Nel corso dell'anno 2021 e nell'anno 2022, il legislatore ha adottato una serie di misure volte a mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese degli aumenti di prezzo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti verificatisi a partire dal secondo semestre del 2021 e accentuatisi in coincidenza con la crisi ucraina. Riportiamo di seguito un quadro di sintesi delle misure approvate.
Dopo la forte diminuzione avvenuta nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID –19, i prezzi dell'energia e delle materie prime - a seguito della ripresa economica e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - hanno subito un deciso rialzo, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime ben oltre i massimi storici (ARERA-Memoria 48/2022/I/COM ).
Sin dall'anno 2021, dunque, i prezzi delle materie prime si sono sviluppati su un sentiero crescente (circa i fattori che hanno determinato un aumento dei prezzi energetici, si rinvia alla pagina di ricostruzione fatta dalle Istituzioni europee ).
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha determinato ulteriori ripercussioni sui mercati dell'energia, con nuovi aumenti dei prezzi energetici e delle materie prime e timori per la capacità dell'UE di garantire il proprio approvvigionamento energetico.
A fronte di tali aumenti, particolarmente sentiti nei Paesi con un mix energetico fortemente dipendente dal gas naturale, come l'Italia, i governi nazionali, sin dalla seconda metà dell'anno 2021, hanno adottato misure straordinarie per mitigare l'impatto del rialzo sui consumatori e sulle imprese. Ulteriori e più ampie misure sono state poi disposte per l'anno 2022, all'indomani dell'aggressione della Russia all'Ucraina.
La maggior parte degli strumenti adottati in sede europea ha privilegiato le leve di natura fiscale, parafiscale e il rafforzamento degli strumenti a tutela dei clienti più vulnerabili (ARERA - Memoria 50/2022/I/COM ). In questo senso anche l'Italia. Spagna e Francia sono intervenuti imponendo tetti agli aumenti di prezzo per un periodo temporaneo o con strumenti di estrazione degli extra-profitti di alcuni produttori di energia elettrica con costi variabili bassi o nulli (nucleare, idroelettrico e rinnovabile). Anche l'Italia ha introdotto un meccanismo di compensazione "a due vie" per prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. infra).
Le misure per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su consumatori ed imprese sono state supportate dalle Istituzioni europee attraverso un più flessibile quadro in materia di aiuti di Stato.
In proposito, ad ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ".
Agli inizi di marzo 2022, all'indomani dell'aggressione della Russia all'Ucraina, la Commissione europea ha adottato una nuova Comunicazione RepowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili
per accrescere l'indipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia.
A fine marzo, è stato adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, volto a consentire, sino al 31 dicembre 2022, un sostegno pubblico alla liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi, anche attraverso il ricorso a garanzie pubbliche sui finanziamenti, e aiuti pubblici alle imprese ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo shock dei prezzi verificatosi dopo l'invasione.
Le tipologie di aiuto alle imprese adottate dagli Stati membri dell'Unione europea si sono dunque ampliate, in virtù della maggiore flessibilità loro concessa dal Quadro temporaneo: sono state così introdotte, in Italia, garanzie pubbliche straordinarie attraverso SACE e fondo di garanzia PMI finalizzate a fronteggiare le esigenze di liquidità delle imprese connesse all'incremento dei costi energetici e delle materie prime. Si tratta di interventi che seguono un modello già adottato durante la pandemia da COVID19 e che impiegano i limiti di impegno (di SACE) e le risorse a copertura della relativa garanzia statale già allora stanziate e rimaste libere.
Il 14 settembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento
che prevede un intervento di emergenza, di carattere temporaneo, volto a:
- applicare un massimale sui ricavi "inframarginali" delle imprese che producono energia elettrica a basso costo (con tecnologie come rinnovabili, nucleare e lignite) e che ora realizzano profitti elevati; il massimale sarebbe fissato a 180 EUR/MWh (Megawatt – ora). Le risorse eccedenti il massimale dovrebbero essere prelevate dagli Stati membri ed utilizzate per mitigare gli effetti dell'impennata dei prezzi sui consumatori;
- prevedere un contributo "di solidarietà" da parte delle compagnie petrolifere, del gas e del carbone (non soggette al massimale) consistente nel prelievo della parte di utili del 2022 eccedente un incremento del 20% sugli utili medi dei tre anni precedenti. I ricavi dovrebbero essere destinati dagli Stati membri ai consumatori più vulnerabili tra le famiglie, le imprese e le industrie ad alta intensità energetica.
La proposta prevede anche l'introduzione dell'obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5% nelle fasce orarie di picco dei prezzi, per consentire agli Stati membri di conseguire, fino al mese di marzo 2023, una riduzione complessiva della domanda di energia elettrica del 10%; secondo le stime della Commissione, le misure si tradurrebbero in una diminuzione del consumo di 1,2 miliardi di metri cubi di gas.
Nella stessa data la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciato il discorso sullo Stato dell'Unione sottolineando la necessità di procedere alla riforma del mercato interno dell'energia, anche per fronteggiare la maggiore domanda di energia alimentata dalla crisi climatica, consentire ai consumatori di trarre vantaggio dai bassi costi delle fonti rinnovabili, nonché per disaccoppiare (decoupling) il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas.
Ha inoltre preannunciato l'intenzione di:
- istituire una Banca europea dell'idrogeno, alimentata dal Fondo per l'innovazione, (istituito nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione ETS) che dovrebbe disporre di 3 miliardi di euro per contribuire a garantire la produzione di idrogeno rinnovabile;
- definire un indice più rappresentativo per fissare il prezzo del gas (l'indice attuale è il TTF, Title Transfer Facility), al fine di adattarlo agli attuali cambiamenti del mercato che vedono ridursi le quote di gas trasportato via gasdotto ed aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL);
- rivedere le norme sulle garanzie reali per affrontare la crisi di liquidità che interessa le società elettriche nei mercati a termine dell'energia elettrica;
- apportare modifiche al quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato
, per consentire la concessione di garanzie statali in parità di condizioni.
Inoltre, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, da ultimo nelle conclusioni del 23 e 24 giugno scorsi (par. 24 e 25), ad "esaminare insieme ai partner internazionali modalità per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia", compresa, se del caso, " la fattibilità dell'introduzione di tetti temporanei ai prezzi all'importazione", e a "proseguire con urgenza gli sforzi volti ad assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili".
Per quanto riguarda l'Italia, le misure, che saranno oggetto di esame nei successivi paragrafi di questo tema, sono state adottate - per la quasi totalità - attraverso decretazione d'urgenza e i primi decreti legge risalgono alla prima metà dell'anno 2021. Si richiamano il decreto-legge n. 73/2021 , il decreto-legge n. 99/2021
e il decreto-legge n. 130/2021
. Quanto all'anno in corso, le misure sono state inizialmente introdotte con la legge n. 234/2021
(legge di bilancio 2022, articolo 1, commi 503-512) e poi con il decreto-legge n. 4/2022
.
All'indomani dell'aggressione Russa all'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, sono stati adottati i seguenti decreti legge: il D.L. n. 17/2022 , il D.L. n. 21/2022
, il D.L. n. 38/2022
, il D.L. 50/2022
, il decreto-legge n. 80/2022,
il decreto-legge n. 115/2022
e, da ultimo, il decreto-legge n. 144/2022
.
Tra gli interventi più di rilievo adottati, si segnala:
- lo stanziamento di ingenti risorse per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas, principalmente mediante interventi volti a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa. Per ciò che attiene al settore elettrico, tale percentuale è superiore al 20% della spesa annua per il cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela. Nella sostanza, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente;
- il rafforzamento degli strumenti a tutela dei clienti più vulnerabili - come i bonus sociali elettricità e gas e il bonus elettrico per disagio fisico - i quali vengono compensati, dunque operano sotto forma di sconto in bolletta per coloro che ne hanno accesso. In proposito, la platea degli aventi diritto al bonus sociale elettricità e gas è stato ampliato, con un innalzamento della soglia ISEE necessaria per avervi accesso e l'entità del bonus ha avuto una integrazione (cd. bonus straordinario aggiuntivo);
- la rateizzazione delle bollette energetiche per le utenze domestiche, nonchè per le imprese con sede in Italia;
- tra gli interventi fiscali, i crediti di imposta a favore delle imprese per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di gas ed energia elettrica;
- sempre tra gli interventi fiscali, la diminuzione al 5 per cento dell'IVA sul gas, la riduzione delle accise su benzina, gasolio e GPL, e la riduzione dell'IVA sul gas per l'autotrasporto.
Contemporaneamente, è stato istituito per l'anno 2022 l'obbligo di versamento di un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; nonchè un meccanismo di compensazione a due vie per taluni impianti a fonti rinnovabili, i quali hanno, nell'attuale congiuntura, maturato un extra margine (rispetto agli incentivi pubblici già percepiti) derivante dalla vendita a prezzi più alti di energia.
Emerge, secondo l'analisi dell'UPB , un significativo carattere redistributivo dell'intervento pubblico a fronte di una crisi congiunturale che ha avuto effetti fortemente asimmetrici per i settori produttivi.
Va infine segnalato che le misure per mitigare l'impatto dei prezzi sono state affiancate, all'indomani dello scoppio della guerra russo-ucraina, anche da interventi a più lungo termine, volti a rafforzare la sicurezza delle forniture europee. Tali interventi consistono in ulteriori snellimenti delle procedure autorizzatorie per un più veloce sviluppo delle fonti rinnovabili, oggetto di numerosi investimenti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al potenziamento delle capacità di fornitura e stoccaggio nazionale di gas, anche attraverso una valorizzazione della produzione nazionale. Si rinvia sul punto al tema dell'attività parlamentare "Interventi in materia di idrocarburi, produzione nazionale e dipendenza dall'estero".
Un dossier del Servizio Bilancio dello Stato ricostruisce gli effetti sui saldi di finanza pubblica di tutte le misure adottate nei primi nove mesi dell'anno per sostenere famiglie e imprese e contrastare gli effetti del "caro energia". Nel dossier viene anche offerta un'analisi degli effetti finanziari delle predette misure disaggregati per tipologia di agevolazione e settore di intervento (spesa per elettricità, per il gas, per carburanti e trasporti).
La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette: il costo della materia prima (spesa per la materia energia), il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore), gli oneri generali di sistema, le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas
).
Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tali obiettivi attengono precipuamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Accanto a questi obiettivi direttamente connessi al sistema energetico, nel corso degli anni, con tali componenti tariffarie, sono stati finanziati anche altri obiettivi, di politica sociale, come il bonus per le famiglie economicamente disagiate, o industriale, quali il sostegno alle imprese energivore, quali la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (ARERA, Memoria 8 febbraio 2022).
Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:
- RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi)
- GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas
- UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela (QVD) tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi
- UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali (si rinvia ad ARERA, Relazione 212/2022/I/com
sull'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Bilancio dello Stato per la riduzione degli oneri generali di sistema e il rafforzamento dei bonus sociali a partire dal luglio 2021 (la cui presentazione è stata prevista dall'articolo 2-bis del D.L. n. 17/2022
, conv. con modificazioni in L. n. 34/2022
)
Per quanto attiene al settore elettrico, gli oneri sono suddivisi in due raggruppamenti:
- ASOS, essenzialmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili, e
- ARIM, per altre finalità, quali la promozione dell'efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare da parte di SOGIN S.p.a., le compensazioni alle imprese elettriche minori, i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario (RFI), il bonus elettrico, misure di compensazione teritoriale, il sostegno alla ricerca di sistema (si rinvia più nel dettaglio ad ARERA, sito istituzionale, pagina dedicata
agli oneri di sistema, e Memoria
8 febbraio 2022).
Il settore elettrico è quello in cui gli oneri di sistema hanno il maggior peso: nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima della crisi dei prezzi, tali oneri gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela per più del 20% della spesa annua.
Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA che è proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise). Una ricostruzione in tal senso è stata fatta dall'UPB, nella Memoria del 30 maggio 2022, il quale ha evidenziato come - tra giugno 2021 e oggi - siano variate due delle componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi, che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA, e quella degli oneri di sistema.
La componente tariffaria relativa degli oneri di sistema è stata dapprima ridotta e poi azzerata. Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anzichè a carico dell'utente che lo pagava attraverso le bollette.
In particolare, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, vi è stato un annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze elettriche, nonché l'azzeramento delle componenti tariffarie RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze gas. Quanto alla componente UG2 gas, questa è stata ridotta nell'anno 2022 da ARERA – attraverso l'utilizzo delle giacenze CSEA - con la deliberazione 148/2022/R/gas , a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno. Il decreto legge n. 80/2022
ha disposto, per essi una ulteriore riduzione della componente UG2 nel III trimestre, confermata anche per il IV trimestre dal decreto-legge n. 115/2022
I bonus sono diretti a contemperare il costo della bolletta energetica sostenuto da clienti finali domestici in condizione di disagio fisico o da clienti finali domestici in condizione di disagio economico. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.
L'accesso al bonus per disagio fisico è valevole per la bolletta elettrica e non anche per quella del gas e non presenta limiti reddituali, ma è rivolto ai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali di cui al Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 .
Il bonus per il disagio economico è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica ed è ancorato a limiti reddituali . A tal fine, necessita dell'ISEE
(sulla cui determinazione incidono anche condizioni di invalidità ai sensi della normativa vigente, es. l. n. 104/1992
).
Per tutti i nuclei familiari per i quali sia stato elaborato il calcolo dell'indice ISEE e siano risultate rispettate le soglie reddituali previste (D.M. 28 dicembre 2007 e ss. mod. e int.) il riconoscimento del bonus è, dal 1° gennaio 2021, automatico (in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 124/2019). Il regime automatico ha sostituito il precedente sistema cd. "a domanda", ossia basato sulla presentazione di una specifica istanza di accesso all'agevolazione da parte dei nuclei familiari interessati.
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Per contenere l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui clienti più vulnerabili, dal IV trimestre 2021 al IV trimestre dell'anno 2022, con diversi interventi legislativi, è stata rafforzata l'entità dei bonus sociali elettricità e gas e il bonus disagio fisico per l'elettricità, con il riconoscimento di una componente di compensazione integrativa finanziata con risorse statali e dunque non con il contributo degli altri utenti elettrici e del gas.
Come chiarito dall'ARERA , l'ammontare dei bonus sociali integrativi si somma a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com).
Per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, è stato anche innalzato da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus sociali.
Inoltre, ottenuta nel corso dell'anno 2022 l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i medesimi bonus sono comunque riconosciuti agli aventi diritto (retroattivamente) a decorrere dal 1° gennaio 2022 o a decorrere dalla data di cessazione del bonus dell'anno precedente. Per le somme già fatturate - da ricalcolare in applicazione del bonus - è stata prevista compensazione nelle bollette immediatamente successive o, se non possibile, il rimborso entro tre mesi dalla fattura
Tale applicazione retroattiva è stata introdotta non solo per i nuovi beneficiari individuati per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE a 12 mila euro, ma anche per tutti i beneficiari ricompresi nei limiti ISEE precedenti (8.250 euro) che hanno presentato una DSU nel corso dell'anno 2022.
Per il III trimestre 2022, come per i precedenti trimestri dell'anno, ARERA ha poi ritenuto opportuno, dato l'andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, rinviare l'adeguamento annuale dei bonus sociali da riconoscere nel 2022 ai trimestri successivi. L'impatto degli aumenti del III trimestre 2022 è comunque ammortizzato dal riconoscimento del bonus "straordinario", aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il III trimestre 2022.
Le legge di bilancio 2022 e il D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022
) sono intervenuti sulla rateizzazione delle bollette energetiche, rispettivamente, per i clienti finali domestici e per le imprese.
La legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021 , art. 1, co. 509-511) ha disposto che - in caso di inadempimento da parte dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 (termine così prorogato dall'art. 6-bis del D.L. n. 21/2022
, conv. in L. n. 51/2022
) - gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA (art. 1, co. 509).
E' stato altresì previsto che:
- l'Autorità definisca, nei limiti di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per fatture superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte dei medesimi venditori, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023;
- la CSEA provveda all'erogazione dell'anticipo;
- l'Autorità possa ridurre il periodo in cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione, qualora la somma richiesta dal totale dei venditori raggiunga l'importo di 1 miliardo di euro, ferma restando l'applicazione dell'anticipo per i soli importi già oggetto di rateizzazione (art. 1, co. 510-511).
Le modalità attuative della misura sono state definite da ARERA con Delibera 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM .
Il D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022
) da ultimo modificato dal D.L. n. 144/2022
ha disposto, per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, la possibilità di richiedere ai relativi fornitori, con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. A tale fine, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.
Per le stesse finalità, SACE S.p.A. è stata autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento delle imprese sulle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità di garanzia già fissate per sostenere la liquidità delle imprese assicurative durante il periodo pandemico. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. opera di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso (articolo 8).
Il decreto-legge n. 115/2022 (articolo 3) sospende fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Fino al 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Il D.L. n. 50/2022 , successivamente modificato dal D.L. n. 144/2022
, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato (Quadro temporaneo di sostegno), in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.
E' stata ammessa a garanzia anche l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi (articolo 15).
Il D.L. n. 144/2022 ha previsto che le garanzie prestate da SACE, siano prestate a titolo gratuito in favore delle banche che concedano alle imprese finanziamenti a tassi vantaggiosi (calmierati al rendimento annuo minimo del BTP di durata pari al finanziamento), per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (articolo 3, comma 1). Inoltre, l'ammontare garantito del finanziamento puo' essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione (articolo 3, comma 2).
Qui il manuale operativo della garanzia SACE.
Lo stesso D.L. 144/2022 , al fine di sostenere il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ha previsto la possibilità di accesso a condizioni agevolate al Fondo di Garanzia PMI. La garanzia opera nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione delle condizioni di ammissibilita' al Fondo.
Con il decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni in legge n. 51/2022 , sono state rafforzate le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi,
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Garante viene facoltizzato a richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
Il mancato riscontro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.
Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), di un'apposita Unità di missione, che ha il compito di analizzare ed elaborare i dati, in stretta correlazione con la Guardia di finanza, alla quale spettano i compiti di Polizia economico-finanziaria e di inoltro di eventuali segnalazioni all'Antitrust, per i provvedimenti di competenza, in caso di pratiche commerciali scorrette, in particolare i fenomeni di cartello.
Il decreto legge n. 115/2022 ha incardinato l'Unità di missione presso il Segretariato generale del MISE. Al riguardo, si segnala che attualmente, l'incarico è ricoperto da Benedetto Mineo, Segretario generale del Ministero (DPCM 10 novembre 2021
).
Lo stesso decreto legge implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi (articolo 7, commi 1-5).
Energia elettrica
Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari dell'energia elettrica adottate nel 2022 comprendono:
- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017 , a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica (purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento di almeno il 30% del prezzo dell'energia rispetto al medesimo periodo del 2019). Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% della spesa nella materia energia sostenuta nel I trimestre 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022) e del 25% della spesa effettuata nel II e del III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, art. 5, D.L. n. 21/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Nel II e nel III trimestre 2022, l'agevolazione è stata estesa anche all'energia prodotta e autoconsumata, valorizzata sulla base dei prezzi registrati sul mercato elettrico. L'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter (n. 144 del 2022) estende l'agevolazione, fissandola nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle altre imprese connesse alla rete elettrica con potenza pari o superiore a 16,5kW, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% della spesa nella materia energia sostenuta nel II e nel III trimestre 2022, purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento del prezzo di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 (art. 3. D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 del D.L. n. 115 del 2022). L'agevolazione è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1 del citato decreto-legge Aiuti-ter).
Entrambi i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili a soggetti terzi, a specifiche condizioni.
Gas
Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari del gas comprendono:
- la riduzione dell'IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5% fino a dicembre 2022 (art. 1, comma 506, Legge n. 234/2021, art. 2, D.L. n. 17/2022 e art. 5 D.L. n. 115 del 2022);
- il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto del gas naturale per usi non termoelettrici; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel I trimestre 2022 e del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel II e nel III trimestre 2022 (art. 5 D.L. n. 17 del 2022, art. 2 e 4 D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Anche tale misura è estesa dall'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter, che la fissa nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- il riconoscimento di un credito di imposta per le altre imprese, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gas naturale; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta nel II e nel III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115/2022). Anche tale misura è stata estesa al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter).
I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili ad altri soggetti.
Carburanti
L'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente il decreto legge n. 38 del 2022, incoroporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.
Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante con decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.
Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022 per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).
L'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato con norma primaria le predette riduzioni di accise e IVA fino al 20 settembre 2022.
Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.
Con il comunicato stampa pubblicato il 13 settembre 2022 dal MEF e dal MITE è stata annunciata la firma di un ulteriore decreto interministeriale che proroga fino al 17 ottobre 2022 le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Infine, il decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter, articolo 4) hanno prorogato tale misura agevolata fino al 31 ottobre 2022.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme primarie e dai decreti ministeriali sopra citati.
Prodotto |
Unità di misura |
Accisa Minima UE |
Accisa nazionale al 21 marzo 2022 |
Accisa nazionale dal 22 marzo al 31 ottobre 2022 |
Benzina con piombo |
Euro/1000 l |
421 |
728,40 |
478,40 |
Benzina |
Euro/1000 l |
359 |
728,40 |
478,40 |
Gasolio |
Euro/1000 l |
330 |
617,40 |
367,40 |
GPL |
Euro/1000 kg |
125 |
267,77 |
182,61 |
Si rammenta che l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e l'Iva al 5 per cento sul medesimo gas naturale per autotrazione operano dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).
Si rammenta inoltre che le misure emergenziali hanno poi disposto:
- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese dell'autotrasporto in ragione del 28% della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta nel I trimestre 2022 per il gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore (art. 3, D.L. n. 50/2022);
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 15% della spesa sostenuta nel 2022 dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto della componente AdBlue, al netto dell'IVA, per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni (art. 6, comma 3, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro;
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa sostenuta dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell'IVA (art. 6, comma 5, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite masimo di spesa di 25 milioni di euro;
- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa in carburanti sostenuta nel 2022 da imprese agricole e della pesca (art. 18, D.L. n. 21/2022 e art. 7 D.L. 115/2022);
- la detassazione, ai fini IRPEF, dei buoni carburanti fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art. 2, D.L. n. 21/2022).
Tutti i sopra citati crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione dlla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi di impresa e dell'IRAP.
Il contributo straordinario contro i rincari energetici
Con D.L. n. 21/2022 è stato istituito il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (art. 37).
La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.
Il D.L. n. 50/2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento e esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).
Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.
Infine, l'articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.
ll meccanismo di compensazione a due vie è stato introdotto nell'ambito delle misure per fronteggiare l'incremento dei prezzi energetici, con una funzione essenzialmente perequativa.
Taluni impianti a fonte rinnovabile (si pensi ai fotovoltaici ancora sorretti dagli incentivi del cd. "Conto energia") nell'attuale congiuntura economica - stanno beneficiando di un incentivo al quale si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, ora remunerata a prezzi molto più elevati rispetto a quelli prevedibili nel momento in cui erano state adottate le decisioni di investimento ed era stato quindi definito il livello dell'incentivo. La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha infatti determinato, in questa congiuntura, un extra margine per i produttori.
Il meccanismo di compensazione dunque vincola gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo "equo" ante-crisi. Il meccanismo è "a due vie" perché, specularmente, potrebbe anche operare in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell'energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell'investimento.
Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 , dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023 (termine così prorogato dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 115/2022
) il meccanismo di compensazione a due vie si applica:
- agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;
- agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita dell'energia rinnovabile sia maggiore del prezzo di riferimento determinato dal medesimo D.L. n. 4/2022 , la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.
L'articolo 42 del decreto legge n. 144/2022 (cd. Aiuti-ter) dispone che i proventi derivanti da tale meccanismo siano versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e, su base mensile, per i mesi successivi, e che i medesimi proventi restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro, importo che il medesimo decreto utilizza per il 2022 a copertura del provvedimento.
Con il D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022
, art. 16-bis) è stato poi previsto un meccanismo di vendita a prezzi calmierati dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a beneficio dei consumatori partecipanti al mercato elettrico, prioritariamente clienti industriali, PMI, e clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.
Secondo tale meccanismo, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. Lo stesso GSE procede alla stipula di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili così ritirata di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui sopra, attraverso gli strumenti di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME).
E' demandato ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a FER, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie, della redditività dell'investimento e del prezzo di riferimento già fissato per l'operatività del meccanismo di compensazione a due vie;
b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia o dello scambio sul posto, ai quali non si applica il meccanismo di compensazione a due vie, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle PMI e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare;
c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia, garantendo che i prezzi siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalità di coordinamento del meccanismo con le procedure previste per il sostegno alle fonti rinnovabili di cui al D.lgs. n. 199/2021 , gestite dal GSE.
Con D.M. firmato il 15 settembre 2022 dal Ministro, è stata disposta, in attuazione, la vendita di elettricità a prezzi calmierati a clienti industriali interrompibili, PMI e utenti delle isole (Sardegna e Sicilia): il prezzo fissato è pari a 210 euro per MWh ma potrà essere rideterminato in base alle indicazioni dell'Unione europea. A disposizione ci sono 18 TWh di energia elettrica prodotta da rinnovabili.