Nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 182 del 18 novembre 2024 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (A.C. 2030).
L'Accordo rappresenta un aggiornamento della disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali. Il testo si ispira al modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale
L'obiettivo dell'Accordo è quello di consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere un quadro normativo più certo per le loro attività nel nostro Paese.
L'accordo si compone di trenta articoli e di un Protocollo.
L'intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).
Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (art. 8).
Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.
L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).
L'intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un principio di non discriminazione (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).
Il protocollo annesso all'accordo si compone 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.
Si ricorda che l'Italia ha attualmente stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con oltre 80 Stati esteri, utilizzando, di massima, lo schema del Modello OCSE; tutti gli atti convenzionali sottoscritti dal nostro Paese contengono previsioni destinate ad evitare l'insorgere di rischi di reiterazione dell'imposizione sul reddito e, in taluni casi, sul patrimonio, mentre non tutti contengono disposizioni dirette a regolamentare lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza amministrativa per prevenire e reprimere l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 valuta gli oneri economici derivanti in 10,86 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria per le attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo, a cui si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.