Il disegno di legge A.S 2163 (A.C 2789) reca norme sul riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari: approvato dalla Camera in prima lettura, con modifiche, il 14 ottobre 2026, è attualmente all'esame del Senato.
Il disegno di legge A.S 2163 (A.C 2789) reca norme sul riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari: approvato dalla Camera in prima lettura, con modifiche, il 14 ottobre 2026, è attualmente all'esame del Senato.
Il provvedimento si compone di IV Capi e 18 articoli.
Il Capo I (Finalità e definizione) si compone degli articoli 1 e 2.
L'articolo 1, individua la finalità del disegno di legge nella tutela, il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare mediante il riconoscimento del suo ruolo fondamentale e del valore economico della sua attività, con la previsione di sostegni adeguati, la prevenzione di situazioni di isolamento e discriminazione e il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita.
Il Capo II (artt. 3 e 4) detta la disciplina per l'individuazione e la procedura per il riconoscimento formale della figura del caregiver familiare.
L'articolo 3 detta i criteri per l'individuazione del caregiver familiare da parte della persona assistita.
In particolare, il comma 1 stabilisce che l'individuazione del caregiver familiare debba essere effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà. Al comma 2 è previsto che la persona assistita indichi i propri caregiver sino a un massimo di tre. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il caregiver familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione. Il comma 3 riconosce alla persona assistita la facoltà di sostituire o revocare ciascun caregiver familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun caregiver familiare è dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun caregiver è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione.
L'articolo 4, composto da 10 commi, disciplina la procedura per il riconoscimento del caregiver familiare.
In particolare, il comma 1 demanda il riconoscimento formale della qualifica di caregiver familiare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che a tal fine rende disponibile entro il 2 gennaio 2027 una piattaforma informatica. Il comma 2 individua nella persona assistita il soggetto competente ad avviare la procedura per il riconoscimento formale del caregiver familiare. Nel caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, oppure sia in corso un procedimento in tal senso che lo riguardi, la disposizione individua i soggetti ai quali spetta presentare la relativa istanza (cfr. infra). Il comma 3 definisce il contenuto dell'istanza che la persona individuata ai sensi del comma 2 deve attestare (lettere a-i). Il comma 4 prevede che sia allegata all'istanza di avvio della procedura anche la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei caregiver familiari individuati, salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1.
Il comma 5 stabilisce un termine di 30 giorni per la conclusione della procedura per il riconoscimento del caregiver familiare: a tal fine, viene rilasciato un certificato attestante la qualifica di caregiver e del suo profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del presente disegno di legge. Il comma 6 prevede e disciplina un'istanza di riesame all'INPS avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento del caregiver familiare di cui al comma 2. L'istanza può essere presentata dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego e si intende respinta qualora sia decorso inutilmente il termine di novanta giorni senza che l'INPS si sia pronunciato: il rigetto espresso o tacito della stessa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale. In alternativa alla citata istanza, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento del caregiver familiare, l'interessato può esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II (artt. 2-11) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati. Il comma 7 contempla la possibilità di specificare i diversi caregiver familiari per la stessa persona assistita con più istanze successive.
Il comma 8 prevede la definizione delle modalità operative per la procedura di riconoscimento, revoca o sostituzione del caregiver familiare e di accettazione o di rinuncia da parte dello stesso. attraverso l'adozione di un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, con il sentiti l'INPS e la Conferenza unificata – così integrato dalla Camera dei deputati. Il comma 9, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, autorizza all'assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale e di due unità di personale dirigenziale non generale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il comma 10, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, dispone che all'attuazione dei commi da 1 a 4 (procedura di riconoscimento del caregiver familiare) si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, quarto periodo della legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025). Il comma 11 prevede l' autorizzazione di spesa per le previsioni assunzionali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (comma 8).
Il Capo III (Tutele e sostegni) contiene gli articoli da 5 a 15.
L'articolo 5 disciplina la partecipazione del caregiver all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. In particolare, è prevista la partecipazione del caregiver all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, alla predisposizione del progetto di vita, alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente, nonché all'elaborazione del PAI – progetto di assistenza individuale integrato – e di ogni altro piano di intervento a favore della persona assistita (comma 1). Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del caregiver e i relativi supporti (comma 2). Si prevede, inoltre, il diritto del caregiver a ricevere dai servizi sociali, sociosanitari e sanitari informazioni sulla persona assistita di natura personale o sensibile (comma 3). Infine, sono individuate le attività demandate alle Regioni per l'attuazione della disposizione in esame (comma 4).
Il comma 1 dell'articolo 6 prevede, riguardo alla definizione dei piani sociali nazionali ivi richiamati, la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; la consultazione è operata nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
Il successivo comma 2 prevede che le regioni stabiliscano i criteri di individuazione delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche al fine della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.
L'articolo 7 disciplina il riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver al fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, per agevolare l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro (commi 1 e 6), nonché in ambito scolastico e universitario, per il riconoscimento di crediti formativi (commi da 2 a 5). In attuazione delle disposizioni in esame è prevista l'adozione di uno o più decreti entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 7).
L'articolo 8, comma 1, prevede la possibilità per il caregiver familiare dipendente di chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, per l'assolvimento delle sue attività di assistenza, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; gli viene riconosciuto inoltre, per tali finalità, la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale - senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali – e il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il comma 2 eleva da 14 a 18 anni il limite d'età del figlio entro cui il caregiver familiare di minore con disabilità può fruire del congedo parentale e del suo prolungamento.
Il comma 3 ricomprende le esigenze di assistenza dei caregiver familiari, così come definite dal presente provvedimento, tra quelle che consentono la cessione, a titolo gratuito, dei riposi e delle ferie da parte da parte degli altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, rinviando ai contratti collettivi - stipulati dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - l'attuazione di tale norma.
Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, rinviando all'art. 16 per l'individuazione della relativa copertura finanziaria.
L'articolo 9 attribuisce ai caregiver familiari di persone disabili la legittimazione ad agire, ai sensi della legge 67/2006, contro le discriminazioni subite a causa del loro legame con il disabile (comma 1).
La medesima legittimazione all'azione antidiscriminatoria è riconosciuta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alle associazioni e agli enti cui la legge n. 67/2006 già riconosce la legittimazione ad agire a tutela delle persone con disabilità (comma 2).
L'articolo 10 prevede che, nell'ambito del Servizio civile universale, l'articolazione dell'orario di servizio garantisca ai caregiver familiari la necessaria flessibilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare.
L'articolo 11 include gli studenti caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali tra le categorie di soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'esonero parziale o totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.
L'articolo 12 prevede e disciplina le misure e i sostegni a tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare rientrante nelle categorie previste all'art. 2, comma 5, lettera a) e b) del presente provvedimento – vale a dire in quelle del caregiver familiare prevalente o convivente -. Tali misure devono essere definite nel progetto di vita, nel PAI o in altri piani di intervento.
L'articolo 13 introduce una rendicontazione in forma semplificata della gestione del patrimonio della persona assistita nel caso in cui il caregiver familiare convivente sia il tutore o l'amministratore di sostegno della stessa (comma 1). È, inoltre, previsto in ogni caso l'esonero dal deposito dei giustificativi di spesa a favore dei caregiver familiari conviventi a determinate condizioni (comma 2). Infine, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).
L'articolo 14 prevede un contributo in favore dei soggetti rientranti nella nozione di caregiver familiare prevalente, posta dal precedente articolo 2, comma 5, lettera a); il contributo è subordinato alle condizioni che le remunerazioni delle eventuali attività lavorative del soggetto non superino i 3.000 euro lordi annui e che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del medesimo soggetto non superi i 25.000 euro (il limite originario, pari a 15.000 euro, è stato così elevato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati). La misura del contributo è determinata dai decreti trimestrali di cui al comma 3; tali determinazioni sono operate nel rispetto sia del limite annuo di spesa complessiva, rappresentato dalle risorse stanziate dal comma 5, sia di un limite pro capite trimestrale di 1.200 euro, nonché in base ai parametri inseriti (nel medesimo comma 3) dalla Camera dei deputati. Il contributo è escluso sia dalla base imponibile delle imposte dirette sia dal calcolo della componente reddituale dell'ISEE (comma 1). Nel caso in cui entrambi i genitori siano riconosciuti quali caregiver familiari del figlio, il contributo è suddiviso tra di essi in pari misura (comma 2).
attribuisce un'ulteriore funzione all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ovvero la promozione della raccolta di dati statistici sulla condizione dei caregiver familiari e sullo stato di attuazione delle misure previste in loro favore.
Il Capo IV (Disposizioni finali), contiene gli articoli da 16 a 18.
L'articolo 16, al comma 1 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 4, 8, comma 2, e 14, determinati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 194,66 milioni per l'anno 2027, ovvero in 255,67 milioni in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, e in 259,77 milioni annui a decorrere dal 2028. Il successivo comma 2 stabilisce che all'attuazione delle altre disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 17 stabilisce che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di caregiver familiare e la loro facoltà di adottare disposizioni specifiche in tale ambito, compatibilmente con la normativa statale e con risorse disponibili nei propri bilanci. (comma 1). Inoltre, dispone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la precedente definizione di caregiver familiare e delle disposizioni riguardanti tale figura presenti nel D.Lgs. n. 29 del 2024 relativo alle persone anziane, considerate assorbite dal disegno di legge in esame (comma 2). Infine, prevede alcune modifiche volte a stabilire che nel progetto di vita e nel PAI (progetto di assistenza individuale integrato) siano indicati il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale (commi 3 e 4).
L'articolo 18 dispone che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.