Giustizia

Le modifiche alla disciplina dell'assegno divorzile nell'A.S. 1293 (approvato dalla Camera)

Il testo della proposta di legge A.S. 1293  , approvata dalla Camera il 14 maggio 2019, modifica la disciplina sull'assegno divorzile (art. 5 della legge n. 898 del 1970  ), con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio già in corso.

In particolare, si prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno tenuto conto di una serie di circostanze, individuate dal medesimo testo in esame. Rispetto alla normativa vigente, la riforma elimina il presupposto che collega il diritto di uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando sprovvisto di mezzi adeguati. La discrezionalità del giudice nell'attribuzione dell'assegno, dunque, non è più ancorata al presupposto della debolezza economica di uno dei due coniugi.

Con riguardo alle circostanze che il giudice deve valutare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno, la proposta inserisce parametri parzialmente diversi da quelli che attualmente valgono a determinare il quantum da riconoscere al coniuge economicamente più debole. In particolare:

  • l'attuale ampio concetto di "condizioni dei coniugi" è sostituito da quello più specifico di "condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio" e sono esplicitate come circostanze autonome l'età e lo stato di salute del richiedente;
  • il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è soppresso;
  • la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi; peraltro, per quanto riguarda il reddito, la riforma specifica che si deve tener conto del reddito netto;
  • sono confermati gli altri elementi già considerati dalla normativa vigente; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo;
  • sono aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive anche in ragione della mancanza di una adeguata formazione professionale, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

La proposta di legge inoltre:

  • introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un periodo determinato.
  • afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.
  • conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili.

La proposta - per la cui più ampia descrizione si rinvia al dossier del Servizio studi   - ha interrotto il proprio iter al Senato.