tema 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

Il disegno di legge A.C. 1451, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Come precisato dal Governo l'Accordo in esame costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

Per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi. Una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti. Saranno organizzate periodicamente mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

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L'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli.

Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Nel dettaglio l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tal fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura. In particolare: l'insegnamento della lingua italiana (paragrafo 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (paragrafo 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (paragrafo 4); il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione (paragrafo 5); archeologia (paragrafo 6).

A sua volta l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica.

Al riguardo il paragrafo 1 dell'articolo 3, relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, contempla azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e autonomia di tali istituzioni. Il paragrafo 2 prevede che sarà cura del MUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia in termini di liste di istituzioni accreditate sia di sistemi di certificazione. Il paragrafo 4 riguarda la concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Il paragrafo 5 favorisce la mobilità di studenti e docenti, con visite dei medesimi in entrambi i Paesi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito. Per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: a) lo scambio di ricercatori; b) lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

L'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Da ultimo l' articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. Nel dettaglio il paragrafo 1 prevede che l'Accordo sarà attuato nel rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie. Il paragrafo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. Per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge in esame. A tal riguardo il comma 3 precisa che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo.

A sua volta il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accord, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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