L'inizio della XVIII legislatura si è caratterizzato - nel settore della giustizia - per un vivace dibattito su alcuni temi quali il contrasto dei fenomeni corruttivi e la riforma della prescrizione dei reati.
Con riguardo al settore penale uno dei principali filoni di intervento è individuabile nel contrasto dei fenomeni corruttivi. In particolare, è stata approvata la legge c.d. "legge spazzacorrotti" (legge n. 3 del 2019 ), volta ad inasprire le pene per i delitti di corruzione, estendere a tali casi tecniche investigative speciali sotto copertura, rafforzare la deterrenza tramite l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'incapacità in perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione per gli autori di atti di corruzione.
Un'ulteriore direttrice di intervento è ravvisabile nel contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, tradottosi in particolare nell'approvazione del c.d. Codice rosso (legge n. 69 del 2019 ), volto a rafforzare la tutela penale - anche tramite l'introduzione di nuove fattispecie delittuose ed inasprimento delle pene per quelle esistenti - e la tutela processuale delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.
Con riguardo al settore civile, la prima parte della legislatura si è caratterizzata per la centralità del tema del diritto della crisi di impresa. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019 , che il Governo ha emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 155 del 2017
. Anche a seguito della crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 è stata differita da ultimo al 15 luglio 2022.E' stata inoltre approvata la legge n. 31 del 2019
, volta a riformare l'azione di classe (c.d. class action), con la finalità di potenziare questo istituto allargandone il campo d'applicazione.
La seconda parte della legislatura è stata invece caratterizzata in larga misura dai due fattori di contesto che hanno coinvolto tutto il "sistema paese": la pandemia e il processo riformatore determinato dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il PNRR ha infatti individuato nella lentezza di realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia e conseguentemente ha inserito la riforma del sistema giudiziario - incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio - tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.
L'Italia ha dunque assunto l'impegno di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti del civile e del 25% per il penale, nonché di ridurre del 90% l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari.
Per ridurre la durata dei giudizi, il PNRR si prefigge i seguenti obiettivi:
- portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;
- rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
- potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
- garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
- contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.
Il percorso per il conseguimento degli obiettivi si articola in più fasi, di cui alcune sono già compiute mentre altre sono in corso di attuazione.
Con riguardo alle riforme collegate al PNRR, il Parlamento ha approvato la legge delega di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021 ), che intende coniugare obiettivi di maggiore efficienza del sistema con il rispetto delle fondamentali garanzie e principi costituzionali in materia penale.
L'impianto della riforma poggia su due pilastri. Da un lato incide sulle norme del processo penale, operando sulle varie fasi – dalle indagini fino al giudizio in Cassazione – allo scopo di sbloccare possibili momenti di stasi, di incentivare i riti alternativi, di far arrivare a processo solo i casi meritevoli dell'attenzione del giudice. D'altro lato, la riforma prevede interventi sul sistema sanzionatorio penale, capaci di produrre anche effetti di deflazione processuale. Una specifica disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.
In attuazione della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. n. 414 , sul quale le Commissioni competenti hanno espresso un parere favorevole; il Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022
ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della riforma penale.
Nel settore civile è stata approvata la legge n. 206 del 2021 che, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. La riforma punta a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle imprese, intervenendo su un doppio binario: da un lato, valorizzando e perfezionando gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie – i cosiddetti ADR – al fine di deflazionare il carico dei tribunali favorendo soluzioni consensuali dei conflitti; dall'altro, agendo sulle procedure, con interventi mirati e circoscritti, nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei tempi . La riforma mira a realizzare una maggiore concentrazione delle attività processuali nell'ambito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa.
In attuazione della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 407 , sul quale le Commissioni competenti hanno formulato un parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcuni rilievi; il Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022
ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della riforma.
Il PNRR ha inoltre collocato la riforma delle procedure di insolvenza tra gli interventi prioritari da effettuare in materia di giustizia. In tale ambito, il decreto-legge n. 118 del 2021 , ha disciplinato, a decorrere dal 15 novembre 2021, l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, operando su due direttrici: l'introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica della legge fallimentare con l'anticipazione di alcune disposizioni del codice della crisi ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto. Il cuore della nuova normativa è la «composizione negoziata della crisi». Si tratta di un percorso volontario, attraverso il quale l'imprenditore, lontano dalle aule giudiziarie, in assoluta riservatezza, si rivolge a un esperto, terzo e imparziale. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021 e da ultimo trasfuso nel corpo del Codice dal decreto legislativo n. 83 del 2022
. Tale provvedimento apporta numerose modifiche al Codice, dando attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Un ulteriore filone di intervento, anch'esso legato agli obiettivi del PNRR, interessa la giustizia tributaria ed è volto a ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. In tale ambito il Parlamento ha approvato la legge n. 130 del 2022 , che contiene disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, con particolare riguardo anche al contenzioso di legittimità pendente presso la Corte di Cassazione.
Infine, nell'ambito del processo di riforme strutturali della giustizia, al di fuori degli obiettivi posti dal PNRR ma concernenti profili strettamente attinenti ad esso, vanno ricordati:
- la stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 e l'incremento della dotazione organica della magistratura onoraria (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021
- legge di bilancio 2022);
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del consiglio superiore della magistratura. La legge n. 71 del 2022
da un lato ha infatti introdotto nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; dall'altro ha previsto un'ampia delega al Governo per riformare l'ordinamento giudiziario ed adeguare l'ordinamento giudiziario militare. La delega deve essere esercitata entro il 21 giugno 2023.
Tra le questioni rimaste aperte alla fine della legislatura si segnalano inoltre quelle collegate ai moniti al legislatore contenuti in alcune sentenze della Corte costituzionale.
In particolare il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi), il tema del cognome dei figli e quello del reato di diffamazione sono stati affrontati dalle Camere con l'esame di proposte di legge che non hanno però concluso l'iter parlamentare.