La frequenza 5G permette interazioni molto rapide, poiché è connotata da tempi di latenza ridottissimi. E' una tecnologia il cui sviluppo è considerato strategico sin dalla XVII legislatura per le innumerevoli possibilità e applicazioni operative che offre, non soltanto sul terreno delle comunicazioni strettamente intese (consente, a esempio, nuovi servizi quali l'Internet of Things (IoT), le c.d. comunicazioni M2M (Machine to Machine), nonché i servizi di trasmissione e comunicazione in situazioni di emergenza e di pubblica sicurezza). Di qui la necessità dell'intervento pubblico.
Preliminare allo sviluppo del 5G è quello della banda larga. In Italia si sono già svolte e concluse le gare per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G (legge di bilancio per il 2018, n. 205 del 2017, art. 1, commi 1033-1044). Ciò è avvenuto nel quadro della Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultralarga e della nuova Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society" con risorse sia nazionali sia dell'UE.
In tale ambito è stato anche istituito il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e sono state semplificate le procedure per la realizzazione delle infrastrutture per le reti in fibra ottica. E' anche in corso di sviluppo una rete pubblica di wi-fi diffuso.
In materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nella XVIII legislatura è stata attuata la direttiva UE 2016/1148.
Nel corso della legislatura appena terminata, sono degni di menzione numerosi fatti parlamentari e atti normativi.
Il 9 luglio 2020 la IX Commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera ha approvato il documento conclusivo sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, sul 5G e sulla gestione dei big data (DOC XVII, n. 5 – XVIII legislatura ).
Con il decreto-legge n. 22 del 2021 è stato istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) presieduto dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, che coordina la governance della Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society
", approvata il 25 maggio 2021.
E' poi intervenuta una vasta riforma del codice delle comunicazioni elettroniche: con decreto legislativo n. 207 del 2021 (di attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972) è stato novellato il decreto legislativo n. 259 del 2003, con i pareri delle Commissioni parlamentari (la IX Commissione della Camera lo ha espresso nella seduta del 6 ottobre 2021).
Il decreto-legge n. 119 del 2018 aveva già apportato modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, potenziando gli ambiti di intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con riferimento alle ipotesi di separazione funzionale e separazione volontaria relativamente alla fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, con specifico riferimento alle infrastrutture di rete.
Sono altresì in corso interventi per lo sviluppo di una rete pubblica di wi-fi diffuso.
Il decreto legislativo n. 65 del 2018 ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148 con l'obiettivo di garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
Numerose disposizioni sono state introdotte per agevolare il dispiegamento delle reti a banda ultralarga; il decreto legge n. 21 del 2022 ha previsto la semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche (art. 7-septies).
Ulteriori disposizioni di semplificazione sono state introdotte con l'art. 32 del decreto legge n. 36 del 2022, tra cui il divieto ulteriori oneri per la modifica o lo spostamento di opere o impianti necessaria per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche e le semplificazioni per i lavori di scavo per la realizzazione delle reti; e dal decreto legge n. 50 del 2022 (c.d. Aiuti, all'art. 30-bis), che ha esteso la possibilità di esproprio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022 ) prevede altresì semplificazioni delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione e il coordinamento degli operatori per gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, nonché procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, tramite l'ART.
Dopo l'approvazione della legge n. 5 del 2018 sul Registro pubblico delle opposizioni, è stato esaminato dalla IX Commissione, che ha reso il parere il 20 gennaio 2021, il nuovo Regolamento attuativo del registro delle opposizioni. Esso è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 (G.U. 29 marzo 2022) entrato in vigore il 13 aprile 2022. Il Registro è concretamente operativo dal 27 luglio 2022.
Nell'ambito del PNRR sono previsti investimenti per interventi sulle reti a banda ultra larga e per il 5G complessivamente pari a 6.706,5 milioni di € (Missione 1, componente 2, Investimento 3).
Per approfondimenti si rinvia alla sezione del Portale di documentazione della Camera dedicata al PNRR ed al relativo dossier
sull'attuazione del PNRR.
Il 16 marzo 2020 Infratel e l'operatore 5G Linkem hanno firmato un accordo per avviare una sperimentazione per verificare, in ottica di sviluppo 5G, le potenzialità dell'integrazione dell'infrastruttura 5G FWA di Linkem con quella in fibra ottica che Infratel Italia offre agli operatori TLC.
Le politica pubblica nella materia della banda ultra larga e 5G è inserita negli obiettivi fissati in sede europea, con la Bussola digitale 2030 pubblicata con la Comunicazione della Commissione COM (2021)118 final, vale a dire:
1. connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee;
2. copertura 5G in tutte le aree popolate.
La IX Commissione Trasporti della Camera ha preso in considerazione documenti della Commissione europea e precisamente:
- il pacchetto presentato dalla Commissione europea il 19 febbraio 2020, articolato nelle seguenti comunicazioni:
- Plasmare il futuro digitale dell'Europa
;
- Una strategia europea per i dati;
- Libro bianco
sull'Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia.
Con tali documenti la Commissione europea ha delineato l'intervento per raggiungere la transizione digitale dell'UE, con particolare riguardo agli obiettivi della digitalizzazione delle imprese e degli esercizi pubblici, dello sviluppo infrastrutturale volto a velocizzare la connettività negli Stati membri, nonché del rafforzamento delle competenze digitali (di base e specialistiche). Ha inoltre prefigurato una serie di interventi per sviluppare rispettivamente un mercato comune europeo dei dati e una regolamentazione delle tecnologie che poggiano sull'intelligenza artificiale. In esito all'esame delle comunicazioni citate, il 19 maggio 2021, la IX Commissione Trasporti della Camera ha adottato un documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni.
- le proposte di regolamento UE sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act) e sulla realizzazione di mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act- COM(2020)842 ), esaminate nell'ambito del dialogo politico con l'approvazione di documenti finali il 23 giugno 2021. La normativa sui mercati regola la competizione nel settore, tra l'altro: vietando le pratiche sleali delle piattaforme online che detengono la quota maggiore del mercato; riconoscendo agli utenti commerciali una serie di facoltà che ampliano la possibilità di scelta dei consumatori; imponendo diritti e obblighi alle piattaforme online di grandi dimensioni; promuovendo l'innovazione e un ambiente di piattaforma online più equo per le start-up tecnologiche. Approvato in prima lettura sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio dell'UE, il regolamento
è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. D'altro lato, la normativa sui servizi è volta a rafforzare la sicurezza dell'ambiente online per utenti e imprese digitali, con particolare riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nello spazio digitale. Le disposizioni includono, tra l'altro: strumenti per il contrasto dei contenuti illegali online, compresi beni, servizi e informazioni; norme per la tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online; misure di trasparenza per le piattaforme online; un sistema di vigilanza rafforzata. Il regolamento
è stato approvato il 5 luglio 2022 in prima lettura dal Parlamento europeo sulla base dell'accordo interistituzionale del 23 aprile 2022 con il Consiglio dell'UE.
- la proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" COM(2021)574 , esaminata con l'approvazione di un documento finale
, il 16 marzo 2022. Val la pena ripetere che, con la Bussola digitale
e il successivo Programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" la Commissione europea ha definito con maggior precisione gli obiettivi nel settore digitale, predisponendo altresì un meccanismo di cooperazione con gli Stati membri volto a garantire che l'Unione realizzi collettivamente le proprie ambizioni. Gli obiettivi ruotano attorno ai quattro punti cardinali che coincidono sostanzialmente con gli obiettivi generali indicati nei precedenti documenti programmatici: competenze; infrastrutture digitali sicure e sostenibili; trasformazione digitale delle imprese; digitalizzazione dei servizi pubblici. Sul fronte delle competenze digitali la Commissione europea pone l'obiettivo di avere almeno 20 milioni di specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Unione e almeno l'80 per cento della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni dotata di competenze digitali di base. Con riferimento allo sviluppo di infrastrutture la Bussola e il Programma per il 2030 mirano, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: l'estensione a tutte le famiglie europee della rete Gigabit e la copertura di tutte le zone abitate con il 5G; la produzione di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili nell'Unione che rappresenti almeno il 20 per cento del valore della produzione mondiale; entro il 2025, la disponibilità del primo computer quantistico. L'obiettivo della trasformazione digitale delle imprese prevede, da un lato, che entro il 2030 il 75 per cento delle imprese europee utilizzino i servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale, dall'altro, che il 90 per cento delle PMI europee raggiunga un livello base di intensità digitale, oltre all'aumento del numero di scale-up innovative e il loro accesso ai finanziamenti. Da ultimo, la Commissione europea mira alla piena accessibilità online di tutti i servizi pubblici fondamentali per le imprese e i cittadini europei entro il 2030, con elevati standard di sicurezza e tutela della vita privata e dei dati personali.
- unitamente alla X Commissione attività produttive, la IX Commissione ha approfondito la proposta di regolamento presentata il 21 aprile 2021 recante un quadro giuridico in materia di intelligenza artificiale. La nuova disciplina mira a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali che potrebbero essere generati dai sistemi di Intelligenza Artificiale. Il nuovo regime prevede in primo luogo il divieto di un numero limitato di utilizzi dell'IA ritenuti incompatibili con i valori dell'Unione europea, in particolare quelli che si sostanziano nei diritti fondamentali contenuti nella Carta europea. Una seconda categoria di sistemi di IA, pur consentiti ma classificati ad alto rischio, deve rispettare un insieme di requisiti specificamente progettati, che comprendono l'utilizzo di insiemi di dati di alta qualità, l'istituzione di una documentazione adeguata per migliorare la tracciabilità, la condivisione di informazioni adeguate con l'utente, la progettazione e l'attuazione di misure adeguate di sorveglianza umana e il conseguimento degli standard più elevati in termini di robustezza, sicurezza, cibersicurezza e precisione. Per una serie di sistemi di IA considerati a basso rischio sono previsti soltanto requisiti minimi di trasparenza. Sulla proposta, tuttora all'esame delle Istituzioni legislative dell'UE, le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) il 13 aprile 2022 hanno adottato un documento finale
nell'ambito della procedura di dialogo politico, recante una valutazione favorevole con una serie di osservazioni.
In ambito nazionale, l 24 novembre 2021 è stato emanato il Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 .
Con il decreto legge n. 135 del 2018 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le definizioni di blockchain e smart contract e la legge di bilancio 2019 ha istituito un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of Things (IoT).
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi della Bussola digitale sono state individuate dall'apposito Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), il 25 maggio 2021, con la Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society ".
La Strategia è connessa con la realizzazione degli interventi finanziati, per 6,7 miliardi di euro con il PNRR. Da un punto di vista degli obiettivi nella Strategia sono indicati:
- il raggiungimento della copertura dell'intero territorio nazionale con la connettività a 1 Gbits, entro il 2026;
- lo stimolo alla domanda di connettività ad alta velocità per le famiglie.
La Strategia si compone di sette interventi, due dei quali già in corso e previsti dalla Strategia del 2015 (Piano aree bianche e Piano voucher) e cinque Piani approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 nel PNRR. Questi ultimi sono:
1) Piano "Italia a 1 Giga" (risorse PNRR 3.863,5 milioni di euro);
2) Piano "Italia 5G" (risorse PNRR 2.020 milioni di euro);
3) Piano "Scuole connesse" (risorse PNRR 261 milioni di euro);
4) Piano "Sanità connessa" (risorse PNRR 501,5 milioni di euro);
5) Piano "Isole Minori" (risorse PNRR 60,5 milioni di euro).
Per approfondimenti sullo stato di attuazione del PNRR si rinvia all'apposita sezione del Portale di Documentazione della Camera dei deputati.
L'investimento è accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi per velocizzare la diffusione delle infrastrutture sul territorio e da aggiornamenti della normativa che riconoscano le infrastrutture ad altissima velocità fisse e mobili come strategiche.
La governance del Piano è coordinata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), istituito con il Decreto-Legge n. 22 del 1°marzo 2021 e presieduto dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.
L'11 ottobre 2021, il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) aveva affidato a Infratel Italia l'attività di aggiornamento della mappatura della copertura nazionale con reti fisse a banda ultra larga dei civici individuati dal "Piano Aree Bianche" del 2016.
La nuova mappatura è tesa a individuare le aree rimaste fuori dall'intervento pubblico avviato nel 2016 e che non sono state ancora raggiunte, né lo saranno nei prossimi 5 anni, da investimenti privati idonei a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbit/s nell'ora di picco del traffico. Queste aree saranno oggetto di intervento pubblico volto a garantire la velocità ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, a completamento del Piano "Italia a 1 Giga ". Il 24 novembre 2021, è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull'esito della mappatura delle reti fisse "Aree bianche 2016", al fine di integrare il perimetro del Piano "Italia a 1 Giga" con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. Il 16 dicembre 2021 l'AGCOM ha adottato (delibera n. 406/21/CONS) le Linee guida che identificano le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento ad incentivo.
Con la successiva delibera n. 67/22/CONS del 3 marzo 2022, l'AGCOM, ha adottato le "Linee guida che identificano le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributo pubblico- integrazione per le reti 5G".
Nelle Linee guida vengono definiti:
i) l'insieme minimo di servizi di accesso wholesale all'infrastruttura di rete sussidiata che i beneficiari del contributo pubblico sono tenuti ad offrire;
ii) i prezzi da applicare;
iii) la procedura per l'approvazione del listino dei servizi offerti dall'aggiudicatario (Listino);
iv) le modalità di applicazione del principio di non discriminazione;
v) altre condizioni.
Per ulteriori ragguagli sul punto, si rinvia al relativo Tema sul sito della XVIII legislatura.
Nella XVIII legislatura – al cui sito per maggiori informazioni si rinvia – si sono susseguiti numerosi interventi legislativi di semplificazione di procedure amministrative inerenti all'impianto di reti e di esercizio di attività riferite alle comunicazioni elettroniche; ed è stata avviata la realizzazione del catasto delle infrastrutture di comunicazione (SINFI).
In sintesi, si ricordino:
- il decreto-legge n. 135 del 2018 di semplificazione delle procedure relative al dispiegamento delle reti;
- il decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Semplificazioni), che consente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di derogare al codice delle comunicazioni elettroniche per effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica, limitandosi a presentare la SCIA;
- il decreto-legge n. 183 del 2020 che ha introdotto ulteriori semplificazioni per il dispiegamento delle reti in fibra verso istituti scolastici e ospedali;
- il decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni-bis) che prevede che nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l'edificio e il nodo di connessione più vicino;
- il decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni-bis), il quale ha previsto ulteriori modifiche e semplificazioni per i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e per la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica: si prevede la convocazione obbligatoria della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Per il superamento del dissenso espresso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, si prevede che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso;
- il decreto legge n. 21 del 2022 , il quale ha previsto la semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche (art. 7-septies);
- il decreto legge n. 36 del 2022 , il cui art. 32 prevede il divieto di ulteriori oneri per la modifica o lo spostamento di opere o impianti necessaria per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche e le semplificazioni per i lavori di scavo per la realizzazione delle reti;
- il decreto legge n. 50 del 2022 (c.d. Aiuti, art. 30-bis), che ha esteso la possibilità di esproprio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati;
- infine, la legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022 ), la quale prevede altresì semplificazioni delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione e il coordinamento degli operatori per gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, nonché procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, tramite l'ART.
A sua volta, il SINFI – il cui piano operativo è stato approvato con decreto MISE del 7 maggio 2019 - è concepito come una piattaforma informatica sulla rete, con tre diversi tipi di accesso – cittadini (per sole informazioni aggregate), enti gestori delle strade, operatori del sotto e sopra suolo – per gestire una comunicazione a tre livelli che metta a disposizione, in formato aperto, tutte le informazioni utili circa le varie tipologie trasmissive (wireline, wireless e satellite) e di posa (cavidotti, mini-trincee, sopra suolo, aeree e altro). Il Catasto del sotto e sopra suolo deve essere alimentato obbligatoriamente dagli operatori di telecomunicazioni ma anche da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono, a qualunque fine, infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, le amministrazioni locali (comuni e province) e gli enti gestori di servizi (teleriscaldamento, gas, luce, acqua, energia elettrica, etc.).
Quale risorsa limitata e di crescente importanza per lo sviluppo tecnologico, lo spettro radio è oggetto di intervento pubblico, a partire dalla sede europea: già dalla decisione 243/2012/UE è stato definito un programma pluriennale europeo in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). Esso prevede che gli Stati membri e la Commissione europea cooperino per sostenere e conseguire una serie di obiettivi strategici, tra cui, in particolare, la disponibilità di spettro radio sufficiente (almeno 1.200 Mhz) per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire di disporre della banda larga più veloce e fare in modo che le applicazioni senza fili ed il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini.
E' seguita la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 A Digital Single Market Strategy for Europe e la successiva la comunicazione, c.d "Gigabit Society" del 14 settembre 2016 (COM(2016) 587 final), le quali hanno evidenziato che disponibilità di un idoneo quantitativo di spettro radio rappresenta uno dei presupposti essenziali per la fornitura e diffusione dei servizi wireless a banda larga e ultra-larga, insieme ad adeguati standard a garanzia di una comunicazione efficiente tra i vari componenti digitali (quali dispositivi, reti e archivi di dati), sottolineando l'importanza delle reti di telecomunicazione ad alta capacità, ritenute un asset fondamentale affinché l'Unione europea possa competere nel mercato globale. La comunicazione relativa alla società dei Gigabit fissa l'obiettivo che sia possibile accedere ovunque alla connettività mobile dei dati, anche nelle zone rurali e periferiche.
Le politiche europee per lo sviluppo del 5G sono state quindi esposte nel "Piano di azione per il 5G" della Commissione europea (COM(2016) 588 final ).
La Comunicazione ha previsto azioni mirate alla realizzazione tempestiva e coordinata in Europa delle reti 5G. In particolare, obiettivo della Comunicazione è di assicurare l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G volto a garantire che l'Unione disponga delle infrastrutture di connettività necessarie per la sua trasformazione digitale a partire dal 2020 e per il dispiegamento completo nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto entro il 2025.
Il 29 gennaio 2020 la Commissione UE ha approvato un pacchetto di strumenti, concordato con gli Stati membri, contenente misure di attenuazione per affrontare i rischi di sicurezza connessi al lancio del 5G. La Commissione UE ha adottato anche una Comunicazione (COM(2020) 50 final ) per l'implementazione di tale pacchetto di norme per il dispiegamento del 5G sicuro. Per approfondimenti si può consultare il sito dell'Osservatorio UE sul 5G
. Indi, il 19 febbraio 2020 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Una strategia europea per i dati" (COM(2020) 66 final
).
L'11 dicembre 2018 è stato approvato – infine - il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE ), che aggiorna le regole per la gestione dello spettro radio per creare un ambiente normativo stabile, migliorare il coordinamento dello spettro, facilitare lo sviluppo di reti 5G e ridurre le divergenze tra le pratiche normative in tutta l'UE.
Il nuovo Codice è stato recepito in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , al cui art. 13 si rinvia per la disciplina delle condizioni per l'autorizzazione e dei diritti d'uso.
I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, sono fissati con decreto del MISE (art. 42, comma 6, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche), in modo da ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni (comma 174 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016). Il contributo per gli anni 2020 e 2021 è stato fissato con decreto MISE 24 marzo 2022.
Per ulteriori elementi si rinvia ai Temi sul sito della XVIII legislatura.
Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) , adottato sulla base della legge n. 205 del 2017 con decreto MISE del 5 ottobre 2018,è stato aggiornato con decreto MISE 31 agosto 2022 .
Il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF-2022) regola l'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia per tutte le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz, attribuendo ciascuna banda di frequenza ai vari servizi e alle diverse utilizzazioni. Lo spettro radio costituisce la base per le tutte le comunicazioni wireless (come il Wi-Fi o i telefoni cellulari): è pertanto fondamentale per settori come la radiodiffusione, i trasporti, la sicurezza, e per tutti gli altri settori chiave. In tal senso ne viene definito a livello internazionale un utilizzo coordinato.
Nel PNRF è contenuta la tabella di ripartizione delle frequenze tra i diversi utilizzi.
Il PNRF indica anche, per ciascun servizio e nell'ambito delle singole bande, l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili e recepisce nella legislazione nazionale il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (organismo dell'ONU), come previsto anche dal testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177). Tale Regolamento costituisce un Trattato internazionale vincolante per i Paesi membri.
La concreta assegnazione delle diverse bande dello spettro radioelettrico è oggetto di un complessivo intervento normativo di riordino, operato a partire dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017 ), che ha previsto un calendario di adempimenti nel quadriennio 2018-2022 per arrivare alla riassegnazione delle frequenze della banda dei 700 Mhz, in uso per le televisioni digitali terrestri (broadcasting), ai sistemi di comunicazione mobile in banda larga senza fili (5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello internazionale ed europeo di ridurre la banda assegnata alle trasmissioni televisive per destinarla ai nuovi sviluppi di comunicazione mobile senza fili. La legge ha pertanto previsto l'aggiornamento del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze (PNAF), poi approvato nel 2018.
Con la Delibera AGCOM n. 39/19/CONS , del 7 febbraio 2019, è stato aggiornato il Piano di assegnazione delle frequenze ( PNAF) per le frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (in DVB-T2), in attuazione dell'art. 1, comma 1103 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che ha previsto che un terzo delle frequenze disponibili venisse assegnato per la diffusione di contenuti in ambito locale.
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1026-1046) ha previsto un articolato programma di liberazione e redistribuzione delle frequenze (c.d. refarming) destinate alla trasmissione televisiva sulle due bande UHF (470-613 Mhz) e III-VHF (banda 174- 230 Mhz) e di attribuzione delle frequenze in banda 700Mhz. La liberazione della banda e la riassegnazione agli operatori di banda larga mobile è stata fissata al 1° luglio 2022. Oltre alla banda dei 700 Mhz (la banda di frequenza 694-790 Mhz), le bande di frequenza interessate dal 5G sono la banda 3,6-3,8 GHz e quella 26,5-27,5 GHz (la cui liberazione è invece stata fissata dal 1 dicembre 2018).
Dall'attribuzione di risorse frequenziali agli operatori per la realizzazione del 5G erano previsti proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro (comma 1045), ampiamente superati dall'ammontare totale delle offerte per le bande messe a gara, che sono state pari a 6.550.422.258 euro. Qui la tabella delle aggiudicazioni che hanno riguardato i lotti per la banda 700 Mhz FDD, quelli per la banda 3700 Mhz ed i lotti per la banda 26 Ghz.
La procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G
La procedura di assegnazione agli operatori di comunicazione a banda larga per le bande di frequenza 694-790 Mhz, 3,6-3,8 GHz e quella 26,5-27,5 GHz è stata effettuata con la delibera 231/18/CONS . A seguito di tale delibera, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato l'11 luglio 2018 (con relativo avviso pubblico e disciplinare di gara
) la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobile terrestri bidirezionali nelle seguenti bande:
- banda 694-790 MHz (c.d banda dei 700 Mhz);
- banda 3,6-3,8 GHz;
- banda 26.5-27.5 GHz (c.d banda dei 26 Ghz).
Con l'asta sono stati messi a gara 1275 MHz di spettro nelle bande pioniere per il 5G attuando il 5G Action Plan europeo. Più precisamente:
- 1000 MHz nella banda a 26 GHz articolati in 5 blocchi da 200 Mhz in modalità TDD (denominati D1-D5);
- 200 MHz nella banda a 3.7 GHz articolati in due lotti da 80 Mhz nominali e due lotti da 20 Mhz nominali (uno specifico e tre generici, denominati C1-C4);
- 75 MHz in quella a 700 MHz articolati in 6 blocchi di frequenze da 2x5 Mhz FDD (Frequence division duplex, A1-A6) e 4 blocchi da 5 Mhz SDL (Supplemental downlink B1-B4).
Secondo le previsioni della legge di bilancio, le frequenze sulle bande 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz sono assegnate agli operatori, mentre il MISE, previo adeguamento del PNRF, assegnerà ad eventuali utilizzatori di tali bande, frequenze sostitutive.
Con la delibera n. 426/21/CONS del 22 dicembre 2021, l'AGCOM ha fornito un parere favorevole al MISE sulle condizioni generali per l'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL (wireless local loop) in banda 28 GHz, che non è stata armonizzata a livello europeo in quanto ospitante, tra l'altro, alcune applicazioni satellitari. Nella delibera l'Autorità ricorda che "il quadro regolatorio delle due bande 26 e 28 GHz è oggi differenziato, alla luce del fatto che, negli ultimi anni, l'intera banda 26 GHz (24.25-27.5 GHz) è stata interessata da un processo di armonizzazione comunitaria finalizzato all'utilizzo con tecnologia 5G, con modalità tecniche di impiego differenti da quelle originarie WLL utilizzate nella porzione bassa 24.5-26.5 GHz3 . Inoltre la parte alta della banda (26.5-27.5 GHz) è già stata assegnata per l'utilizzo 5G con le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS, con condizioni tecniche conformi a quelle armonizzate".
Per ulteriori ragguagli, in particolare sull'esito della gara per il 5G, si rinvia al testo sul sito della XVIII legislatura.
Lo sviluppo di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita di accesso a Internet è stata oggetto di diverse iniziative dirette, come risulta dal Documento di economia e finanza del 2019, a "stimolare la domanda di servizi digitali".
Il CIPE (oggi CIPESS), nella seduta del 25 ottobre 2018 (Delibera n. 61/2018), ha assegnato 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.
Nel quadro del progetto già esistente WiFi.Italia.it e nel corso della XVIII legislatura sono state adottate plurime iniziative volte a consentire e potenziare una connessione wifi libera nei comuni italiani.
Per informazioni più dettagliate, si rinvia al sito della scorsa legislatura.
La normativa generale in tema di servizi radiotelevisivi è tutt'ora contenuta nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAR- decreto legislativo n. 177 del 2005 ), come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010, in attuazione della direttiva 2007/65/CE e della direttiva 2010/13/UE, la quale ha codificato le norme in materia sui servizi di media audiovisivi per la realizzazione di uno spazio europeo unico dell'informazione e l'applicazione di un complesso minimo di norme coordinate comuni a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (c.d. servizi di media audiovisivi lineari), sia ai servizi di media audiovisivi a richiesta (c.d. servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand).
I servizi di media audiovisivi sono i prodotti editoriali che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. La disciplina riguarda pertanto la radiodiffusione televisiva, definita come servizio di media audiovisivo da parte di un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, che comprende la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet (quale il webcasting) e il video quasi su domanda, quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Il TUSMAR suddivide i soggetti della comunicazione in:
- "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda;
- "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.
L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio generale e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle province. Non è consentito ad uno stesso soggetto o a soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o, analogamente, emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) adotta i criteri per la determinazione dei contributi che sono dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale.
Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 è stata poi data attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sulla fornitura dei servizi di media audiovisivi, dopo il parere delle Commissioni riunite Trasporti (IX) e Cultura (VII), il 21 ottobre 2021.
Nell'ambito del processo per la liberazione e la successiva riassegnazione delle frequenze radiotelevisive occupate dal digitale terrestre, all'AGCOM è stato affidato il compito di definire i criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze, di cui gli operatori di rete sono titolari, in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione. Tali criteri sono stati definiti con la delibera 129/19/CONS del 18 aprile 2019.
Per approfondimenti si veda il Tema sul sito della Camera relativo alla XVIII legislatura.
Con il decreto MISE 30 luglio 2021 , è stato definito il nuovo calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro delle frequenze televisive, con la conclusione del rilascio e della redistribuzione delle frequenze (c.d. refarming) al 30 giugno 2022 e l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2023, con la possibilità per gli operatori di rete interessati di attivare i nuovi standard e codifiche anche prima di tale data.
Con decreto 17 novembre 2021 , sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore degli operatori di rete.
Per agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione televisiva avanzati (la c.d. codifica DVBT/MPEG-4), sono stati previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) contributi aperti a tutti i cittadini senza vincoli di reddito e ISEE (il c.d. bonus TV).
Nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi. Il Fondo viene ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti annualmente con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020, poi rifinanziato per il 2021 (DL n. 41/2021).
La legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma.
Il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) (articolo 2 del TUSMAR), comprende le attività concernenti:
- la stampa quotidiana e periodica;
- l' editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet;
- la radio e servizi di media audiovisivi;
- il cinema;
- la pubblicità esterna;
- le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
- le sponsorizzazioni.
Sono previste dalla legge specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti nel SIC: i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ( costituito in base all'art. 1, co. 6, lett. a), num. 5), della L. n. 249/1997) non possono, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC, il cui valore viene determinato annualmente dall'AGCOM (art. 43, comma 9 del D.Lgs. 177/2005). Inoltre, le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel SIC ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo (art. 43, comma 11).
Sono inoltre vietati (art. 43, comma 12) gli incroci proprietari: non è consentito ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, e più volte prorogato (da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1132, lett. b) della legge di Bilancio 2018) è stato reso permanente dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1134, lettera a).
Come previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), sono stati poi emanati:
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale su cui Commissioni riunite Trasporti (IX) e Cultura (VII) hanno espresso parere il 21 ottobre 2021.
- il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173 , di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, su cui la IX Commissione ha espresso il parere il 6 ottobre 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181 di attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, su cui Commissioni riunite Trasporti (IX) e Cultura (VII) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 13 ottobre 2021.