Il capo I del decreto-legge n. 118 del 2021 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1-23) motivate dall'esigenza di consentire alle imprese di «contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale».
Sinteticamente, il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate in sede parlamentare:
- rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs n. 14 del 2019
al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023 (articolo 1) [tali previsioni sono state poi superate dal d. lgs. n. 83 del 2022 che ha soppresso gli OCRI e ha spostato l'entrata in vigore del codice al 15 luglio 2022];
- proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 1-bis).
- introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, nuovo istituto volontario, cui si accede tramite una (istituenda) piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 2-19) [tali disposizioni sono state trasposte nel Titolo II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal d. lgs. n. 83 del 2022];
- apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi (articolo 20). In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. Inoltre, è inserita nella legge fallimentare la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall'articolo 1 del presente decreto-legge. Con l'introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l'applicabilità.
Inoltre, il decreto-legge introduce disposizioni transitorie finalizzate a rispondere alla crisi economica derivante dall'emergenza socio-sanitaria da Covid-19. In particolare, il decreto-legge:
- consente all'imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato "in bianco" o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento (articolo 21);
- dispone che il termine temporale - concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi - per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19 (articolo 22);
- prevede - fino al 31 dicembre 2021 - l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata (articolo 23).