Giustizia

Detenute madri e figli minori

La proposta di legge approvata dalla Camera nel corso della XVIII legislatura, e il cui iter si è interrotto al Senato (A.S. 2635  ):

  • introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
  • equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
  • prevede il carcere (senza prole) per il genitore che, ristretto in ICAM tanto a titolo di custodia cautelare quanto in esecuzione di pena, tenta di evadere o compromette l'ordine o la sicurezza pubblica o pone in pericolo l'altrui integrità fisica (nuovo art. 276-bis c.p.p. e modifica dell'art. 51-ter OP);
  • interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
  • interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
  • prevede che l'adozione del provvedimento che applica il regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis OP nei confronti di un genitore detenuto in ICAM comporta il trasferimento del soggetto, senza prole, in carcere;

  • incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011   prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.