tema 8 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Il disegno di legge A.C. 1587, di iniziativa Governativa, reca l' autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

apri tutti i paragrafi

L'accordo è composto di 30 articoli  che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

L'accordo copre tre principali aree di cooperazione .

  • 1)  Cooperazione economica

    L'accordo stabilisce le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar, tra cui:

    • diritti di traffico, che prevedono il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi;
    • norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza;
    • norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie;
    • Norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte;
    • norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.
  • 2)  Cooperazione in campo normativo (sicurezza dell'aviazione, protezione della navigazione aerea e gestione del traffico ecc.)

    Entrambe le parti si impegnano a:

    • accettare i certificati di aeronavigabilità e di competenza, nonché le licenze, rilasciati dall'altra parte;
    • raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea, compresa la conformità alle norme aeronautiche internazionali e alle pratiche raccomandate;
    • rispettare e promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale organizzazione e cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo;
    • promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente (l'accordo comprende anche norme atte a consentire la tassazione del carburante per l'aviazione all'interno dell'Unione;
    • cooperare nella gestione del traffico aereo;
    • cooperare per raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori.
  • 3)  Norme istituzionali (gestione e attuazione)
    • Ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio.
    • Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si incontra almeno annualmente, è responsabile della gestione dell'accordo e di garantirne la corretta attuazione.
    • L'accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie.
(Pe un approfondimento si veda  qui)
Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina  gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2),  i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al  rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione  delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (articolo 5).
Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di  entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10).
Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla  fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di  cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori  disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).
Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un c omitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22).
L'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.
Gli ultimi due articoli dispongono in merito all'entrata in vigore (art.29) e alle lingue ufficiali nelle quali viene redatto l'Accordo (art.30).
 
ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025