Per quanto riguarda i temi della famiglia e della tutela dei minori, la XVIII legislatura si è caratterizzata per l'istituzione, nell'ambito della riforma del processo civile, del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e per la disciplina di un rito unitario da applicare ai procedimenti civili di competenza del nuovo ufficio giudiziario.
Il dibattito parlamentare è stato inoltre ampio sui temi dell'allontanamento dei minori dalla famiglia e del cognome da attribuire ai figli, nel tentativo di dare seguito a decisioni della Corte costituzionale.
Nell'ambito della più ampia riforma del processo civile , l'art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021
ha previsto principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Il nuovo tribunale acquisirà dunque competenze sia civili che penali e assorbirà le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.
Il tribunale dovrà articolarsi in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.
Nello schema di decreto legislativo di attuazione della delega (A.G. 407 ), intervenendo sull'ordinamento giudiziario, istituisce il nuovo tribunale, ne delinea la composizione (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione:
- in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.
La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.
La riforma, oltre a disciplinare la costituzione del nuovo tribunale, delinea anche il rito unificato da applicare ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. A tal fine viene inserito nel codice di procedura civile il nuovo titolo IV-bis (artt. 473-bis-art. 473-ter), che:
- reca disposizioni generali, fra le altre, individuando l'ambito di applicazione del nuovo rito (restano esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori di età e a quelli che sono stati attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione); dettando una specifica disciplina in materia di ascolto del minore; introducendo la figura del curatore speciale del minore e disciplinando l'istituto della mediazione familiare;
- disciplina il nuovo procedimento sia in primo grado che in appello. Tale rito si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito. Una specifica disciplina è dettata con riguardo alla nomina dei consulenti tecnici e di eventuali esperti nonché all'intervento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti a tutela dei minori;
- reca disposizioni speciali. In particolare è prevista una specifica disciplina: per i procedimenti nei quali sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (sezione I); per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sezione II); per i procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (sezione III); per i procedimenti di dichiarazione di assenza e di morte presunta (sezione IV). Specifiche norme processuali sono poi dettate con riguardo ai minori interdetti e inabilitati (sezione V), ai rapporti patrimoniali tra coniugi (sezione VI), agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (sezione VII);
- disciplina i procedimenti in camera di consiglio.
Per una descrizione più analitica dei contenuti della riforma si veda il Dossier del Servizio studi .
La riforma del processo civile (A.G. n. 407
) interviene anche sulla disciplina dell'affidamento dei minori (c.d. affido), contenuta nella legge n. 184 del 1983
, in particolare attuando la delega che esclude che il minore possa essere affidato a un soggetto che abbia partecipato a qualsiasi titolo al procedimento che ha determinato la sua collocazione fuori famiglia. Inoltre, la riforma inserisce nella legge sulle adozioni una specifica disciplina dell'affidamento del minore al servizio sociale.
Il tema dei minori "fuori famiglia" è stato affrontato dal Parlamento nel corso della XVIII legislatura:
- in sede di inchiesta, avendo la legge n. 107 del 2020
istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (la Commissione ha approvato la relazione conclusiva, Doc. XXIII, n. 31);
- in sede di indirizzo e controllo, attraverso le attività svolte dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
;
- in sede legislativa, con l'esame in Commissione Giustizia alla Camera di una serie di proposte di legge in tema di affido dei minori, che si è interrotto dopo l'adozione di un testo-base
(TU A.A.C. 2102-2264-2796-2897-2937-3148).
Nel corso della XVIII legislatura, l'attività parlamentare si è incentrata anche sui seguenti temi, senza giungere all'approvazione di riforme:
- sulla disciplina dell'assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. In merito la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge, che ha poi interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 1293
);
- sulla disciplina civilistica relativa al cognome da attribuire ai figli. Il Senato ha esaminato alcune proposte di legge, di iniziativa parlamentare, volte a permettere, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno (AA.S. 170, 286, 1025, 2102, 2276 e 2293). Si ricorda che il tema è stato più volte affrontato dalla Corte costituzionale che, da ultimo, con la sentenza n. 131 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 262, primo comma, c.c. "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". L'illegittimità costituzionale, relativa alla disciplina sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Si veda, più ampiamente, il dossier del Servizio studi
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