Nel corso della XVIII Legislatura sono stati definiti, dalla legge di bilancio 2022, i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) per la non autosufficienza nonché i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti: i servizi, erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e dal Servizio sanitario nazionale con le modalità e nell'ambito delle nuove strutture e presidi sanitari previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), saranno pienamente operativi dopo l'emanazione dei necessari atti concertativi e regolamentari.
Per quanto riguarda le risorse dedicate, con l'intento di razionalizzare, semplificare e creare un quadro coerente delle politiche di settore, la legge di bilancio 2020 ha istituito un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La legge di bilancio 2022 ha attribuito al Fondo la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità" e ne ha incrementato la dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, disponendone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione alla delega al Governo prevista nell'ambito del PNRR per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. In attuazione della Riforma, è entrata in vigore la legge n. 227 del 2021 che delega il Governo ad adottare, entro venti mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della legislazione vigente in materia di disabilita. Nel corso della XVIII Legislatura non è stata invece presentata la Legge delega sul sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, che costituisce una delle Riforme della Missione 5 Componente 2 del PNRR da approvare entro la primavera 2023.
Il Decreto sostegni (decreto legge n. 41 del 2021) ha successivamente istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, la cui dotazione è stata incrementata dalla legge di bilancio 2022 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tra gli ambiti di intervento del Fondo (promozione e realizzazione di infrastrutture, inclusione lavorativa e turismo accessibile) anche iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Si segnala inoltre, che gli stanziamenti operati dalla legge di bilancio 2019, che aveva incrementato e reso strutturali i fondi finanziati annualmente per la non autosufficienza e la disabilità, sono stati confermati dalle successive leggi di bilancio. Nel 2020, sono stati inoltre incrementati il Fondo Dopo di noi e il Fondo dedicato agli interventi regionali di sollievo a favore dei caregiver. A questo ultimo Fondo (istituito dalla legge di bilancio 2018 e non rinnovato nel 2022), la legge di bilancio 2021 ha affiancato un ulteriore Fondo, le cui risorse (pari a 30 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023) sono indirizzate ad interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare (caregiver). Il Fondo è stato incrementato, dalla legge di bilancio 2022, di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. La dotazione finale del Fondo per il 2022 è pertanto pari a 80 milioni.
Si rammenta infine che la legge di bilancio 2022 ha istituito un ulteriore fondo destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. La medesima legge di bilancio ha incrementato, con importi crescenti - da 30 milioni nel 2022 a 120 milioni di euro a decorrere dal 2027 -, il Fondo si solidarietà comunale con la finalità di rafforzare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
La legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021 ) ha fornito, ai commi 159-171, la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, e ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria
territoriale delineando le azioni legate all'attuazione dei LEPS di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, alle persone in condizioni di non autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA).
In particolare, la legge di bilancio 2022 definisce come LEPS (art.1, comma 162) i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS, volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane. Sono considerati LEPS:
a) l'assistenza domiciliare sociale quale servizio caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo; assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. Entrambi questi interventi vanno considerati in parallello con le azioni previste dalla Missione 6 salute. Inoltre la legge di bilancio 2022 definisce LEP la messa a punto di soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR (M5C2), mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane e tra generazioni; adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
b) i servizi sociali di sollievo, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché' sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
c) i servizi sociali di supporto, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
Il SSN e gli ATS sono tenuti a garantire l'accesso all'insieme dei servizi ora elencati attraverso i PUA (punti unici di accesso), operativi presso le Case delle comunità, dove sono fra l'altro presenti équipe integrate, composte da personale appartenente al SSN e agli ATS, in grado di assicurare la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), che, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Conseguentemente, la legge di bilancio 2022 fa riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, c.d. Nuovi LEA e in particolare, agli articoli del medesimo d'interesse per la non autosufficienza: ovvero agli artt. 21 "Percorsi assistenziali integrati", 22 "Cure domiciliari", 23 "Cure palliative domiciliari" nonché all'art. 30 "Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti".
Per quanto riguarda, i contributi monetari, la legge di bilancio 2022 precisa che l'offerta degli ATS può essere integrata da contributi monetari - diversi dall'indennità di accompagnamento - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.
L'attuazione degli interventi, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, non è definita nel dettaglio ma è demandata a linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza Unificata, mentre le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono da determinare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La graduale introduzione dei LEPS per le non autosufficienze è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dalla medesima legge di bilancio 2022, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.
La legge di bilancio 2022, al comma 174, ha inoltre introdotto un obiettivo per il raggiungimento del LEP riferibile al trasporto scolastico comunale degli alunni con disabilità; è stata infatti assegnata una quota variabile del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinata ad aumentare il numero di studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica: il FSC è stato aumentato di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023, di 80 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Con un comunicato pubblicato il 10 settembre 2022 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata annunciata l'avvenuta approvazione della proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024)
. Sullo schema di decreto, la Conferenza Unificata ha sancito Intesa il 3 agosto 2022. Il Decreto è stato trasmesso per la firma alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Disabilità/Salute ed Economia. Il Piano stanzia complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze ammontano a: 822 milioni di euro per il 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023; 913,6 milioni di euro per il 2024.
Nel corso della XVIII Legislatura sono stati istituiti alcuni Fondi espressamente dedicati alle persone con disabilità e alla non autosufficienza (qui i numeri della disabilità e non autosufficienza ). Più precisamente:
- la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019 ) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tale autorizzazione di spesa, per il 2022, è stata ridotta di 200 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 654, lett. g), legge n. 234 del 2021
che ha indirizzato tali risorse alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria per i compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere nel periodo pandemico nonché all'acquisto di farmaci e vaccini anticovid) e di ulteriori 100 milioni dall'art. 8 del decreto legge n. 144 del 2022 (ristori al Terzo settore per i rincaro energia). Tale riduzione di risorse è stata motivata (si veda sul punto la RT alla legge di bilancio 2022) dal fatto che si prevede che nel corso del 2022 non saranno varati i decreti delegati attuativi della legge n. 227 del 2021, che delega il Governo ad adottare, entro venti mesi, uno o più decreti legislativi per la re
visione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
In ultimo, si rammenta che la legge di bilancio 2022, all'art. 1, comma 178, ha cambiato denominazione al Fondo in «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità», lo ha trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanz ee lo ha incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- il decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni), all'art. 34, commi 1 e 2, ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Il decreto 29 novembre 2021 di riparto del Fondo ha disposto che 60 milioni di euro siano indirizzati a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva. La legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 183 e 184) ha incrementato di 50 milioni di euro il finanziamento del Fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, ha inserito, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Oltre i due neoistituiti Fondi, si ricordano fra gli altri:
- il Fondo per la non autosufficienza (FNA) , istituito dalla legge finanziaria 2007 per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La dotazione del Fondo nel 2022 è pari a 822 milioni di euro. In data 3 agosto 2022 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa relativa al decreto di riparto 2022-2024 del Fondo. Se ne attende la pubblicazione in G. U.;
- il Fondo Dopo di noi (Disabili gravi privi di sostegno familiare, istituito dalla legge n. 112 del 2016
), con una dotazione strutturale di circa 56 milioni di euro, incrementati di ulteriori 20 milioni nel 2021;
- il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (istituito dalla legge n. 134 del 2015
) reca una dotazione per il 2022 pari a 27 milioni di euro di cui viene indicata la destinazione specifica;
- i Fondi per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare , attualmente esistono due Fondi per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, entrambi con la stessa denominazione. Il primo, istituito dalla legge di bilancio 2018 non è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2022; il secondo è stato istitutito dalla legge di bilancio 2021 (con dotazione di 30 milioni nel 2022);
- il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità istituito dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 179, legge n. 234 del 2021) per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022;
- Fondo per l'Alzheimer e le demenze , istituito dalla legge di bilancio 2021 con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze
per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze.
La Missione 5 " Inclusione e Coesione", nella Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" (M5C2.1) prevede interventi specifici rivolti alle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento all'investimento 1, definendo la componente sociale dell'assistenza territoriale, sono complementari e pienamente coerenti con gli investimenti della Componente 1 della Missione 6 Salute, che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi territoriali a questa collegati.
Nella linea di intervento M5C2.1 risultano di particolare interesse i seguenti investimenti:
- intervento rivolto agli anziani non autosufficienti finalizzato alla riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti dotati dei servizi necessari alla permanenza in sicurezza degli anziani, a cui sono dedicate risorse pari a 307,5 milioni. La linea di attività è integrata agli investimenti del capitolo sanitario del PNRR (infra M6-C1-I.1.1 e M6-C1-I.1.2);
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per gli anziani necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale, a cui sono finalizzati 66 milioni. L'intervento mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. Anche questa linea di attività è integrata al progetto sull'assistenza sanitaria (cure intermedie) proposto nella Missione 6;
- percorsi di autonomia per persone con disabilità (M5C2-I 1.2 - 7-8) con risorse pari a 500 milioni. L'investimento ha l'obiettivo di accelerare il processo di autonomia, e conseguentemente di deistituzionalizzazione, delle persone disabili, fornendo servizi sociali e socio-sanitari domiciliari (individualizzati) e di comunità, anche tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali. Anche questa linea di intervento è strettamente collegata alla riforma dei servizi sanitari di prossimità previsti dalla Missione 6 sanitaria. L'obiettivo posto è che almeno 5.000 persone con disabilità (1.000 esistenti più altre 4.000) possano beneficiare del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
Sono inoltre previsti due interventi di riforma:
- Legge delega sulla disabilità, attuata con la legge n. 227 del 2021 . Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri indicati nella legge stessa.
- Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti. I cardini della Riforma (legge delega da adottare entro la primavera 2023), in parte anticipata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, della legge n. 234 del 2021), sono l'individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza validi sull'intero territorio nazionale; il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della Componente 1 della Missione 6 "Salute"; la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie; la presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari. A tal fine, si punta a rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al contempo, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture residenziali da utilizzare quando la permanenza nel contesto familiare non è più possibile o appropriata.
Nella seduta del 20 dicembre 2021, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva all'unanimità il disegno di legge (A.S. 2475 - A.C. 3347-A
) recante una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Sulla G.U n. 309 del 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 227 del 22 dicembre 2021
Delega al Governo in materia di disabilità.
La legge delega rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (Riforma 1.1) previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.
L'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030
della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla risoluzione
sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021. La finalità perseguita è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione congruente della stessa, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente
e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
L'articolo 2 reca poi i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Vengono individuati sette ambiti, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi, riguardanti:
- la definizione della condizione di disabilità e il riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- l'accertamento della disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base;
- la valutazione multidimensionale della disabilità, la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;
- l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- l' istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le disposizioni finali e transitorie.
L'articolo 3 reca infine le disposizioni finanziarie stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda:
- con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza ;
- con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento;
- mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
In ultimo si ricordano l'istituzione della Disability card , una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea, rilasciata dall'INPS
su domanda dell'interessato e le risorse indirizzate dalla legge di bilancio 2022 al trasporto scolastico di studenti disabili e all'offerta turistica in favore delle persone con disabilità. Più precisamente, è stata disposta l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Sempre la legge di bilancio 2022 , per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, ha istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.