E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025 la Legge n. 2 del 16 gennaio 2025 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (A.C. 2031).
La Convenzione ratificata, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba Libica Popolare Socialista. L'intesa bilaterale - che costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia -, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.
Composto da 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, artt. 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (art. 2).
Si precisa peraltro che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (artt. 24 e 26).
Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (art. 3), di quelle relative allo status di residenti (art. 4), di stabile organizzazione (art. 5) e di imposizione nello Stato della fonte (art. 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, artt. 7-22), annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari (art. 7), quelli derivanti da utili delle imprese (art. 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (art. 9), da imprese associate (art. 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (artt. 11-14).
Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 15), da lavoro subordinato (art. 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (art. 17) e da attività artistiche o sportive (art. 18), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (art. 19).
Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (art. 20) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (art. 21).
Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale.
L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo si segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (art. 26).
A tal riguardo la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella white list, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene la copertura finanziaria. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.
Ad essi si provvede tramite lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.