tema 8 luglio 2024
Studi - Trasporti
Servizi di media audiovisivi (televisioni e radio)
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E' stato pubblicato il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50  (entrata in vigore 2 maggio 2024), recante disposizioni integrative e correttive del testo unico dei servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, su cui le Commissioni IX e VII della Camera hanno espresso, il 13 marzo 2024, il parere parlamentare (A.G. 109) .  

E' stata definitivamente approvata e pubblicata, la legge 14 luglio 2023, n. 93 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", entrata in vigore l'8 agosto 2023. 

La legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, art. 20) dispone che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2024

La disciplina europea e nazionale dei servizi di media audiovisivi e radiofonici è stata oggetto in questi ultimi anni di numerose modifiche e aggiornamenti, per allineare la regolamentazione dell'industria audiovisiva con l'evoluzione del settore.

La modifica più recente è costituita dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50  (in GU del 17 aprile 2024, con entrata in vigore 2 maggio 2024), il quale contiene disposizioni integrative e correttive del testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808. Sullo schema di decreto correttivo le Commissioni IX e VII della Camera hanno espresso, il 13 marzo 2024, parere favorevole con osservazioni (A.G. 109).  

Si ricorda che in relazione alla delega contenuta nell'art. 3 della  legge di delegazione europea 2019- 2020 (legge n. 53 del 2021), il Governo si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, di emanare decreti legislativi correttivi di quello emanato nel 2021 entro i successivi 24 mesi.

Tra le principali modifiche apportate dal decreto correttivo n. 50/2024 si ricordano le seguenti:

viene introdotto l'obbligoper i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori, a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del TUSMA;

- tra le definizioni del Testo unico vengono introdotte quelle di "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio", di "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale",  di "spot di televendita" e di "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario";

- tra i principi generali di cui all'articolo 4 del TUSMA, viene inserito  il principio del contrasto alla cancel culture, definita come «la tendenza contemporanea di distruggere o ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione»;

- in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Aut orità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia e, nella promozione del processo di alfabetizzazione si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;

il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito dal Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori, le cui modalità di funzionamento e composizione saranno definite con successivo decreto ministeriale;

-  si stabilisce che le disposizioni per le autorizzazioni all'attività di operatore di rete si applichino anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale e che anche l'autorizzazione per l'attività di operatore di rete  radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale sia rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità (articoli 13 e 13-bis del TUSMA);

- il diritto di rettifica, di cui all'art. 35 del TUSMA, viene esteso alla lesione per la diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità;

- le disposizioni sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 40 del TUSMA) si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti;

- le disposizioni generali di cui all'art. 41 e le misure di tutela di cui all'art. 42 del TUSMA  si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili;

- ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze (art. 50 del TUSMA) si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259); 

- i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS; per il medesimo periodo  non sono dovuti i diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale; successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al codice delle comunicazioni elettroniche e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti (art. 50, commi 11-bis e 11-ter del TUSMA);

- circa gli obblighi dei fornitori dei servizi media audiovisivi a richiesta, il novellato art. 55 prevede l'obbligo di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16% cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, che indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento; inoltre, una quota pari al 70% cento della percentuale prevista per le opere europee è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.

 

Per quanto riguarda in generale il TUSMA, si ricorda che si tratta del  Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 emanato in attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, dopo il parere delle Commissioni riunite Trasporti (IX)  e Cultura (VII), reso il 21 ottobre 2021, il quale ha definito la nuova disciplina sui servizi di media audiovisivi , caratterizzata tra l'altro dalla convergenza tra televisione e servizi Internet. Tale testo del 2021,ora modificato nel 2024, ha sostituito quasi integralmente il precedente TUSMAR.

Il TUSMA disciplina la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Si ricorda che la  delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 era stata conferita dall'articolo 3 della  legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che ha previsto tra i principi e criteri direttivi, l'emanazione di un  nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la  condivisione di video, alla luce dell' evoluzione tecnologica e di mercato.

In precedenza, la normativa generale in tema di servizi radiotelevisivi era contenuta nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAR- decreto legislativo n. 177 del 2005), poi modificato dal decreto legislativo n. 44/2010, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, nonché della direttiva 2010/13/UE che ha codificato le norme in materia sui servizi di media audiovisivi per la realizzazione di uno spazio europeo unico dell'informazione e l'applicazione di un complesso minimo di norme coordinate comuni a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (c.d. servizi di media audiovisivi lineari), sia ai servizi di media audiovisivi a richiesta (c.d. servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). 

Nella definizione di servizi di media audiovisivi rientrano i servizi il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Ciò comprende sia le trasmissioni televisive, sia i servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché le comunicazioni commerciali audiovisive:
  • la radiodiffusione televisiva (c.d. lineare), è definita come servizio di media audiovisivo da parte di un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; 
  • i servizi di media audiovisivi a richiesta (c.d on demand) sono i servizi di un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
  • le comunicazioni commerciali audiovisive sono le immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; viene altresì definita la comunicazione commerciale occulta.
La responsabilità editoriale è definita come l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta.
Le emittenti radiofoniche hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmettono secondo le seguenti tipologie:
  • emittente radiofonica nazionale, che ha il solo obbligo di trasmissione quotidiana di giornali radio;
  • emittente radiofonica a carattere commerciale locale, che non ha specifici obblighi di palinsesto, ma che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;
  • emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale: è l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione.
servizi di piattaforma per la condivisione di video sono invece definiti come i servizi in cui l'obiettivo principale è la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento.
 

Il Testo unico prevede i seguenti soggetti della comunicazione: 

  • "operatore di rete": i titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
  • "fornitore dei servizi di media": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;
  • "fornitore della piattaforma per la condivisione di video": la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video.

 

L'attività di operatore di rete è soggetta a un regime autorizzatorio generale ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettronicheL'autorizzazione ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile; è rilasciata dal Ministero (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy)

L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'AGCOM. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali è effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno previsto il rilascio delle frequenze in 470-694 MHz.

L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è anch'essa rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'AGCOM. 

Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale.

Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero avvia procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). L'AGCOM ha emanato in materia la delibera 39/19/CONS (PNAF), modificata con delibera 162/20/CONS, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale.

Non è consentito ad uno stesso soggetto o a soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o, analogamente, emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) adotta i criteri per la determinazione dei contributi che sono dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale.

Nell'ambito del processo per la liberazione delle frequenze radiotelevisive occupate dal digitale terrestre e la successiva riassegnazione agli operatori di telefonia mobile, all'AGCOM è stato affidato il compito di definire criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze, di cui gli operatori di rete sono titolari, in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione. Tali criteri sono stati definiti con la delibera 129/19/CONS del 18 aprile 2019.

Per approfondimenti si veda il precedente paragrafo "I Piani di ripartizione dello spettro radio e l'assegnazione delle frequenze" nonché il relativo Tema sul sito della Camera relativo alla XVIII legislatura.

Nel settore dei mercati digitali, si segnala che, come previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), sono stati emanati nella scorsa legislatura:

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale su cui Commissioni riunite Trasporti (IX)  e Cultura (VII) hanno espresso parere il 21 ottobre 2021.

-  il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, su cui la IX Commissione ha espresso il parere il 6 ottobre 2021;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181 di attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, su cui Commissioni riunite Trasporti (IX)  e Cultura (VII) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 13 ottobre 2021.

Nell'attuale legislatura è stato emeanato il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (A.G  155 su cui la IX Commissione ha espresso parere favorevole il 26 giugno 2024).

Il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)

Per Sistema Integrato delle comunicazioni (SIC),  si intende il settore economico che comprende le attività di:

  • stampa quotidiana e periodica;
  • agenzie di stampa;
  • editoria elettronica anche per il tramite di Internet;
  • radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici;
  • cinema;
  • pubblicità esterna;
  • sponsorizzazioni e pubblicità online.

dati relativi al SIC sono periodicamente pubblicati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La concorrenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione è infatti posta dal legislatore tra i principi generali del "sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità". La concorrenza deve essere, secondo quanto indicato nel nuovo TUSMA, "promossa" e non più "tutelata", come nel precedente TUSMAR. 

Nel SIC e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione. 

In particolare (in base all'art. 51, comma 3 del D. Lgs. n. 208/2021), i soggetti che operano nel Sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore a certi livelli a seguito di operazioni di concentrazione (492 mln € a livello nazionale dall'insieme delle imprese oppure 30 mln di € da parte di almeno due delle imprese) sono tenuti a notificare all'AGCOM le intese e le operazioni di concentrazione e ad analoga notifica (in quanto tali situazioni costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo) sono tenuti i soggetti cheanche attraverso società controllate o società collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione: 

a) conseguano  ricavi superiori al 20%dei ricavi complessivi del SIC o ricavi superiori al 50% in uno o più dei mercati che lo compongono;
b) conseguano  ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi nei mercati  della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche (ossia dei mercati dell'accesso al dettaglio alle reti fisse e mobili) e che contestualmente conseguano più del 10% dei ricavi complessivi del SIC e più del 25% cento dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono;
c) conseguano  ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del SIC e che contestualmente abbiano o acquisiscano  partecipazioni in imprese editrici di giornali  quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;
d) risultino  titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Con la Delibera n. 359/22/CONS  del 12 ottobre 2022, l'AGCOM ha  chiuso il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2020. I risultati del processo di valutazione sono riportati in Allegato A alla delibera. Il processo di analisi ha condotto a valorizzare il SIC in 16,5 miliardi di euro nel 2020 e nessun soggetto attivo nel SIC ha conseguito ricavi superiori al 20% del valore complessivo delle risorse dell'aggregato. I dati mostrano inoltre che i primi tre operatori (Comcast/Sky, RAI e Fininvest) hanno realizzato quote di ricavi superiori al 10% del totale mentre nessuno dei restanti operatori ha superato l'8% dei ricavi complessivi del SIC. 

Qualora l'AGCOM riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse. 

Con la Delibera n. 94/23/CONS del 4 aprile 2023 l'AGCOM  ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove Linee guida volte alla verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUSMA, che prevede nuovi indicatori e metriche di cui l'Autorità tiene conto nella valutazione del significativo potere di mercato lesivo del pluralismo.

Secondo una consolidata giurisprudenza, si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se individualmente o congiuntamente ad altri gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia "una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole e in modo indipendente dai concorrenti, clienti e in definitiva dai consumatori". In merito si veda anche la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 159/01) "Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica".

La transizione verso le nuove tecnologie radio-televisive

In materia di transizione verso le nuove tecnologie televisive, con il decreto MISE 30 luglio 2021, è stato definito il nuovo calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro delle frequenze televisive, con la conclusione del rilascio e della redistribuzione delle frequenze (c.d. refarming)  al 30 giugno 2022 e l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2023, con la possibilità per gli operatori di rete interessati di attivare i nuovi standard e codifiche anche prima di tale data.

Dalla Relazione annuale 2023 dell'AGCOM risulta che il completamento del passaggio a tale tecnologia DVBT-2 è previsto entro la fine del 2023.

La precedente codifica MPEG-2 è stata dismessa a partire dal 20 dicembre 2022 e per agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione televisiva avanzati, la c.d.  codifica DVBT/MPEG-4 che costituisce il primo passo per la transizione verso tecnologie più avanzate, sono stati previsti, dalla  legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021, poi rifinanziata dalla legge di Bilancio 2022),  contributi aperti a tutti i cittadini senza vincoli di reddito e ISEE (il c.d.  bonus TV). IL  DL n. 198 del 2022 ha poi previsto che fino alla data del  31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.

Con decreto 17 novembre 2021, sono stati poi definiti i criteri e le modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore degli operatori di rete.

 

Nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazionedisciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi. Il Fondo viene ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti annualmente con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha  istituito un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020, poi rifinanziato per il 2021 (DL n. 41/2021).

La legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma.

La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 20) riconosce alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.,  un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive.

ultimo aggiornamento: 9 luglio 2024

Il decreto legislativo n. 177/2021 di recepimento della direttiva 2019/790/UE (Direttiva Copyright) ha affidato all'AGCOM diverse nuove competenze in materia di diritto d'autore, che sono state successivamente rafforzate con l'approvazione della legge 14 luglio 2023, n. 93 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", in particolare per il contrasto delle azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta.

La legge n. 93/2023 sancisce infatti i principi del  riconoscimento e tutela della proprietà intellettuale anche digitale e della  tutela del diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Dispone inoltre in materia di poteri dell'AGCOM di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita mediante il blocco dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite, anche con provvedimenti cautelari in via d'urgenza

Il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 (art. 15-ter), convertito dalla legge n. 159 del 2023, ha poimodificato l'art. 2 della legge n. 93 del 2023 prevedendo che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini il procedimento cautelare abbreviato, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento. il provvedimento di disabilitazione che l'Autorità può adottare deve essere notificato immediatamente ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento. 

Successivamente, il decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143), ha ulteriormente modificato (art. 6-bis), l'art. 2 della legge n. 93/2023 prevedendo che i prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP, provvedano periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati, decorsi almeno sei mesi dal blocco, qualora non risultino utilizzati per finalità illecite. L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, al fine di garantire l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno, limiti quantitativi massimi di IP che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente.

La legge n. 93/2023 ha previsto la conseguente modifica del Regolamento AGCOM sul diritto d'autore on line, 

Si ricorda che il  Regolamento (adottato con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013), tutela il diritto d'autore on line attraverso campagne informative per la diffusione dell'offerta legale nonché attraverso la lotta alla pirateria con procedure di  enforcement  effettive, proporzionate e dissuasive.

Con Delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, l'AGCOM ha pertanto provveduto ad apportare modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e alle procedure attuative per il contrasto dell'offerta illegale di contenuti sportivi live, per attuare i blocchi dei siti entro 30 minuti attraverso le cd. "ingiunzioni dinamiche", in linea con quanto previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, che consente all'AGCOM di intervenire per interrompere la diffusione pirata degli eventi trasmessi in diretta.

La piattaforma Piracy Shield, attiva dal 1° febbraio 2024, consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4-bis del Regolamento sul diritto d'autore on line. I prestatori di servizi, l'uploader e i gestori della pagina e del sito internet hanno la facoltà di proporre reclamo (che non sospende l'efficacia del provvedimento) contro i blocchi eseguiti in attuazione del provvedimento cautelare entro 5 giorni dalla data di effettuazione del blocco.

I dati aggiornati relativi alle istanze pervenute ai sensi del "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica" sono reperibili sul sito dell'AGCOM. 

Si ricorda che i temi posti dalla tutela del diritto d'autore nel mercato digitale sono stati affrontati dalla direttiva c.d. copyright (2019/790/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 177 del 2021: qui il dossier sullo schema di decreto legislativo di recepimento).

Secondo l'art. 17 della direttiva, un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online (quali per esempio, Facebook, Instagram, ecc.) deve ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, a esempio, mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali. Onde consentire tra le parti una trattativa informata, l'art. 102-septies della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941), proprio in attuazione della direttiva, al comma 3 prevede che i "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi".

In data 16 marzo 2023, la SIAE ha reso noto che la trattativa con META Platforms per il rinnovo della licenza per la trasmissione, sulle piattaforme Facebook, Instagram, Whatsapp e Messanger, di contenuti protetti sui cui diritti la SIAE ha la delega, si erano interrotte e che META stava procedendo a rimuovere da tali piattaforme i predetti contenuti.

Le Commissioni riunite VII – Cultura e IX - Trasporti e telecomunicazioni hanno svolto congiuntamente audizioni di esponenti della SIAE, di META Platforms e della società Soundreef  il 30 marzo 2023 (qui la registrazione SIAE) e del Presidente dell'AGCom, il 3 aprile 2023 (qui la registrazione).

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), ha aperto il 4 aprile 2023 una istruttoria in merito.

In data 21 aprile 2023, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha emanato un provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 287 del 1990, nei confronti di META. Più in dettaglio, l'AGCM ha ritenuto che – nella condotta di META nei rapporti con la SIAE – potrebbero ravvisarsi gli estremi dell'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998.

In data 13 maggio 2023 la SIAE ha comunicato di aver raggiunto un accordo transitorio con la META, in base la quale sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE. 

Al proposito, il comma 1 del citato art. 9 è stato modificato dalla  legge annuale per la concorrenza per il 2021 (art. 33 della legge n. 118 del 2022,  qui il link al relativo dossier di documentazione) e vieta "l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di  intermediazione forniti da una  piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati".

In questo contesto, è noto che la SIAE è una c.d. collecting company, vale a dire un organismo di gestione collettiva del diritto d'autore, il quale su incarico dei titolari dei diritti di privativa (diritto d'autore e diritti connessi) sulle creazioni artistiche riscuote i diritti dai fruitori e li ripartisce tra i titolari che essa rappresenta. L'attività di raccolta generalmente consiste nella vendita di licenze complessive sulla trasmissione e la diffusione di prodotti coperti da diritti di esclusiva.

Sul piano  comparato, si noti che partire dal 2021, l'autorità  antitrust degli  USA (la  Federal Trade Commission – FTC) ha intentato una serie di azioni giudiziarie contro META, ritenendo che le relative acquisizioni societarie siano pregiudizievoli per la concorrenza (per profili di concentrazione e non di abuso di dipendenza economica). L'iniziativa più recente è consistita – il 27 luglio 2022 – in una richiesta d'inibitoria innanzi alla corte federale del distretto della California del Nord. Più in particolare, l'azione giudiziaria della FTC era volta a  vietare l'acquisizione da parte di META delle quote di maggioranza della società di  software  Within, la quale a sua volta produce e commercializza l' app chiamata  Supernatural, che consiste in un programma di esercizio fisico ( fitness) in realtà virtuale. Secondo la prospettazione della FTC, l'acquisto da parte di META della  Within avrebbe comportato un' eccessiva concentrazione del mercato delle fitness app e – conseguentemente – innescato una tendenza al monopolio nel segmento di mercato rilevante, con pregiudizio per la concorrenza. Con una decisione del 31 gennaio 2023, la corte federale ha rigettato la domanda cautelare della FTC. Altri procedimenti giudiziari risultano pendenti.

ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2025

L'AGCOM ha reso noti, il 27 dicembre 2024, i dati dell'Osservatorio Comunicazioni n. 4/2024, aggiornati al terzo trimestre 2024, relativi alle comunicazioni elettroniche, ai media audiovisivi (radio, TV, editoria, pubblicità online), ai servizi postali e ai corrieri espresso.

Telefonia e reti fisse e mobili

Per quanto riguarda la telefonia, nella rete fissa le linee a banda larga, le linee complessive, a fine marzo 2024, sono (misurate in termini di accessi) 20,25 milioni. 

Le tradizionali linee in rame si sono ridotte di ulteriori 150 mila unità rispetto al trimestre precedente e di 700 mila (-3,5%) rispetto a settembre 2023, con una diminuzione nell'ultimo quadriennio di 4,6 milioni di accessi. Mentre a dicembre 2018 il 58% degli accessi alla rete fissa era in rame, a settembre 2024 questi rappresentano il 15,1% degli accessi.

Per quanto riguarda le linee che utilizzano altre tecnologie, si segnala una leggera flessione su base annua (-670 mila linee, pari a -6,7%) degli accessi FTTC (Fibra su rete mista rame), che comunque rappresentano, con circa 9,3 milioni di linee, i45,9% della base clienti complessiva; le reti FTTH (Fibra) sono invece aumentate di oltre 290 unità su base trimestrale e di 1,18 milioni su base annua (+27%) e, con circa 5,53 milioni di linee, rappresentano il 27,3% degli accessi; rispetto a settembre 2020 l'incremento complessivo è stato di 3,86 milioni di linee.

  In crescita più contenuta risultano anche le linee Fixed Wireless Access (FWA- Fibra su rete mista radio) che, con un incremento dello 1% annuo da settembre 2023 a settembre 2024, sono pari a 2,3 milioni di accessi e rappresentano l'11,4% delle linee.

In termini di velocità di connessione, nel settore della rete fissa le linee in banda ultralarga (con velocità pari o superiori ai 30 Mbit/s) sono circa 17,19 milioni di unità su 19,20 milioni complessivi comprendenti anche la banda larga, mentre quelle con prestazioni superiori ai 100 Mbit/s sono passate tra il settembre 2020 e settembre 2024 dal 48,8% al 76,5% (30,2% nel dicembre 2018 e 71,9% nel settembre 2022, 37,4% nel settembre 2023, 74,4% nel marzo 2024). Le linee con capacità trasmissiva superiore a 1 GB/s hanno altresì registrato un aumento significativo nel quadriennio passando dal 7,6% al 26,2% nel periodo 2020-2024. 

Per quanto riguarda gli operatori, nell'ambito degli accessi banda larga e ultralarga, TIM si conferma il maggiore operatore con il 36,4% degli accessi (in lieve calo rispetto al semestre precedente dove copriva una quota pari al 37,3% e in calo di 1,9 p.p. anno su anno), seguito da Vodafone con il 16,1% e da Wind Tre con il 14,3% e Fastweb con il 13,3%; seguono Sky Italia, che ha dimostrato il maggior dinamismo su base annua, arrivando ad una quota di accessi del 3,8%, Eolo con il 3,6% e Tiscali con il 3,4%. Risulta in crescita anche il segmento di operatori di minori dimensioni, che rappresentano oltre il 9% del mercato, con una crescita di circa un punto percentuale. Per quanto riguarda le linee in sola fibra FTTH, TIM detiene il 26,3% del mercato, seguita da Wind Tre (17,2%), Vodafone (17,1%), Fastweb (15,4), Iliad (5,7%) e Sky Italia (5,5%). 

Nel settore delle reti mobili, a settembre 2024 le SIM attive (Human e M2M) sono complessivamente 109 milioni, con un incremento di oltre 500 mila unità su base annua: le Human (cioè "solo voce", "voce+dati" e "solo dati" che prevedono iterazione umana, delle quali oltre il 90% sono "prepagate") sono circa 78,6 milioni (con un lieve decremento di 221 mila unità su base annua) e rappresentano circa il 72% del totale; le SIM M2M (che consentono lo scambio dati, informazioni e comandi tra apparecchiature e dispositivi con limitata o nessuna interazione umana) sono circa 30,4 milioni e rappresentano il 28% del totale. Complessivamente Tim è il leader di mercato con il 27,1% delle SIM totali, seguita da Vodafone (26,4%), Wind Tre (23,7%), Iliad (10,5%), PostePay (4,0%) e Fastweb con il 3,7%. 

Nel periodo gennaio-settembre 2024 il traffico dati giornaliero della telefonia mobile è cresciuto su base annua del 15,6% e di oltre il 160% rispetto al 2020. Corrispondentemente, il consumo medio unitario giornaliero è stimabile in circa 0,86 GB, in crescita del 12,1% rispetto al 2023. Tale valore risulta superiore di oltre il 150% rispetto al corrispondente periodo del 2020, quando il consumo giornaliero di dati risultava stimabile in 0,34 GB.

Piattaforme on line

I dati di utilizzo di internet e delle piattaforme online rilevano, nel mese di settembre 2024, oltre 44 milioni di utenti unici mensili che hanno navigato in rete, per un totale di 71 ore e 20 minuti in media a persona. Le principali piattaforme utilizzate sono quelle internazionali di Alphabet/Google, META/Facebook/Instagram, Amazon, Microsoft, seguiti da quelle afferenti a gruppi editoriali nazionali (GEDI Gruppo editoriale, Cairo Communication/Rcs Mediagroup, Il Meteo, Poste Italiane).

I portali e le  communities che offrono in maniera prevalente contenuti generati dai propri membri, fra cui i siti e applicazioni di social network, superano i 39,4 milioni di utenti unici con una crescita su base annua sia dei visitatori (+538 mila) che del tempo da loro dedicato alla navigazione (23 ore e 51 minuti a settembre 2024, con un incremento su base annua di 50 minuti).

Tra i social network, ai primi posti vi sono le piattaforme del gruppo META: Facebook e Instagram, che, con una crescita annua rispettivamente dello 0,55 e del 3,6%, registrano circa 36,9 e 33,8 milioni di utenti.  Si rileva, invece, una lieve contrazione, pari a -2,4%, del numero di utenti di Tik Tok (Gruppo Bytedance), che si attestano a 21,9 milioni, nonché una diminuzione degli utenti di LinkedIn (–7,6% su base annua) e X (-23,6%), che si attestano rispettivamente a 14,7 e 13,7 milioni di utenti.

Nelle  piattaforme che offrono servizi di video on demand (VOD) esclusivamente a pagamento, a settembre 2024 si hanno circa 15,86 milioni di utenti unici con una crescita annua di 567 mila utenti: Netflix si conferma leader con 8,1 milioni di utenti unici (pur con una flessione in base annua pari a -7,3%), seguita da Amazon Prime Video con 7 milioni di visitatori medi (+8,1% anno su anno),  Disney+ con oltre 3,6 milioni di utenti unici(+4,6%), Dazn con 2,1 milioni di utenti unici (+0,6%), e Now (Sky) con 1,5 milioni di utenti (+28,7%). Nel complesso, il tempo di navigazione su queste piattaforme a settembre 2024 è di quasi 39 milioni di ore, in crescita se paragonato al settembre 2023 (+8,9%).

Le piattaforme gratuite di video on demand (VOD), che registrano circa 36,5 milioni di utenti unici collegati, risultano in crescita rispetto agli utenti registrati a settembre 2023 (+ 1,5%). Tra le piattaforme maggiormente visitate in termini di utenti unici medi mensili risultano News Mediaset Sites (21,4 milioni), Sky TG24 (8,4 milioni) e RaiPlay (7,5 milioni).

 

L'analisi delle piattaforme online di e-commerce evidenzia, con circa 38,8 milioni di utenti unici ad aprile 2024, una crescita dell'1,6% su basse annua e del 9,3% rispetto al 2020. 

Settore postale

Per quanto riguarda il settore postale, i ricavi complessivi delle imprese nei primi nove mesi del 2024 hanno superato i 6,1 miliardi di euro, con un aumento annuo del 2,9%, con un andamento del mercato nell'anno (ottobre 2023 - settembre 2024) del valore complessivo di quasi 8,5 miliardi di euro (+ del 3,3% su base annua), con i pacchi in aumento del 3,7% e i servizi di corrispondenza dell'1,6%.

I servizi di consegna pacchi (comprensivi di quelli nazionali e transfrontalieri, inclusi o meno nel servizio universale), che rappresentano il 78,8% dei ricavi complessivi, hanno registrato nei primi nove mesi del 2024 un incremento del 2,9%, con un valore di quelli nazionali di 3,33 miliardi di euro (+4,1%) e di quelli transfrontalieri stabile a circa 1,5 miliardi di euro.

I servizi di corrispondenza (rientranti o meno nel servizio universale) hanno registrato, nello stesso periodo, un valore complessivo di circa 1.300 milioni di euro, di cui circa 600 milioni di euro relativi ai servizi non rientranti nel servizio universale (in crescita del 6,2%),  circa 463 milioni relativi al Servizio Universale (in flessione del 2,3%) e 240 milioni di euro relativi ai servizi di notifica a mezzo posta.

Il mercato complessivo (sia servizi di corrispondenza che di consegna pacchi, rientranti o meno nel servizio universale) conferma il Gruppo Poste Italiane come principale operatore, con una quota complessiva del 34% (+1,7% su base annua), seguita da Amazon (14,3%), BRT (13,4%), DHL (10,6%), GLS (10,2%), UPS (8,4%). 

Il gruppo Poste Italiane domina il settore dei servizi di corrispondenza con una quota del 95,7%.

Il settore dei pacchi registra una più accentuata dinamica concorrenziale, in quanto vede come leader di mercato Amazon con il 18,2% di quota del mercato, seguito dal Gruppo Poste Italiane con il 17,4% (+ 2%), BRT(17%), DHL (13,4%), GLS (13%) e UPS (10,6%).

ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024