tema 1 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

Il disegno di legge A.C. 2293, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Il provvedimento è stato unanimemente approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 5 marzo 2025 (A.S. 1358) e trasmesso il medesimo giorno alla Camera dove è stato assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede referente il 7 marzo 2025.

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L'intesa è composta da 48 articoli, suddivisi in cinque titoli e sostituisce, come si è anticipato, la Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885/1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Macedonia.

A tal riguardo si  segnala che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato precisa che l'Accordo Italia/Macedonia è stato negoziato con il preciso intento di sostituire richiamata Convenzione molto più onerosa rispetto al testo che si intende ratificare, firmato poi nel 2014.

Si fa, quindi, presente, che la Convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, infatti, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine.

Le valutazioni di minori oneri, rispetto al testo vigente, derivano da un mutato quadro giuridico: l'effetto riduttivo degli oneri è correlato:

- all'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo ad un anno di contribuzione (più in dettaglio, l'articolo 20 dell'Accordo in esame prevede che "se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi". La normativa attuale - ovvero la legge n. 885/1960 artt. 18-22 - stabilisce invece che è sufficiente un solo contributo settimanale in Italia per avere diritto alla pensione pro-quota);

- all'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava (in particolare, l'Articolo 31 dell'accordo, al comma 3 innova il diritto alle prestazioni di disoccupazione riducendo da 6 a 3 mesi il periodo massimo di godimento della prestazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno nel proprio Paese per cercare lavoro);

- alla sospensione del diritto all'ANF, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato (il nuovo accordo prevede, all'Articolo 34, che il diritto alle prestazioni familiari sia "sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono". Inoltre ).

Il nuovo accordo bilaterale, precisa la relazione tecnica, reca disposizioni complessivamente più restrittive su importanti aspetti di impatto finanziario, quali quelli sopra evidenziati, ed è pertanto caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione. Ciò consente di ritenere che tendenzialmente risulti meno oneroso rispetto alle previsioni contenute nella convenzione attualmente in vigore.

Nel dettaglio il provvedimento reca disposizioni generali (Titolo I, articoli 1-4), norme sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 5 a 11), disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari (Titolo III, articoli da 12 a 34), disposizioni diverse di natura amministrativa (Titolo IV, articoli da 35 a 45) e disposizioni transitorie e finali (Titolo V, articoli da 46 a 48).

Il Titolo I, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (art. 1), individua rispettivamente  l'ambito di applicazione (artt. 2 e 3) e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l'Intesa si applica (art. 4). In particolare si prevede che l'Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

L' Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 22

A sua volta il Titolo II (artcoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori contemplati dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (art. 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7 (tra cui i, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese, il personale diplomatica ecc.).

In particolare, l'articolo 6 (Disposizioni particolari) prevede le seguenti eccezioni:
- il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- un lavoratore autonomo che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continua ad essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
- i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave; di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
- gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
L'articolo 7 ( Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche) prevede che il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio, a condizione che siano cittadini di tale Stato
 L'articolo 8 (Eccezioni agli articoli 5 e 6) consente alle Autorità competenti dei due Stati contraenti o alle istituzioni da esse delegate di prevedere di comune accordo eccezioni nell'interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6.
L'articolo 9 garantisce  l'esportabilità delle prestazioni in denaro  a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
A sua volta l'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria. Rilevante è altresì l'articolo 11  in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'Intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il successivo  il Titolo III (articoli da 12 a 34) reca disposizioni particolari

In particolare l'articolo 12 (Prestazioni) stabilisce che i lavoratori di cui agli articoli 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11, beneficiano, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica. Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano. L 'articolo 13  ( Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata) stabilisce che i lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e: il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente. Le suddette disposizioni sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonché alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.
L'articolo 14 ( Prestazioni per i pensionati) riconosce al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti il diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
L' articolo 15  ( Prestazioni per i familiari) dispone che i familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica. L' articolo 16  (Protesi e grandi apparecchi) subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35, alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza. L 'articolo 17  ( Rimborsi) prevede che le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, diano luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'articolo 35. Le Autorità e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.

Il Titolo III (articoli da 12 a 34) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).

Di particolare rilievo sono l'articolo 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione, l'articolo 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la "totalizzazione dei periodi" e l'articolo 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Si segnala altresì l'articolo 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Nel dettaglio, l'articolo 18 ( Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente  (autonome) prevede che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato debba concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 19.
L'articolo 19 ( Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata)) stabilisce che se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'articolo 11 (comma 1). Inoltre il comma 2 prevede che se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni siano totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
Il comma 3 stabilisce che ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.
Infine il comma 4 stabilisce che se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.
L'articolo 20 ( Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) dispone che, nonostante quanto disposto all'articolo 19, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
L'articolo 21 ( Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti) prevede che, qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suodiritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, mano a mano che si realizzano tali condizioni.
L'articolo 22 ( Pensioni minime) stabilisce che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. L'integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
L'articolo 23 (Disposizioni particolari) dispone che se la legislazione di uno degli Stati subordina le prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
Ai sensi dell'articolo 24  per le prestazioni in natura e in denaro si applichino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12,16 e 17.
L' articolo 25  ( Malattie professionali) stabilisce che le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti ed inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35 sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti  il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.
A sua volta l'articolo 26 ( Eventi pregressi per la valutazione dell'incapacità) dispone che se,   per la valutazione del grado di incapacità,  la legislazione di uno Stato contraente prescrive che   siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. L'articolo 27   (Infortunio in itinere) prevede che l'infortunio subito da un lavoratore, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, da uno Stato contraente nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato, in conformità alle legislazioni che essa applica, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nell'altro Stato contraente, subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.
L'articolo 28 ( Accertamenti medici) stabilisce che, su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
L'articolo 29 (Diritto di surroga) prevede che,   se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale  secondo la legislazione di uno Stato contraente per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore p uò pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosca all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.
L' articolo 30  (Notifiche) dispone che ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore occupato sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un'incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio tra le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti.
A sua volta l'articolo 31   (Diritto alle prestazioni) dispone che   se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato  contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente (comma 1). Il comma 2 subordina l'applicazione della suddetta disposizione alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo,  per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Infine, il comma 3 prevede che il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conservi il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi (6 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della vigente Convenzione), ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35.
L'articolo 32 ( Totalizzazione) dispone che se la legislazione di uno Stato contraente subordina   l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari  al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, l'Istituzione competente, se necessario, applica le disposizioni di cui all'articolo 11. A sua volta l'articolo 33 (Residenza dei familiari) stabilisce che i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti,   anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente, mentre l ''articolo 34 (Regole di priorità in caso di cumulo) prevede la sospensione del diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell'articolo 33 se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
L'articolo 34 (Regole di priorità in caso di cumulo) prevede la sospensione del diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell'articolo 33 se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici  L'articolo 35 (Intesa amministrativa) dispone che le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, che entrerà in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il titolo IV (articoli da 35 a 43) reca disposizioni particolari.

In particolare, l'articolo 35   (Intesa amministrativa) dispone che   le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo  in un'intesa amministrativa, che entrerà in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.
L'articolo 36 ( Scambio di informazioni) stabilisce che le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su tutti i provvedimenti assunti per l'applicazione dell'Accordo, sulle difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 37 ( Collaborazione amministrativa) prevede che le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnino a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nell'altro Stato contraente per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato (comma 1). Ai sensi del comma 2 gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
L'articolo 38   (Assistenza diplomatica e consolare ) consente   alle Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente di rivolgersi direttamente alle Autorità,  alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e di rappresentarli senza speciale mandato.
Per quanto concerne le   esenzioni e il riconoscimento degli attestati  l'articolo 39 dispone che le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituti competenti e Organismi di collegamento di uno Stato, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dai corrispondenti soggetti dell'altro Stato.
Gli articoli 40 ( Organismi di collegamento) e 42 ( Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento) prevedono che le Autorità competenti designino degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali. L 'articolo 41  (Domande, dichiarazioni e ricorsi) stabilisce che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati, in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.  I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità  o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. A sua volta ai sensi dell'articolo 43 ( Pagamenti) l'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi del presente Accordo, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato.
I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione del presente Accordo avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato. L'articolo 44 ( Recuperi) dispone che l'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto può chiedere alla competente Istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. L'articolo 45 (Protezione dei dati personali) stabilisce che qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno soggetti alla legislazione sulla protezione dei dati personali dei due Stati contraenti.

 

Da ultimo il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (art. 46), disciplinando i termini per la decorrenza (art. 47) e l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 48).

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 valuta gli oneri finanziari (derivanti dall'articolo 22 dell'Accordo, che riguarda l'erogazione dei trattamenti di pensioni minime sul territorio in cui il beneficiario risiede) in 25.000 euro per l'anno 2025, in 76.000 euro per l'anno 2026, in 128.000 euro per l'anno 2027, in 183.000 euro per l'anno 2028, in 239.000 euro per l'anno 2029, in 298.000 euro per l'anno 2030, in 360.000 euro per l'anno 2031, in 423.000 euro per l'anno 2032, in 489.000 euro per l'anno 2033 e in 558.000 a decorrere dall'anno 2034. A tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dal­l'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Ac­cordo (che, come si è anticipato, disciplina il diritto alla prestazione di disoccupazione).

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025