale di €122.061 milioni. Nel 2021 il finanziamento comprende risorse finalizzate alla gestione dell'emergenza Covid-19 per 1.785,45 milioni di euro.
Va inoltre ricordato che nel corso della XVIII Legislatura sono state adottate varie misure relative al personale sanitario dirette a fronteggiare, anche in epoca antecedente all'emergenza pandemica, la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale.
Le misure urgenti introdotte dal decreto Sanità Calabria (DL. 35/2019, art. 11) hanno previsto per ogni regione l'applicazione di un nuovo incremento annuo consentito per la spesa del personale, da calcolare rispetto al valore della stessa sostenuta nel 2018. La norma ha avuto l'effetto perciò di contrastare, già in epoca ante-Covid19, la carenza di personale SSN, destinata peraltro ad acuirsi in ragione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni sul pensionamento anticipato, tra cui la misura cd. "Quota 100", rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Ulteriori misure sono state poi disposte ad opera della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) tra le quali vanno ricordate l'estensione fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del SSN, delle norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti, del ruolo dirigenziale e non, che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, nonché la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN consentita oltre il limite del 65° anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo, purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Inoltre durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, sono state adottate, in via transitoria, diverse misure per fa fronte alla carenza di personale, tra le quali vanno ricordate il ricorso alla conclusione di contratti di lavoro autonomo per il personale medico ed infermieristico, anche in quiescenza, e l'introduzione di una Nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, nonché varie misure destinate al rafforzamento del personale sanitario.
Va infine ricordato che sulla gestione del Servizio sanitario della regione Calabria sono intervenuti, in successione temporale, due decreti legge, il D.L. n. 35/2019 (L. n. 60/2019) e, allo scadere degli effetti di quest'ultimo, il D.L. n. 150/2020
(L. n. 181/2020).
Il perdurante disavanzo del settore sanitario, infatti, aveva determinato per la Regione, già all'epoca dell'entrata in vigore del citato DL. 35/2019, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che rilevanti ulteriori criticità connesse alla gestione amministrativa.
I citati provvedimenti d'urgenza hanno dettato norme finalizzate a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi, disciplinando, tra l'altro, verifiche straordinarie sui direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale da parte del Commissario ad acta.
In Italia, lo Stato finanzia la spesa sanitaria pubblica ed accreditata, vale a dire diretta a strutture sanitarie anche private che svolgono le loro attività in base ad un livello programmato di risorse, su base triennale.
Questo livello, che prende il nome di livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, deve essere coerente con il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, tenendo conto degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. È inoltre parametrato ad un fabbisogno nazionale standard che lo Stato deve garantire per l'erogazione di predefiniti livelli essenziali di assistenza sanitaria .
Il livello del finanziamento del SSN rappresenta la parte prevalente della spesa sanitaria, ma non coincide con essa, in quanto in quest'ultima grandezza rientrano altre uscite legate al comparto sanitario, che fanno capo allo stato di previsione del Ministero della salute.
Dall'inizio della XVIII legislatura l'andamento del livello di finanziamento del SSN ha seguito un trend crescente, in linea con gli anni precedenti. Nel 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è registrato un incremento straordinario di oltre 4 punti percentuali di variazione (v. grafico 1).
In previsione, il trend continuerà a crescere con incrementi in linea ai valori precedenti alla pandemia ma, in media, superiori di mezzo punto percentuale.
Graf. 1 - Incrementi del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Tab. 1
Anno |
Finanziamento sanitario corrente |
Incrementi annui |
2016 |
111,002 |
1,17% |
2017 |
112,577 |
1,42% |
2018 |
113,404 |
0,73% |
2019 |
114,474 |
0,94% |
2020 |
120,557 |
5,31% |
2021 |
122,061 |
1,25% |
2022* |
124,061 |
1,64% |
2023* |
126,061 |
1,61% |
2024* |
128,061 |
1,59% |
*dati previsionali da LB 2022 (comma 258)
Fonte: AgeNaS
L'ultimo livello del fabbisogno sanitario nazionale fissato nella XVIII Legislatura dalla Legge di bilancio 2022 per tale anno è pari a €124.061 milioni, incrementandosi a €126.061 milioni nel 2023 e a €128.061 milioni per l'anno 2024.
L'emergenza epidemiologica COVID-19 aveva portato il livello del fabbisogno sanitario per il 2021, a €121.370 milioni a seguito della manovra per il corrispondente anno data dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), con un incremento di circa €4 miliardi rispetto ai valori condivisi in sede pattizia. Tale riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 2021 fra le regioni e le province autonome approvato nella seduta del CIPESS del 3 novembre 2021 (qui la delibera del riparto 2021 in G.U. n.25 del 31.01.2022) è stato destinato a finanziare la spesa cui concorre ordinariamente lo Stato, cui si è aggiunta la quota di €664 milioni destinati ai Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, per un totale di €122.061 milioni, di cui circa €1.785 milioni destinati a finanziare l'emergenza sanitaria. Nel 2020 il finanziamento del SSN è risultato pari a €120.557 milioni (qui il riparto delle disponibilità finanziarie
2020).
In previsione, per il triennio 2022-2024, la Legge di bilancio 2022 ha previsto un incremento annuo di €2 miliardi (+1,6%).
Sui nuovi criteri di riparto per il 2022, è stato definito un nuovo decreto Ministero della salute e MEF (v. link ).
Precedentemente, per il triennio 2019-2021, la Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) aveva fissato il livello del fabbisogno a €114.474 milioni nel 2019 (poi rideterminato a €113.810 milioni, in base alle delibere di riparto dell'allora CIPE v. Riparto disponibilità finanziarie 2019 ), con successivi incrementi programmati pari a 2.000 milioni per il 2020 (quindi 116.474 milioni) e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021 (117.974 milioni).
Il livello di finanziamento del SSN è stato incrementato anche ai fini della copertura di interventi specifici in campo sanitario, anche con riferimento all'abolizione della quota fissa di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket) (Legge di bilancio 2020, commi 446-448), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria (v. qui il FOCUS ).
In relazione al riparto per il 2020, a seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19, si sottolinea che il Comitato interministeriale ha anticipato, tra le altre, la delibere del 14 maggio 2020 per il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN (Delibera n. 20 del 2020 , che, preso atto del livello per l'anno 2020 fissato a €117.407,2 milioni, ha definito l'articolazione delle singole componenti del riparto, tra cui le quote per far fronte al rischio sanitario COVID-19), oltre che il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per un ammontare pari a €1.500 milioni (Delibera n. 21 del 2020
) e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) (Delibera n. 22 del 2020
).
Parallelamente, è stata potenziata per il 2020 l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di €112,4 milioni - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di €365,8 milioni, inclusa la specialistica convenzionata interna, incrementando il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario di complessivi €478,2 milioni, come previsto dal DL Agosto (co.8, art.29 DL. 104/2020 - L. 126/2020).
A questo finanziamento è stato previsto l'accesso di tutte le regioni, pertanto non solo quelle a statuto ordinario, e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 (per ulteriori approfondimenti v. Riduzione delle liste d'attesa tra le misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza Coronavirus).
Si segnala, infine, l'incremento del livello di finanziamento del Sistema sanitario disposto, da ultimo, per compensare gli enti del SSN dell'aumento dei costi energetici e del perdurare della crisi sanitaria, per un complesso di risorse pari a €1.400 milioni previste con il DL. 114/2022 (art. 5, co. 3,4 e 6, cd. Aiuti-ter), oltre ai €200 milioni disposti con il DL. 50/2022 (art. 40, co. 1, cd. DL. Aiuti energia).
Nel corso della XVIII Legislatura le misure relative al personale sanitario, hanno riguardato, anche in epoca antecedente all'emergenza pandemica, interventi per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale.
L'evoluzione della spesa corrente in sanità, specialmente per i redditi da lavoro dipendente (v. qui analisi di dettaglio nel Monitoraggio della spesa sanitaria, RGS - 2021 ) ha infatti risentito degli effetti prodotti dagli strumenti di governance e di razionalizzazione adottati che nel tempo sono intervenuti in materia, fino alla revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN, a partire dal 2019.
Le misure urgenti introdotte dal decreto Sanità Calabria (D.L. 35/2019 , art. 11 ) hanno previsto per ogni regione l'applicazione di un nuovo incremento annuo consentito per la spesa del personale, da calcolare rispetto al valore della stessa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa. Tale incremento è pari, per ogni anno, al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
In sostanza, la disposizione ha attuato l'obiettivo di fissare nuovi limiti di spesa per il personale SSN, in coerenza con le indicazioni della legge di bilancio 2019 sul livello del finanziamento per il SSN per il medesimo anno e sulle misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati da inserire nel Patto per la salute 2019-2021 .
La norma ha avuto l'effetto perciò di contrastare, già in epoca ante-Covid19, la carenza di personale SSN, destinata peraltro ad acuirsi in ragione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni sul pensionamento anticipato, tra cui la misura cd. "Quota 100", rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le misure di contenimento della spesa del personale della pubblica amministrazione (art. 16 del DL. 98/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, vale a dire Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS).
Viene contestualmente soppressa la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.
Dall'anno 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, coerentemente con il nuovo Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM 77/2022 ) e con l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale.
I limiti di spesa così definiti possono essere incrementati, da parte delle regioni, con accordo del Ministero della salute e del MEF, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto Sanità Calabria. Viene inoltre rimosso il blocco del turn over del personale del Servizio sanitario previsto, dalla finanziaria 2005, per le regioni in piano di rientro e commissariate, dando facoltà, a tutte le regioni che si trovano in quella situazione, di procedere all'assunzione di personale del comparto sanitario. Restano fermi il divieto di effettuare spese non obbligatorie e le maggiorazioni Irpef e Irap (qui l'approfondimento sul nuovo incremento annuo della spesa per il personale sanitario ).
Assunzione a tempo indeterminato, da parte di enti ed aziende del SSN, di dipendenti con rapporto di lavoro a termine o flessibile
Per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, la Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019 , comma 466) aveva disposto una serie di interventi che riguardano l'estensione fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del SSN, delle norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti, del ruolo dirigenziale e non, che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con contratti a termine o di lavoro flessibile, si modifica il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti tre anni di anzianità, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017).
Successivamente, il decreto Rilancio che ha previsto misure urgenti per fronteggiare la pandemia (art. 4-bis D.L. n. 34/2020 ) ha indicato il 31 dicembre 2020 per tutte le procedure di stabilizzazione, quale termine iniziale dal quale decorrono gli 8 anni, nel corso dei quali devono essere stati maturati i tre anni di servizio necessari per tutte le procedure di stabilizzazione (v. approfondimento
).
Procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico
La Legge di bilancio 2020 (comma 468) ha modificato i termini di applicazione della disciplina transitoria – posta dalla Legge di stabilità per il 2016 (comma 543) e dal comma 10, articolo 20, del D.Lgs. n. 75/2017 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico
e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.
La nuova disciplina transitoria riguarda anche il personale dirigenziale e determina il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 del termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.
Limiti di età per il collocamento in riposo dei dirigenti medici SSN
Nella disciplina vigente (15- nonies del D.Lgs. 502/1992 ), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN è consentita oltre il limite del 65° anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo, purché non si superi il limite dei 70 anni di età.
Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, sono stati modificati in via transitoria (art. 5- bis, comma 2, D.L. 162/2019 proroga termini) i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del SSN (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al 70° anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo (v. approfondimento ).
Medici specializzandi
I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato, tra l'altro, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, sono stipulati dai medici laureati (e abilitati) con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione (v. anche i profili dell' accesso alle scuole di specializzazione
e dei contratti di formazione medica specialistica
).
Questo contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o della ASL ove si svolge la formazione, ma è esclusivamente finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali - e con frequenza obbligatoria - delle attività didattiche con prestazione programmata di attività assistenziali.
La formazione di un medico specialista passa dunque attraverso una prima fase della laurea magistrale, cui normalmente segue l'abilitazione medica, propedeutica ad una seconda fase, la specializzazione, che però presenta un normalmente un numero di posti a disposizione di circa un terzo rispetto agli aventi i requisiti per l'accesso. Nel corso degli anni, questa differenza dei posti disponibili ha creato il cd. "imbuto formativo", vale a dire il surplus cumulato di medici abilitati, ma non formati per carenza di borse di specializzazione. Grazie anche all'incremento delle borse di specializzazione dovuto all'emergenza epidemiologica, il fenomeno ha assunto una dimensione più contenuta.
Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate (vedi qui l'approfondimento sull'incremento di risorse destinate ai contratti di formazione specialistica in medicina e chirurgia).
Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato , tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del DL n. 34/2020 (L. n. 77/2020, cd. Decreto Rilancio), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.
Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito una rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con l'Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018 .
Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del citato Decreto Rilancio è stata autorizzata un'ulteriore spesa di €105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di €109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti.
Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza Covid 19 per il rafforzamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 34.
Infine, in base all'Accordo del 3 giugno 2021 raggiunto in Conferenza Stato-regioni, è stato decretato (D. Min. Salute 9 luglio 2021
) a) il numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 e b) l'assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021 pari a 13.200 per il primo anno di corso .
In particolare, per il triennio accademico 2020/2023, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in 13.507 unità per l'a.a. 2020/2021, 13.311 unità per l'a.a. 2021/2022, 12.124 unità per l'a.a. 2022/2023.
I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600 unità, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/202, in base alle stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento .
Ulteriori interventi in materia sono stati previsti dalla Legge di bilancio 2019 (commi 547 e 548) che ha disposto l'ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario ai medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica frequentato, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale.
L'art. 5-bis del D.L. 162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha esteso tale ambito - così come convenuto nell'intesa relativa al Patto per la salute per gli anni 2019-2021 - ai soggetti iscritti al terzo anno (senza distinzioni in base alla durata del corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Il citato Decreto Proroga Termini ha inoltre differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate.
In secondo luogo, è stata anche modificata la procedura di definizione - per i soggetti interessati ai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, la quale prosegue a tempo parziale, e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
Inoltre, con la conferma dell'operatività delle USCA fino al 30 giugno 2022, si è intervenuto con il DL. 24/2022 (art. 12, commi 1-3) al fine del riconoscimento dell'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi - in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale - anche al di fuori del periodo emergenziale. Tale attività è infatti utile al completamento del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Il decreto legge sopra menzionato, all'articolo 12, comma 3-quater ha inoltre dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
La Legge di bilancio 2021 (comma 424) ha peraltro portato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
La Legge di bilancio 2021 (comma 426), inoltre, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 12 del DL. 35/2019, ha previsto l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l'intervento legislativo è operato.
All'incremento dei contratti di formazione specialistica che intendono migliorare la copertura dei ruoli della funzione medica del Servizio sanitario, si affianca uno specifico intervento volto a garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Infatti, la Legge di bilancio per il 2020 (commi 470-472) ha disposto l'istituzione con una spesa annua di €3 milioni dal 2020, di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 368 /1999, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari (v. composizione Osservatorio
).
In aggiunta, viene autorizzata una spesa di €3 milioni nell'anno 2020 e di €2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati e per lo sviluppo e l'adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondenti alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.
In merito alle attività ed agli obiettivi dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica, l'AGENAS ha predisposto un programma operativo che tiene conto delle disposizioni normative adottate per fronteggiare lo stato emergenziale derivante dall'epidemia pandemica dovuta al COVID-19 nel più ampio quadro degli obiettivi formativi nel settore "Salute" .
Per rendere pienamente operativa la medesima Agenzia, si segnala che l'articolo 31 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che nel termine dei trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, si proceda alle nomine - poi effettuate il 17 dicembre 2020 - del Direttore generale e del Presidente dell'Agenzia , cessando, a seguito del perfezionamento delle stesse, il commissariamento della stessa.
Medici di medicina generale
Per gli obiettivi di compensazione delle carenze nei ruoli dei medici, il DM 14 gennaio 2019 , ha consentito, limitatamente al corso di formazione specifica in Medicina generale di cui al triennio 2018-2021, l'estensione - da 60 a 180 giorni dopo l'inizio del corso di formazione - dell'utilizzo della graduatoria dei candidati idonei al relativo corso al fine di coprire i posti resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
L'accesso (e quindi l'iscrizione) al corso triennale di formazione specifica è consentito in via prioritaria ai medici abilitati e già idonei all'iscrizione con maggior punteggio di anzianità di servizio maturata nei suddetti incarichi convenzionali. I medici già iscritti al corso sono interpellati comunque in via prioritaria, in fase di assegnazione degli incarichi.
Sempre per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, il Decreto semplificazioni (art. 9 DL 135/2018) aveva previsto che, fino al 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2022 ai sensi della Legge di bilancio 2021, comma 426), anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gli iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, la cui disciplina si rimette all'accordo collettivo nazionale nell'ambito dei rapporti con i medici di medicina generale.
L'eventuale assegnazione degli incarichi a questi nuovi soggetti resta tuttavia subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi diritto, a qualsiasi titolo, all'inserimento nella graduatoria regionale. Inoltre, il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'incarico assegnato (qui l'approfondimento ).
Medici legali
La legge di bilancio 2020 (commi 458-460) ha disposto l'autorizzazione per l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall'anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza.
Per l'attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall'anno 2020 per l'adozione, con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. L'atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dovrà fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.
Le assegnazioni all'INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.
Misure per il personale sanitario a seguito dell'emergenza COVID-19
Contratti di lavoro autonomo per il personale medico ed infermieristico, anche in quiescenza
Durante il periodo di emergenza, sono state adottate, in via transitoria, diverse misure per fa fronte alla carenza di personale.
Con lo scoppio della pandemia, si è inizialmente operato (art. 23 D.L. 9/2020 ) il ricorso in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti, sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.
Tali deroghe in un primo momento sono state poste con riferimento ai territori regionali e provinciali ricadenti nelle cd. "zone rosse" definite dai primi decreti del Presidente del consiglio dei Ministri (DPCM 1° marzo 2020: regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e province di Pesaro e Urbino e di Savona), per una durata non superiore a sei mesi e comunque non oltre il termine del limite costituito dal primo termine dello stato di emergenza (disposizione poi abrogata dal decreto legge 18/2020).
In seguito all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria collegata al Coronavirus, sono state poste ulteriori norme transitorie (art. 2-bis DL. 18/2020) finalizzate ad incrementare il personale necessario per rafforzare i reparti di terapia "intensiva e sub intensiva" necessari per la cura dei pazienti affetti COVID-19, sempre per una durata limitata entro i sei mesi, prorogabili, nell'ambito del 2020, in ragione dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza.
Questi contratti di lavoro autonomo hanno riguardato anche le professioni sanitarie svolte da soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi e degli operatori-socio-sanitari.
È stato poi consentito, in via transitoria (DL 18/2020, art. 2-ter), dato il perdurare dello stato di emergenza COVID-19, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.
Tali incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali pur se privi della cittadinanza italiana, dovendo allo scopo le regioni procedere alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale (D.L 18/2020 art. 2-quater).
Risorse aggiuntive ad incremento del finanziamento sanitario corrente sono state destinate, in ammontare pari a complessivi 100 milioni di euro nel 2020 definiti in appositi limiti per ciascuna regione, (articolo 1, comma 3, DL 18/2020) al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
Un ulteriore incremento del finanziamento del Servizio sanitario nel 2020 è stato previsto (articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 ) per stanziamenti ad apposito fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e del fondo per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità. L'incremento, complessivamente pari a €250 milioni, ha inteso elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente SSN, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica COVID-19.
Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS)
Nelle prime fasi dell'emergenza, apposite norme (articolo 29 D.L. 9/2020 ) hanno inoltre consentito, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in Medicina generale, per il 2019-2022, ai soggetti in graduatoria che non hanno potuto sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo, a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza MUR 24 febbraio 2020,
che ha posticipato lo svolgimento degli esami di Stato della seconda sessione 2019.
Inoltre, per i medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale è stata consentita (DL. 18/2020, art. 2-quinquies) l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN, mentre ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in Medicina e chirurgia o ai corsi di formazione specifica in Medicina generale o Pediatria, è stata autorizzata l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione, rispettivamente, di MMG e PLS, e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica (qui il dettaglio su incremento remunerazione e obblighi ).
In proposito, le regioni sono state autorizzate ad impiegare il 20% dei fondi previsti dalla Legge di bilancio 2020 (comma 449: stanziamento di €236 milioni per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie destinato alla presa in carico del paziente e riduzione liste d'attesa) per l'acquisto e la fornitura ai tali medici di pulsiossimetri per la valutazione a distanza, previa consegna al paziente, della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto.
Nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
In ragione della situazione emergenziale per la pandemia Covid-19, è stata modificata la disciplina per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (articolo 102 DL 18/2020): la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo svolto nell'ambito del corso di laurea medesimo, costituisce ora abilitazione all'esercizio della relativa professione. Sono fatte salve, in quanto compatibili con le nuove norme, le disposizioni regolamentari vigenti sul tirocinio svolto all'interno del corso di laurea, con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso (qui l'approfondimento ).
Indennità di esclusività della dirigenza medica
La Legge di bilancio 2021 (commi 407-408) ha disposto l'incremento, nella misura del 27% del corrispettivo lordo annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari (amministrativi, tecnici e professionali) degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un onere di €500 milioni annui, a decorrere dal 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.
Ai fini della ulteriore valorizzazione dei dirigenti in esame, sono connesse indennità per la scelta del rapporto di lavoro esclusivo, in base all'articolo 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , oltre che la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria – cioè all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale -, con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno (qui l'approfondimento
).
Elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale Enti del SSN
L'articolo 4-bis del decreto legge n. 139 del 2021 , in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2 e al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario, ha elevato a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, per tutta la durata del periodo emergenziale.
L'articolo 1 del D. Lgs. n. 171 del 2016 , attuativo della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015
, al comma 2, istituisce, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Ai sensi del comma 4, alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età e che siano in possesso della laurea specialistica o magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; si prevede quale requisito d'accesso ulteriore anche l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 4, comma 3, del DL n. 228/2021 ha prorogato, per gli iscritti nell'elenco nazionale pubblicato il 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
Per approfondimenti sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute.
Trattenimento in servizio
Sempre in via transitoria a seguito dell'emergenza sanitaria, (art. 2-bis del DL 18/2020) è stato consentito il ricorso alla stipulazione, nell'ambito del SSN, di contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, di durata semestrale e comunque non oltre il periodo emergenziale. Tale possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale.
Le categorie interessate alla disposizione, nel caso in cui gli enti e le aziende del SSN abbiano verificato l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già previste, sono individuate nei dirigenti medici, veterinari, sanitari e personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché negli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Riconoscimento dell'equivalenza di titoli di professioni sanitarie
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali e in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica, sono state introdotte ulteriori deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi (articolo 13 DL. 18/2020). Le regioni e le province autonome sono state infatti autorizzate a procedere al reclutamento dei professionisti che abbiano dichiarato di voler esercitare sul territorio italiano una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, qui l'approfondimento
)
Tali interventi, nei limiti delle risorse ivi previste, consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di 6 mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.
Precedentemente alla situazione emergenziale Covid-19, la Legge di bilancio 2019 (commi 537-542) aveva introdotto una norma di rilievo riguardante determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine poi prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162/2019), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel DM Salute del 9 agosto 2019 .
In particolare il comma 539 della Legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016 , relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dal comma 465 della Legge bilancio 2020), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario.
L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie, v. qui riassetto delle professioni sanitarie ). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999.
Pertanto, sono state previste norme di coordinamento con la normativa vigente, quali il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
La ratio della norma appare quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della citata L. n. 3/ che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg ), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta.
Rafforzamento del personale sanitario
Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, è stato inoltre previsto il rafforzamento del personale presso:
- l'Istituto superiore di sanità (ISS) (articolo 11 DL 18/2020) mediante incremento di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022 dell'apposito stanziamento di parte corrente;
- il Ministero della salute (articolo 2 DL 18/2020), mediante assunzione, in uffici periferici e con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, per 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato;
- Istituto nazionale per il lavoro (articolo 10 DL 18/2020) mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, per 200 medici specialisti e 100 infermieri.
Educatore socio-pedagogico
Considerata l'emergenza da COVID-19, è stata prevista (art. 33-bis DL. 104/2020, cd. Agosto) l'emanazione di un decreto del Ministro della salute (DM 21 ottobre 2021 ) per stabilire le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste a chi detiene la qualifica di educatore socio-pedagogico ed esercita nell'ambito dei servizi e dei presidi socio-sanitari.
Iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici e sanitari
Nel corso dell'emergenza da COVID-19, numerosi medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono stati contagiati e sono successivamente deceduti a causa della pandemia.
Come iniziativa di solidarietà in favore dei familiari di questo personale medico e sanitario (medici, personale infermieristico, operatori socio-sanitari - OSS ed esercenti professioni sanitarie), è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 22-bis del DL 18/2020 e successivamente esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, anche assistenti sociali (v. art. 10, comma 1, lett. a) del DL. 34/2020), un Fondo con una dotazione di €10 milioni per l'anno 2020, incrementato di €15 milioni per il 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti interessati.
Per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19 è stata istituita, con la legge n. 35 del 2021 , la Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, fissata il 18 marzo di ogni anno. Allo scopo vengono previste e disciplinate iniziative celebrative, informative nonché di sostegno economico alla ricerca e garantiti adeguati spazi sul tema nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (qui iter
e dossier del Servizio Studi
), (qui l'approfondimento
).
L'ultimo Patto per la salute
Il Patto per la Salute 2019-2021 è l'Accordo programmatico sancito tra lo Stato e le regioni per un triennio – che tuttavia non tiene conto dell'emergenza successivamente intervenuta con la pandemia, in quanto definito in epoca ante-Covid -, allo scopo di raggiungere una intesa vincolante (qui l'atto
nella veste definitiva) circa gli interventi in campo sanitario sulle modalità della spesa, pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021. Tali incrementi sono stati quantificati, rispettivamente, in 2.000 e 1.500 milioni di euro rispetto al livello di finanziamento del SSN del 2019, che ammontava a 114.439 milioni di euro.
FOCUS: I contenuti del Patto per la salute 2019-2021 .
Gli investimenti in sanità
Le risorse in conto capitale più consistenti per la sanità, prima della nuova programmazione che è stata fatta di queste voci nel PNRR che le ha successivamente inglobate, sono quelle per l'edilizia sanitaria. Esse risultano unificate in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988 ) per un importo di €32 miliardi (qui l'approfondimento sulle corrispondenti autorizzazioni di spesa
).
Si tratta di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, oltre che per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (v. anche Gli investimenti in Sanità - Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 202 1 della Corte dei Conti).
Nel Patto nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati indicati gli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero con prestiti pari a €4.052 milioni (qui il dettaglio ), che ha condotto ai piani di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera delle Regioni, al fine di raggiungere un incremento di 3.500 posti-letto in terapia intensiva e 4.225 in terapia semi-intensiva (Piani di riorganizzazione regionale terapia intensiva e subintesiva
- All. 1 Linee guida
Alle. 2 Posti letto
), oltre all'attuazione dell'obiettivo della messa in sicurezza e riammodernamento degli ospedali con €1.638,9 milioni, di cui €1.000 milioni per progetti già in essere di edilizia sanitaria e €1.450 milioni in prestito dal Fondo nazionale complementare (FNC).
Sulla gestione del Servizio sanitario della regione Calabria sono intervenuti, in successione temporale, due decreti legge, il D.L. n. 35/2019 (L. n. 60/2019) e, allo scadere degli effetti di quest'ultimo, il D.L. n. 150/2020
(L. n. 181/2020).
Il perdurante disavanzo del settore sanitario, infatti, aveva determinato per la Regione, già all'epoca dell'entrata in vigore del citato DL. 35/2019, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che rilevanti ulteriori criticità connesse alla gestione amministrativa, come più volte rilevato dai tavoli di verifica degli adempimenti dei livelli essenziali e dal Comitato permanente per la verifica dei LEA
.
Dato il carattere straordinario della disciplina dettata dal D.L. 35/2019, ne era stata prevista una durata temporanea pari a 18 mesi dalla sua entrata in vigore - in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 – allo scopo di traghettare la sanità calabrese verso situazioni amministrative "normali", vale a dire ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi.
Nel citato D.L , composto da III Capi, sono state previste norme diverse. La prima parte del provvedimento (Capo I) è interamente dedicata a disposizioni speciali per la Regione Calabria volte, come specificato dall'articolo 1, a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Vengono disciplinate verifiche straordinarie sui direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale da parte del Commissario ad acta, da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e, successivamente, da eseguire ogni sei mesi per accertare se le azioni poste in essere dal direttore generale fossero coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano. Tuttavia tale valutazione non si è resa necessaria, in quanto l'unico direttore generale in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto, all'inizio di maggio 2019, si è dimesso spontaneamente prima della scadenza del termine. Pertanto, in assenza di direttore generale in carica è stato applicato l'articolo 3 del citato D.L. 35 che ha previsto specifiche modalità di nomina e disciplina dell'operato del Commissario straordinario, oltre che la disciplina giuridica dell'incarico e la definizione del relativo compenso.
Il provvedimento detta poi norme riguardanti il personale sanitario, la formazione in materia sanitaria e la carenza di farmaci.
In particolare specifiche norme sono state previste per far fronte alla ormai cronica carenza di personale del SSN, introducendo meccanismi diretti a regolare l'aumento della relativa spesa, Al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato, è stata poi prevista la proroga al 2021 dell'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica, mentre per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, si è disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le aziende e gli enti del SSN possano procedere all'assunzione dei laureati in medicina e chirurgia idonei all'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Ulteriori previsioni sono state introdotte in merito all'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, disponendosi che, a determinate condizioni, possano fare domanda di ammissione alla graduatoria riservata, senza borsa di studio, per l'accesso al corso di formazione specifica per il triennio, tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei ad un concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale indetto in data antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso relativo al corso a cui chiedono di accedere. Si apre anche alla presenza dello psicologo negli studi dei medici di famiglia.
Infine il decreto legge ha disciplinato le ipotesi di carenza di medicinali, prevedendo, n primo luogo, al fine di garantire l'obbligo di servizio pubblico relativamente alla fornitura di farmaci, che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) pubblichi un provvedimento, preventivamente notificato al Ministero della salute, con il quale vengono temporaneamente bloccate le esportazioni di farmaci nel caso in cui ciò sia necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.
Specifiche disposizioni sono poi previste in tema di appalti, servizi e forniture degli enti del SSR della regione Calabria, con particolare riferimento alle procedure per gli enti ed aziende sanitarie per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori di manutenzione
Stante la perdurante criticità del sistema sanitario allo scadere dei 18 mesi previsti dal D.L. n. 35/2019, determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, è successivamente intervenuto il citato decreto-legge n. 150/2020 (L. n. 181/2020) recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario".
La prima parte del provvedimento (Capo I) interviene a sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, allo scadere della efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2019 (convertito dalla legge n. 60/2019), prevista in 18 mesi dalla sua entrata in vigore (3 maggio 2019).
Il Capo II detta invece disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
Vengono stabilite le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto legge. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, con un contingente minimo costituito da 25 unità di personale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o in posizione di comando da enti regionali ed enti del servizio sanitario regionale.
In caso di inadempienza della Regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta, dopo averne dato comunicazione al Consiglio dei ministri, invita la Regione a svolgere i suoi compiti entro il termine massimo previsto in 30 giorni. Se perdura l'inadempienza, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato. Si prevede inoltre che il Commissario ad acta sia affiancato da uno o più sub commissari, in numero non superiore a tre, di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa e venga supportato, per i compiti tecnici ed operativi, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS). Il Commissario ad acta viene comunque autorizzato ad intraprendere un piano assunzionale straordinario di personale medico, sanitario e socio sanitario.