Giustizia

La disciplina delle piante organiche flessibili nella legge di bilancio 2020

L'art. 1, commi 432-434, della legge n. 160 del 2019   ( Legge di bilancio 2020) ha introdotto nell'ordinamento giudiziario le piante organiche flessibili distrettuali.

In particolare, i commi da 432 a 434 intervengono sulla legge n. 48 del 2001   (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) sostituendo alle piante organiche di magistrati distrettuali le piante organiche flessibili distrettuali (artt. 4-8). 

Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48/2001 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 1° aprile 2020 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio) sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una task force di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Nella relazione tecnica dell'originario disegno di legge si sottolineava inoltre che "gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura". Sempre nella relazione tecnica si specificava altresì che "le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti".

 

L'articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dal comma 432, fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

 

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dalla legge di bilancio e successivamente modificato dall'art. 22-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  , prevede che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina previgente, prevede che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo  4, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. E' prevista inoltre la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

 

Infine il nuovo articolo 8 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità  i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

 

Il comma 433 prevede che nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991 è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

 

Il comma 434 stabilisce infine che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.