Tra i più recenti interventi riguardanti l'editoria, oltre a quelli diretti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, vi è stata - nella XVIII legislatura - la previsione di una progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, i cui termini, però, sono stati più volte differiti.
E' stata, altresì, prevista, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - al quale affluiscono, ormai in forma stabile, risorse provenienti dalle entrate versate a titolo di canone RAI - la concessione di contributi a favore delle scuole e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nonché di incentivi a sostegno delle imprese editrici di nuova costituzione, al fine di favorire la realizzazione di progetti innovativi.
Nell'ambito degli interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive adottati, a seguito del D.L. 6/2020 (L. 13/2020
) e del D.L. 19/2020
(L. 35/2020
), per fronteggiare la prima fase dell'emergenza Coronavirus, l'attività delle edicole non è mai stata sospesa.
Infatti il Governo, in considerazione della funzione di pubblico servizio svolta dal sistema dell'informazione, aveva ritenuto di escludere le edicole e l'intera filiera della stampa dal novero delle attività commerciali e produttive soggette agli obblighi di sospensione per effetto dei DPCM 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.
Il DPCM 11 marzo 2020 – adottato a seguito del D.L. 6/2020
( L. 13/2020
) - aveva disposto la sospensione, fino al 25 marzo 2020, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, fra le quali, appunto, il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
L'inclusione del commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici fra le attività di prima necessità si è confermata in tutti i successivi DPCM.
A decorrere dal 14 aprile 2020, inoltre, è stato consentito il riavvio del commercio al dettaglio di libri. È stata possibile, dunque, la riapertura delle librerie.
Ciò è stato disposto dal DPCM 10 aprile 2020 – adottato a seguito del D.L. 19/2020
( L. 35/2020
) – che ha previsto, tuttavia, che si continuavano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (art. 1, co. 1, lett. z), art. 8, comma 3, all. 1).
La previsione è stata confermata dai successivi DPCM.
Nulla è variato, a differenza di altri settori, nelle successive fasi dell'epidemia.
Gli interventi specifici attuati per fronteggiare le conseguenze nel settore editoriale dell'emergenza epidemiologica, volti, in particolare, a garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta, sono stati previsti innanzitutto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020
) e, in parte, sono poi stati rafforzati da successivi decreti-legge, nonché dalla leggi di bilancio 2021, che, a loro volta, in alcuni casi, hanno anche introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.
Di seguito, si darà conto degli interventi, per quanto possibile, in maniera accorpata.
In particolare:
- il D.L. 18/2020
(L. 27/2020
: art. 98, comma 2) ha ampliato, per il 2020, il c.d. tax credit edicole
(L. 145/2018
: art. 1, commi 806-809 e L. 160/2019
: art. 1, comma 393).
Nello specifico, con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) la disciplina è stata estesa alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Al contempo, le fattispecie di spesa compensabili sono state ampliate per il medesimo 2020 includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario è stato incrementato (da € 2.000) a € 4.000.
Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020 : art. 1, comma 609) ha esteso il tax credit edicole al 2021 e al 2022, riconoscendolo agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di € 15 mln.
Da ultimo, il D.L. 73/2021 ( (L. 106/2021: art. 67, comma 8) ha disposto che, fermo restando tale limite di spesa, per gli stessi anni 2021 e 2022 il credito di imposta può essere parametrato anche agli importi spesi per l' acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Qui la pagina dedicata al tax credit edicole nel sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- il D.L. 18/2020
(L. 27/2020
: art. 98, comma 1) ha previsto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19.
In particolare, ha disposto che il credito di imposta fosse concesso, per il 2020, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali.
Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020
: art. 186) e il D.L. 104/2020
(L. 126/2020
: art. 96, com 1) hanno progressivamente rafforzato il regime straordinario introdotto per il 2020. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è stato elevato, per il medesimo 2020, (dal 30) al 50% ed è stato direttamente fissato in € 85 mln il tetto di spesa: nell'ambito del tetto, la concessione del beneficio è stata prevista nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Ancora dopo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 608) aveva previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta doveva essere concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro il limite massimo di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Da ultimo, però, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, commi 10 e 12), modificando quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, ha esteso la concessione del credito di imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari anche a quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di € 90 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui € 65 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche on line, ed € 25 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Qui la pagina dedicata al credito d'imposta su investimenti pubblicitari incrementali sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 188) ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici pari – a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 104/2020
(L. 126/2020
: art. 96, comma 2) - al 10% della spesa sostenuta nel 2019, entro il limite di € 30 mln. Nel prosieguo, il D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 67, co. da 9- bis a 9- quater) ha esteso la stessa disciplina alle spese sostenute nel 2020, entro il limite di € 30 mln;
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 190) ha riconosciuto, sempre per il 2020, per le testate edite in formato digitale, un credito di imposta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019, entro il limite di € 8 mln. Ha, altresì, disposto che il credito di imposta non è cumulabile con i contributi diretti.
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 610) ha esteso il credito di imposta agli anni 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità previste per il 2020, entro il limite massimo di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 187) ha introdotto, per il 2020, ai fini dell'IVA, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, volto a consentirne la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria). Analoga misura è stata prevista per il 2021 dal D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 67, co. 7);
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 189) ha riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o di pensione, un bonus una tantum per il 2020, fino a un massimo di € 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln.
Inoltre, il D.L. 137/2020 (L. 176/2020
: art. 6-ter) ha previsto un analogo contributo una tantum per il 2021, da riconoscere, fino ad un massimo di € 1.000 ed entro il tetto di spesa di € 7,2 mln, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente. Per il 2021, dunque, non è stato richiesto il requisito di non essere titolari di pensione.
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 191) ha semplificato la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali (cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto e imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche), prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale doveva essere effettuata solo al momento del pagamento del saldo.
Successivamente, il D.L. 104/2020 ( L. 126/2020
: art. 96, comma 4) ha previsto che per le stesse imprese editrici, limitatamente all' annualità di contributo 2019, i costi possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento nel termine indicato è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che evidenzia anche gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati e che deve essere trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 10 giorni dall'ultimo pagamento. Tale possibilità è poi stata estesa all' annualità di contributo 2020 dal D.L. 137/2020
( L. 176/2020
: art. 5, comma 7- bis).
Inoltre, relativamente all' annualità di contributo 2020, sempre per gli stessi soggetti, il D.L. 104/2020 ( L. 126/2020
: art. 96, commi 3 e 5) ha previsto che la percentuale minima di vendita della testata necessaria per accedere ai contributi è determinata nel 25% delle copie distribuite per le testate locali (anziché nel 30%) e nel 15% delle copie distribuite per le testate nazionali (anziché nel 20%). Ancora, ha previsto che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo è parificato a quello corrisposto per il 2019. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale. Tali previsioni sono poi state estese all' annualità di contributo 2021 dal D.L. 137/2020
( L. 176/2020
: art. 5, comma 7- bis);
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020
: art. 195-ter) ha disposto l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e ha previsto che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
In seguito, il D.L. 104/2020(L. 126/2020
: art. 96, comma 6), introducendo una deroga a regime, ha previsto che il requisito per l'accesso ai contributi relativo all'anzianità minima di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la qu ale si richiede il contributo (art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 70/2017), nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo (art. 5, co. 1, lett. d) del d.lgs. 70/2017) - non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare;
- il D.L. 34/
2020
(L. 77/2020
: art. 194) ha autorizzato la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi;
- il D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 67, commi 1-6) ha previsto – con misura soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea - che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza da COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera volti a garantire la sostenibilità e la capillarità di diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto di vendita di giornali, è riconosciuto un credito di imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite. È inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito di imposta è concesso, nel limite di € 60 mln, previa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Nel caso di insufficienza delle risorse, si procede alla ripartizione delle stesse fra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. Il credito di imposta non è cumulabile con i contributi diretti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016 (art. 1).
Al Fondo affluiscono:
- le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;
- le risorse statali destinate all' emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;
- le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l' attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet;
- risorse provenienti dalle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione.
Al riguardo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020 : art. 1, comma 616) ha disposto, che, dal 1° gennaio 2021, sono destinati al Fondo € 110 milioni annui. Da ultimo, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021
, art. 1, comma 974) ne ha disposto l' incremento di 5 milioni per il 2022 e 2023.
In precedenza, la L. 208/2015 (art. 1, comma 160) – come modificata, in particolare, dalla L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018
: art. 1, comma 90) – aveva disposto che, dal 2017, la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) era riversata all'Erario per essere destinata, tra l'altro, fino ad un importo massimo di € 125 milioni ogni anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. Per il 2021 è intervenuto il DPCM 21 settembre 2021 .
La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.
Per il 2021 è intervenuto il DPCM 25 novembre 2021 che ha ripartito, complessivamente, € 187.053.975.
- la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018
: art. 1, comma 810, lett. d)) ha disposto che, con uno o più DPCM, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale;
- il D.L. 34/2019
(L. 58/2019: art. 30-quater) e il D.L. 183/2020
(L. 21/2021: art. 7, comma 4-bis) hanno previsto che alla copertura dell'onere per la concessione alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di un ulteriore contributo pari, rispettivamente, a € 3 mln per il 2019 e a € 2 mln per il 2021, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019
: art. 1, commi 389-392) ha incrementato il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di € 20 mln annui dal 2020 ai fini la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore;
- il D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 67, comma 13) ha autorizzato (direttamente) la spesa di € 45 mln annui per la concessione del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive, a decorrere dal 2023, confermando che al relativo onere si provvede a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e imputando (direttamente) la riduzione per € 30 mln sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 15 mln sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Al riguardo, si ricorda che il D.L. 50/2017 ( L. 96/2017
: art. 57- bis, ripetutamente modificato) ha previsto, a decorrere dal 2018, l'attribuzione di un credito di imposta in favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.
Successivamente, il D.L. 59/2019 ( L. 81/2019
: art. 3- bis, co. 1) ha disposto che la disciplina citata si riferiva (solo) al 2018 e che, a decorrere dal 2019, il credito d'imposta doveva essere concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Ancora dopo, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020
: art. 98, comma 1) ha previsto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
In particolare, ha disposto che il credito di imposta era concesso, per il 2020, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).
Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020 : art. 186) e il D.L. 104/2020
(L. 126/2020
: art. 96, comma 1) hanno progressivamente rafforzato il regime straordinario introdotto per il 2020.
In particolare, l' importo massimo dell' investimento ammesso al credito d'imposta è stato elevato, per il medesimo 2020, (dal 30) al 50% ed è stato direttamente fissato in € 85 mln il tetto di spesa: nell'ambito del tetto, è stato previsto che il beneficio doveva essere concesso nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali , nonché nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Si è così, determinato anche un ampliamento della platea di emittenti televisive e radiofoniche sulle quali è possibile effettuare gli investimenti.
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 608) aveva previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta era concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro il limite massimo di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Successivamente, però, il D.L. 73/2021 (L: 106/2021: art. 67, commi 10 e 12), modificando quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, ha esteso la concessione del credito di imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari anche a quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di € 90 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui € 65 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche on line, ed € 25 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Inoltre, in attuazione dell'art. 67, commi 1-4 del D.L. 73/2021 , è stato adottato il DPCM 26 ottobre 2021
, recante " Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici".
Da ultimo, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021 , art. 1, commi 375-377) ha previsto l'istituzione di un nuovo fondo denominato Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023. Il Fondo, istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, oltre che a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Il decreto di riparto è previsto entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione delle specifiche esigenze.
La medesima L. di bilancio 2022 (art. 1, commi 378-379) ha peraltro prorogato per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, incrementandone l'entità ed il limite di spesa.
La recente disciplina in materia di contributi diretti
Tra le novità più recenti in materia vi sono quelle introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020
), dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104
(L. 126/2020
) e dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
(L. 176/2020
), per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19) nel settore. In particolare, gli interventi sono stati volti a semplificare l'accesso ai contributi da parte delle imprese editoriali con riguardo alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Inoltre, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, comma 4-ter) e il D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 67, comma 11-bis) hanno differito di ulteriori 36 mesi (rispetto al differimento di 24 mesi già previsto a seguito della L. 160/2019
- art. 1, comma 394 - e del D.L. 162/2019 - L. 8/2020: art. 1, comma 10-quaterdecies), la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, previste dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018
: art. 1, comma 810, lett. a), b) e c)).
L'art. 14, comma 4-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto proroga termini) ha infine portato questo differimento (dai precedenti 60) a complessivi 72 mesi (6 anni), rispetto a quanto originariamente previsto dal suddetto art. 1, comma 810 della legge n. 145 del 2018
.
Allo stato, dunque, è prevista, a decorrere dall'annualità di contributo 2025 (la decorrenza originaria prevista dall'art. 1, comma 810, lettera b), n. 1) della legge 145/2018 era l'annualità 2019), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione, prevista dall'annualità 2028, dei contributi diretti concessi - ai sensi del d.lgs. 70/2017
(art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)) - alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:
- imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 198 del 2016
;
- enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto.
In particolare, in deroga a quanto stabilito dal medesimo d.lgs. 70/2017 (art. 8) – che ha fissato i criteri di calcolo dell'ammontare dei contributi da concedere a ciascuna categoria –, è previsto in base ai suddetti differimenti che l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:
- per l'annualità 2025, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
- per l'annualità 2026, del 50% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
- per l'annualità 2027, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.
A decorrere dall'annualità 2028, le medesime categorie di imprese editrici non avranno più diritto ai contributi (la decorrenza originaria - prevista dall'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 145/2018 - era il 1° gennaio 2022).
Inoltre, sempre a seguito del differimento previsto dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021) e dal D.L. 73/2021
(L. 106/2021), è prevista, a decorrere dal 31 gennaio 2026, l'abolizione dei contributi concessi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (ai sensi della L. 230/1990
e dell'art. 1, comma 1247, L. 296/2006
), con un differimento di 72 mesi rispetto al termine originario (31 gennaio 2020), previsto dall'art. 1, comma 810, lett. a) della legge n. 145 del 2018
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Qui la pagina dedicata ai contributi alle imprese radiofoniche private sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda, poi, che il D.L. 34/2020 (L. 77/2020
: art. 191) ha semplificato la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo.
Successivamente, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020
: art. 96, comma 6) ha previsto che il requisito per l'accesso ai contributi relativo all'anzianità minima di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo, nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.
Inoltre, lo stesso D.L. 104/2020 (L. 126/2020
: art. 96, commi 3 e 5) e il D.L. 137/2020
(L. 176/2020
: art. 5, comma 7-bis) hanno previsto, rispettivamente, che per le annualità di contributo 2020 e 2021 la percentuale minima di vendita della testata necessaria per accedere ai contributi è determinata nel 25% delle copie distribuite per le testate locali (anziché nel 30%) e nel 15% delle copie distribuite per le testate nazionali (anziché nel 20%). Hanno, altresì, previsto, per le medesime annualità, che qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.
Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022
), cosiddetto proroga termini, ha disposto le seguenti misure:
- reca un contributo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana (art. 7, comma 4-bis);
- reca disposizioni relative all'acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, si istituisce una Commissione che, entro il 30 giugno 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione di tali servizi. Tenuto conto di ciò, si proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 dicembre 2022 la durata dei contratti per l'acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa (art. 14, commi 1 e 2);
- prevede che anche le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti si possano avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la cessazione dei contributi per l'editoria (art. 14, comma 2-bis);
- prevede l'applicazione anche all'anno di contribuzione 2022 di uno specifico criterio per l'accesso ai contributi per l'editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione (possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall'applicazione dei criteri previsti dalla normativa sui contributi all'editoria risulta di livello inferiore). Si prevede, inoltre, l'applicazione anche per l'anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si prevede l'applicazione di un criterio di riparto proporzionale (art. 14, comma 2-ter);
- prevede l'applicazione, anche per il 2022, del contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 14, comma 4-bis);
- eleva – come anticipato - a settantadue mesi (da sessanta) il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 14, comma 4-ter);
- proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro. E' stata autorizzata inoltre la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 da destinare all'Università Tor Vergata, per potenziare il sistema degli studi in lingua e letteratura italiana mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano (art. 15).
Gli interventi più recenti riguardanti la vendita e la distribuzione dei prodotti editoriali e i diritti SIAE
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 609) ha esteso il c.d. tax credit edicole al 2021 e al 2022 (introdotto - per gli anni 2019 e 2020 - dall'art. 1, commi 806-809 della legge 145/2018
) nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di € 15 mln.
Successivamente, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, comma 8) ha disposto che, fermo restando tale limite di spesa, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il credito di imposta può essere parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, e di dispositivi POS.
Si segnala, da ultimo, il decreto ministeriale 18 maggio 2022, che reca la "Determinazione della misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l'attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d'arte e manoscritti", ai sensi delle disposizioni della sezione VI, capo II, titolo III della legge n. 633 del 1941
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Il regime previdenziale dei giornalisti: disciplina generale
La riforma previdenziale deliberata dall'INPGI e approvata dai Ministeri vigilanti (entrata in vigore il 21 febbraio 2017) aveva previsto una modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia dei giornalisti professionisti dipendenti incrementando progressivamente, nel triennio 2017-2019, il requisito anagrafico, fino ad elevarlo a regime a 67 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 2019 il suddetto requisito anagrafico è stato adeguato alla speranza di vita.
Il suddetto quadro è stato modificato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, L. 234/2021) che, dal 1° luglio 2022, oltre a trasferire all'INPS le funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, uniforma il regime pensionistico dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma), nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, precisando che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato, entro il 30 giugno 2022, i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
In attuazione di quanto previsto dalla richiamata legge di bilancio 2022, è stato poi adottato il decreto interministeriale 30 giugno 2022 , che definisce le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS di un numero non superiore a 100 unità di personale in servizio presso l'INPGI.
Modifiche ai requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato sono state precedentemente introdotte dall'art. 1, comma 499, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). In particolare, i predetti trattamenti di pensionamento anticipato sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che, successivamente al 31 dicembre 2019, hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (in luogo dei tre previsti dalla normativa previgente), di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti (come previsto anche nella normativa previgente) o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Emergenza SARS-CoV-2 e giornalismo
A seguito della cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in diversi settori - conseguente all'emergenza epidemiologica - il D.L. 18/2020 ha previsto – come noto - alcune indennità in favore di determinate categorie di lavoratori.
In particolare, l'art. 44 del DL 18/2020 ha riconosciuto un bonus di 600 euro, per il mese di marzo 2020, in favore dei professionisti iscritti alle casse professionali.
La suddetta indennità è stata poi riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 (per tale ultimo mese, nella misura di 1.000 euro) dall'art. 84 del D.L. 34/2020 e dall'art. 13 del D.L. 104/2020.
In materia di sgravi contributivi, il D.L. 104/2020 ha disposto che si applicava anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI l'esonero contributivo parziale previsto - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) (art. 27).
Sul punto, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 29, L. 178/2020) ha previsto l'estensione, con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, delle norme legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) contributivi intesi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione; l'estensione opera per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2020.
Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il canone radiotelevisivo
In linea generale – come si vedrà meglio in seguito - si ricorda che la L. di bilancio 2021 ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in particolare, disponendo che alla RAI spettino tutti i relativi introiti, ad eccezione delle somme destinate con legge a specifiche finalità.
In precedenza, la L. di bilancio 2020 aveva innalzato, a regime, la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, mentre la L. di bilancio 2019 ha definitivamente fissato l'importo dovuto per il canone per uso privato.
Più di recente, peraltro, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), sono state disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone per uso privato e del canone speciale, ovvero riduzioni del relativo importo.
L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
La disciplina del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stata di recente modificata a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 208 del 2021 , recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato", il quale - tra l'altro - ha abrogato il decreto legislativo n. 177 del 2005
, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".
Per un approfondimento sul suddetto decreto-legislativo n. 208 del 2021, si rinvia all'apposito dossier dei Servizi studi del Parlamento.
Si ricorda, in particolare, che il Titolo VIII del dlgs. 208/2021 (artt. 59-66) regola il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria.
Nello specifico, l'art. 59, comma 1, prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.
Qui la pagina dedicata alla concessionaria RAI sul sito del Ministero dello sviluppo economico.
Il sistema di finanziamento pubblico della RAI
Preliminarmente, si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938
: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
In particolare, il canone per uso privato (ordinario ) è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938
-L. 88/1938
: art. 2 e ss.).
In base all'art. 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016 tale canone ordinario è pari complessivamente all'importo di euro 90 annui, il cui importo viene inserito direttamente, in 10 rate mensili, nella bolletta elettrica degli utenti.
Il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (R.D.L. 246/1938
-L. 88/1938
: art. 27; R.D.L. 1917/1925
-L. 562/1926
: art. 10, secondo comma).
Qui le tabelle dei canoni Rai ordinario e "speciale" per il 2022 (quest'ultimo diverso da quello ordinario e differenziato a seconda delle categorie produttive interessate).
Si ricorda, poi, che la L. di bilancio 2020 ( L. 160/2019 : art. 1, comma 355) ha stabilito – da ultimo - che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l'esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni (non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti) è fissata a € 8.000 annui.
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 616-619) ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone. In particolare, ha disposto che tali somme, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono destinate:
- quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate a specifiche finalità.
Con riguardo al canone, si ricorda, peraltro, che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), sono state disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone RAI, ovvero riduzioni dell'importo. In particolare:
- il D.L. 9/2020
(art. 4), il cui contenuto è stato poi riversato nel D.L. 18/2020
(L. 27/2020
: art. 72-bis), ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere fino al 30 aprile 2020 per i comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020
. Ha previsto, altresì, che il versamento delle somme dovute per il canone di abbonamento (per uso privato) alle radioaudizioni oggetto di sospensione doveva avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione;
- lo stesso D.L. 18/2020
(L. 27/2020
: art. 62) ha previsto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, erano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi potevano essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. A seguito di tale disposizione, il termine per il pagamento della seconda rata trimestrale (30 aprile 2020) del canone di abbonamento speciale è dunque stato prorogato al 30 giugno 2020;
- il D.L. 41/2021
(L. 69/2021: art. 6, commi 5 e 6) ha previsto l'esonero dal versamento del canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
Altre disposizioni in materia radiotelevisiva
Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale del 18 febbraio 2022 , recante "Definizione dello stanziamento per il 2022 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie".