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Servizi postali

Postal services

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La gestione del servizio postale universale è affidata a Poste Italiane S.p.A. I rapporti sono regolati da contratti quinquennali che le competenti Commissioni della Camera e Senato esaminano e su cui danno il proprio parere.

A tutela della concorrenza è stato eliminato l'affidamento in esclusiva a Poste italiane del servizio di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali sulle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Poste italiane fornisce anche il supporto, tramite le sue strutture e piattaforme tecnologiche, per i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Dal 2012, l'Autorità di regolazione indipendente del settore postale è l'AGCOM (come stabilito dall'articolo 21, comma 20, Allegato A, del decreto-legge n. 201 del 2011). Nel dicembre dello stesso anno, l'AGCOM ha quindi istituito la Direzione per i servizi postali, in luogo della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Poste Italiane S.p.a. is entrusted with the management of the universal postal service. Relations between the State and the postal service operator are governed by a five-year contract, on which the IX Committee of the Chamber of Deputies gives its opinion.

In order to protect competition, the exclusive custody of Poste Italiane of the service of judicial documents and the reports containing penalties for infringements of the Highway Code has been removed.

Poste also supports the digital services of public administrations through its technological structures and platforms.

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Il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 sulla base di un Contratto di programma (v. infra).

Nel settore postale è stato superato l'affidamento in esclusiva a Poste italiane del servizio di notificazione postale e comunicazione degli atti giudiziari e dei verbali di accertamento di sanzioni per violazioni del Codice della strada (legge annuale sulla concorrenza n. 124 del 2017).

Il decreto-legge n. 34 del 2020   ha prorogato al 31 luglio 2020 le modalità semplificate di consegna degli invii raccomandati, assicurati e di distribuzione dei pacchi, individuate dal decreto-legge n. 18 del 2020, in ragione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative.

La consegna degli invii avviene mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro ma senza raccogliere la firma del destinatario dell'invio.

I contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva   97/67/UE   del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE  del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE   del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale"). La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

La direttiva stabilisce che rientrino nel servizio universale almeno:

  • lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
  • la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg (facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri);
  • i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato; è ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva.

Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali. E' ammessa la possibilità di deroghe che devono essere comunicate alla Commissione.

La direttiva prevede che il servizio debba assicurare il rispetto delle esigenze essenziali, definite come "motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali" in particolare:

  • la riservatezza della corrispondenza, di cui all'art. 7 della Carta di Nizza;
  • la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose;
  • il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale;
  • nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché la tutela della vita privata (sempre con riferimento all'art. 7 CDFUE).

Con riferimento al finanziamento del servizio universale gli Stati membri non possono concedere né mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Il finanziamento può essere assicurato attraverso:

a) un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;

b) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

Gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari.

Si prescrive, inoltre, che sia assicurato dagli Stati un servizio identico per situazioni analoghe e senza discriminazioni, che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore, e che sia in grado di evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.

Sempre in base alla direttiva, le tariffe del servizio postale devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica.

La direttiva impone che le funzioni di regolamentazione e vigilanza del settore postale siano affidate ad una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. In Italia la funzione di autorità di settore, svolta fino al 2011 dal Ministero delle Comunicazioni, e poi, dello Sviluppo Economico, è stata attribuita, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011   all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La direttiva precisa inoltre che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati.

Per quanto riguarda gli altri operatori del servizio postale (quelli che non sono soggetti agli obblighi del servizio universale) gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.

Per ulteriori ragguagli sull'affidatario e finanziamento del servizio universale e sugli altri operatori postali si rinvia ai Temi sul sito della XVIII legislatura.

I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale Poste italiane S.p.a , sono disciplinati da un Contratto di programma    che ha durata quinquennale (2020-2024).

Sullo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane SpA   si sono espresse la IX Commissione della Camera dei deputati, che ha reso il  proprio parere   favorevole con osservazioni il 13 novembre 2019, e l'autorità Garante della concorrenza e del mercato ( AGCM) il 6 dicembre 2019

Secondo la procedura prevista dall''articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014, infatti, il Contratto, sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, dev'essere contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Alla luce delle osservazioni pervenute, il Ministero può procedere al riesame dello schema medesimo, che viene, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni dall'avvenuta ricezione. 

Il contratto di programma 2020 - 2024, che si compone di 11 articoli, definisce:

  • le modalità di erogazione del servizio postale universale;
  • gli obblighi di Poste italiane quale società affidataria del servizio;
  • la possibilità di avvalersi di altre società per lo svolgimento delle attività del servizio universale;
  • le disposizioni relative agli uffici postali che non garantiscono l'equilibrio finanziario;
  • il rinvio alle disposizioni riguardanti la raccolta e l'invio della corrispondenza a giorni alterni;
  • la rete degli uffici postali e l'apertura degli uffici postali, oltre ai parametri per la distribuzione delle cassette postali (v. infra);
  • i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni;
  • gli importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione del servizio universale;
  • la collaborazione internazionale;
  • l'accesso alle informazioni del pubblico e da parte dell'Agcom;
  • obblighi di pubblicità e adeguamento della carta della qualità dei servizi postali e delle condizioni generali dei servizi.

L'importo riconosciuto per l'erogazione del servizio universale è stabilito in 262,4 milioni annui (ai sensi dell'articolo 1, comma 274 della legge n. 190 del 2014) e può essere integrato fino ad un massimo di 89 milioni di euro annuali sulla base della verifica del costo netto effettivo verificato dall'Autorità.

Oltre agli obblighi di servizio universale, il Contratto stabilisce anche la possibilità di ulteriori rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.A. per la prestazione di servizi utili a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, non rientranti nel servizio postale universale, che possono formare oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero e Poste italiane.

Ad esempio, con riferimento all'attività di Poste italiane, quale operatore di supporto per la digitalizzazione della pubblica amministratore, è stato previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.A.) al fine di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione dei servizi della p.a. (articolo 29, commi 9-bis-9-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019). I rapporti tra l'amministrazione statale titolare del servizio digitale e il fornitore del servizio sono definiti mediante apposita convenzione. Viene riconosciuta anche in capo alle pubbliche amministrazioni non statali la facoltà di consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali di propria titolarità attraverso strutture e piattaforme tecnologiche di Poste italiane, secondo criteri che dovranno essere stabiliti sempre con i sopra ricordati decreti.

Per la distribuzione sul territorio degli uffici postali e gli orari di apertura si veda il Tema sul sito della XVIII legislatura.

L'Autorità di regolazione indipendente del settore postale è dal 2012 l'AGCOM, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in base all'articolo 21, comma 20, Allegato A, del decreto-legge n. 201/2011), la quale ha conseguentemente istituito, nel dicembre 2012, la direzione per i servizi postali, al posto della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Il finanziamento dell'Autorità per assicurarne l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni è assicurato (in base al decreto-legge n. 50 del 2017, che ha abrogato le specifiche norme concernenti il finanziamento dell'agenzia nazionale), per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, dal mercato di competenza, cioè dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali, secondo modalità previste dalla normativa vigente e da entità di contribuzione determinate con propria deliberazione dall'Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge. Tali somme sono versate direttamente all'Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate divengono esecutive.

La norma richiamata dal decreto-legge 50 (art. 1, comma 66 della legge n. 266 del 2005) stabilisce il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali sia calcolato in base ai ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità e che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera, possono essere deliberate dall'Autorità.

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media per l'anno 2022, nonché le relative istruzioni, sono indicate nelle delibere n. 376/21/CONS   e n. 377/21/CONS  .

Le funzioni dell'Autorità di regolamentazione (AGCOM) nel settore postale sono:

  • la regolazione dei mercati postali;
  • la partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
  • l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
  • l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e la promozione della concorrenza nei mercati postali;
  • lo svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
  • la vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
  • l'analisi e il monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

 Di seguito alcuni dei provvedimenti dell'Autorità relativi al servizio postale e al servizio universale:

  • La delibera 385/13/CONS  , del 20 giugno 2013, le Condizioni Generali di Servizio per l'espletamento del servizio postale universale.
  • La delibera n. 728/13/CONS   del 19 dicembre 2013 l'Autorità ha determinato le tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale. In allegato alla delibera sono contenute le linee guida per la separazione contabile e la contabilità dei costi di Poste italiane. Tale delibera è stata poi novellata dalla successiva delibera 396/15/CONS   che ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.
  • La delibera n.184/13/CONS   del 28 febbraio 2013 concernente il regolamento sui reclami nel settore postale che definisce per tutti gli operatori postali le procedure per la gestione dei reclami, delle conciliazioni e delle controversie.
  • La delibera n. 342/14/CONS   concernente la modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane.
  • La delibera n. 129/15/CONS   avente ad oggetto l'approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali.
  • La delibera n. 395/15/CONS   che, in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ha disciplinato le ipotesi nelle quali è possibile il recapito a giorni alterni della posta.
  • La delibera n. 396/15/CONS   che stabilisce i nuovi obiettivi statistici di qualità e le nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  • La delibera n. 384/17/CONS   del 5 ottobre 2017 avente ad oggetto il Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all'infrastruttura postale di Poste Italiane (anche a seguito della consultazione pubblica disposta dalla delibera n. 651/16/CONS    del 21 dicembre 2016);
  • La delibera n. 266/18/CONS  , del 6 giugno 2018, che ha fissato le nuove tariffe base dei servizi postali universali per l'editoria.
  • la delibera n. 199/21/CONS    sulla valutazione del costo netto sostenuto da Poste Italiane per gli anni 2017, 2018 e 2019.
  • la delibera n. 314/21/Cons  , contenente l' atto di indirizzo sul rispetto dei principi di continuità e di capillarità del servizio universale postale.

A livello normativo, l'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha abrogato il diritto ai candidati alle elezioni europee, regionali, politiche, amministrative ad avvalersi di una tariffa agevolata per l'invio postale di materiale elettorale previsto dagli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993.

Il decreto-legge n. 353 del 2003 ha introdotto nell'ordinamento un sistema di rimborso a posteriori, da parte dello Stato, alla società Poste italiane S.p.A. per le spedizioni di prodotti editoriali. In sostanza, Poste pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da apposito decreto ministeriale, e ottiene dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

Dopo aver subito, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, dal 2017, con il decreto-legge n. 244 del 2016, il regime di agevolazioni postali all'editoria come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato. Esso trova applicazione fino all'adozione delle nuove tariffe postali e sostanzialmente proroga, ai fini della determinazione dell'entità dell'agevolazione riconosciuta, le tariffe previste dagli allegati B, D, ed E del decreto MISE 21 ottobre 2010  . Inoltre, sempre fino all'adozione delle nuove tariffe postali, è confermata l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 per le organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito, ROC) e per le associazioni d'arma e combattentistiche con riferimento alla spedizione in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta fondi.

Il decreto-legge n. 162 del 2019   ha prorogato fino al 30 aprile 2026 - data, come visto, di scadenza dell'affidamento ex lege del servizio postale universale a Poste italiane Spa – la previsione del rimborso di tali somme a Poste italiane. L'AGCM, con segnalazione trasmessa il 24 giugno 2020, ha chiesto di estendere la platea dei beneficiari anche agli altri operatori.

Tale regime agevolato interessa le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, ossia:

- dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

- dalle imprese editrici di libri;

- dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al predetto Registro;

- dalle associazioni d'arma e combattentistiche.