Per quanto riguarda il diritto penale sostanziale, la XVIII legislatura si è inizialmente caratterizzata per l'entrata in vigore di due provvedimenti volti a inasprire il quadro sanzionatorio penale in materia di corruzione (legge n. 3 del 2019
) ed a rafforzare la tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere (legge n. 69 del 2019
).
Nel corso della legislatura appena conclusa, inoltre, sono state approvate la legge n. 36 del 2019 , che ha modificato la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e la legge n. 43 del 2019
con la quale il Parlamento ha esteso l'ambito di applicazione del reato di voto di scambio politico-mafioso, inasprendone le pene. Con la legge n. 22 del 2022
, il Parlamento ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, in precedenza contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, inserendole nel codice penale e ridefinendo il quadro sanzionatorio nell'ottica di un suo inasprimento.
Alcuni progetti di legge, che intervenivano sul diritto penale, sono stati al centro del dibattito parlamentare ma non hanno concluso l'iter con la definitiva approvazione. Tra questi si ricordano in particolare le proposte in materia di bullismo, di riforma della disciplina della diffamazione, di contrasto alle discriminazioni e la proposta volta a introdurre una scriminante per l'aiuto al suicidio in presenza di specifiche condizioni.
La legge n. 36 del 2019 , modifica la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. In particolare, la riforma:
- modifica la disciplina della legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione (comma 2 dell'articolo 52 c.p.) che autorizza il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». In relazione a tale fattispecie, la modifica consiste nella specificazione che si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa;
- introduce un'ulteriore presunzione all'interno dell'articolo 52 c.p., in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere un'intrusione effettuata con violenza o minaccia;
- interviene sulla disciplina dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità;
- prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
- inasprisce il quadro sanzionatorio per una serie di reati contro il patrimonio: violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato; furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate;
- interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»;
- introduce il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
- prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui alla legittima difesa domiciliare.
La legge n. 43 del 2019 ha modificato la formulazione dell'art. 416-ter del codice penale, punendo con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti devono essere procurati:
- da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure
- mediante modalità mafiose.
Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 416-ter, la legge:
- estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. L'intermediario può sostituirsi sia al politico, accettando al suo posto la promessa del sostegno elettorale, sia al mafioso, promettendo di procurare i voti;
- estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da "soggetti appartenenti alle associazioni" mafiose.
- amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa";
- inasprisce la pena che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.
- prevede un'aggravante di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà.
- prevede, in caso di condanna, l'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il Parlamento ha approvato la legge n. 22 del 2022 che:
- colloca nel codice penale gli illeciti penali prima ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
- introduce nuove fattispecie di reato;
- innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
In particolare, la legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta i legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.
Quando i reati contro i beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente, la proposta prevede l'applicabilità all'ente stesso delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, la legge abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali (per approfondimenti si veda il Dossier del Servizio studi del Senato ).
La direttiva (UE) 2017/1371
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Per conformarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva, il decreto legislativo n. 75 del 2020 presenta le seguenti principali novità:
- interviene sul codice penale, per inasprire le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-quater) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l'area di punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;
- interviene sul decreto legislativo n. 74 del 2000
, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) dei quali prevede la punibilità a titolo di tentativo (precedentemente esclusa) nell'ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;
- interviene in tema di elusione dei diritti doganali, ripristinando (dopo la depenalizzazione attuata con d. lgs. n. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;
- interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001
, ampliando il catalogo dei reati presupposto, tra i quali sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
Sullo schema di decreto legislativo avevano espresso il prescritto parere le Commissioni giustizia di Camera e Senato
.
Nel corso della XVIII legislatura si è sviluppato un ampio dibattito, non solo parlamentare, sulla regolamentazione legislativa dell'aiuto al suicidio e della lotta alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. In entrambi i casi l'iter legislativo non si è concluso con l'approvazione di una legge. Si ricordano, in particolare:
- il testo unificato delle proposte di legge AA.C. 2 e abb., approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2022, che recava disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistita
", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. Il provvedimento ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2553
);
- il testo unificato delle proposte di legge AAC. 107 e abb. (c.d. DDL Zan, dal nome del relatore), approvato dalla Camera il 4 novembre 2020, volto a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità
. Il provvedimento interveniva in particolare sul codice penale per ampliare l'ambito di applicazione dei delitti contro l'uguaglianza (articoli 604-bis e 604-ter c.p.) così da punire le condotte discriminatorie e di istigazione alla discriminazione, le condotte violente e di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il provvedimento, giunto all'esame del Senato (A.S. 2005
) ha interrotto il proprio iter per l'approvazione in Assemblea di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.
Inoltre, è stata approvata dalla sola Camera dei deputati una proposta di legge (A.S. 1690 ) volta a prevenire e contrastare il
bullismo, attraverso misure di natura penale (con la modifica dell'art. 612-bis c.p.), modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico.
Nel corso della XVIII legislatura, infine:
- la Commissione giustizia della Camera ha approvato un progetto di legge che prevedeva la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di fino a 4 piante femmine di cannabis. Il provvedimento
(TU AA.C. 2307-2965-A
), giunto all'esame dell'Assemblea, non ha concluso il proprio iter;
- la Commissione giustizia del Senato ha approvato un provvedimento in materia di diffamazione a mezzo stampa (A.S. 812-A)
, volto ad eliminare la pena detentiva a carico del giornalista, ad estendere l'applicazione della legge sulla stampa anche ai quotidiani online ed a modificare la disciplina della rettifica. Anche l'iter di questo provvedimento si è interrotto prima dell'approvazione.
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