provvedimento 18 marzo 2021
Studi - Affari sociali Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus

Per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19 è stata istituita, con la legge n. 35 del 2021, la Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, fissata il 18 marzo di ogni anno. Allo scopo vengono previste e disciplinate iniziative celebrative, informative nonché di sostegno economico alla ricerca e garantiti adeguati spazi sul tema nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (qui iter e dossier del Servizio Studi).



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La legge n. 35 del 2021 è diretta  ad istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca. Esso si compone di 6 articoli.

Più in particolare l'articolo 1, prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. Viene poi previsto che in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini effetti civili ai sensi della legge n. 260/1949.

Viene poi previsto (art. 2) che in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, al fine di commemorare le lavoratrici ed i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato.
 La  definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni descritte è rimessa ad  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni,  la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche,  manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni..

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale ed internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Infine l'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

ultimo aggiornamento: 16 luglio 2020
 
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