tema 6 maggio 2021
Studi - Trasporti
D.L. 45/2021 - cd. Decreto Trasporti - Venezia

Il decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, consta di 4 articoli.

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Il decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, contiene le seguenti disposizioni in materia culturale, di spettacolo e di sport:

 

- prevede, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017), da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 7). Successivamente, l'art. 3, comma 11 del decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto Aiuti-quater), oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del predetto Fondo (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA;

- stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ex art. 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali) (art. 11). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 457 del 28 dicembre 2022;

- individua specifiche categorie di soggetti, aventi diritto ad una indennità una tantum del valore di 150 euro che non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. In particolare, essa è corrisposta, tra l'altro: a) ai collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19. Tale indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A.. A tale fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per tali finalità sono versate, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato; b) ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e percepito un reddito non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. L'INPS eroga l'indennità a domanda (art. 19, commi 12 e 14);

- sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali", previste dall'art. 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società in house a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati (art. 39).

ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023