Sulla G.U. n. 243 del 16 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge n. 149 del 2024 Il 27 giugno 2023 recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
L'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge governativo S. 676 r. Il provvedimento è stato poi assegnato il 4 luglio 2023 all'esame della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera per l'esame in sede referente (A.C. 1260).
Come precisato nella relazione governativa allegata al provvedimento trasmesso al Senato, l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.
Nello specifico, i rapporti tra tra l'Italia e l'Armenia in materia di assistenza giudiziaria sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. L'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.
L'accordo si compone di un preambolo (si veda supra) e di 6 articoli.
L'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita.
L'elenco dell'articolo 1 non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale diretta a ricomprendere qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
L'articolo 2 riguarda esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.
L'articolo 3, sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevede, allo scopo di rendere più rapide le procedure di cooperazione, che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.
L'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).
L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, dispone che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.
L'articolo 6 disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo, prevedendo che esso entri in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 sulle disposizioni finanziarie stabilisce che agli oneri finanziari, stimati in euro 67.835 l'anno per trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. derivanti da quanto previsto dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo supra descritti, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 dispone come di consueto l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.