tema 8 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

Il disegno di legge A.C. 1746, di iniziativa governativa, reca la ratifica  e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Rispetto al testo proposto dal Governo, al Senato è stata apportata un'integrazione alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica).

L'intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero.

È finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto.

apri tutti i paragrafi

Composto da 18 articoli e un allegato, l'Accordo, dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa (articolo 1), offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2) e rinviato all'allegato per l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'accordo siano assimilate alle opere nazionali e che ad esse sono conferiti i benefici previsti dalle legislazioni dei rispettivi Paesi (articolo 4).

L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica.

Gli articoli 6 e 7 riguardano i luoghi e le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; l'articolo 8 definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori; l'articolo 9 dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali, ossia con Paesi con cui l'Italia e/o il Giappone abbiano concluso un Accordo di coproduzione cinematografica.

Sono previste anche norme più tecniche in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di comproprietà delle copie delle coproduzioni realizzate e delle versioni linguistiche utilizzate (articolo 11) oltre che di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).

Ad una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 13).

Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre lo status dell'Allegato (che costituisce parte integrante dell'Accordo) e le modalità per apportarvi modifiche (articolo 14), le modalità di attuazione (articolo 15), di interpretazione (articolo 16) e la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).

L'articolo 18 stabilisce le modalità da ottemperare ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo (che avviene trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore), ne regola la validità (cinque anni, con rinnovo automatico per ulteriori periodi di cinque anni, a meno di notifica), dispone gli effetti in caso di denuncia dell'Accordo da una delle due Parti e disciplina le modalità per apportare modifiche al testo dell'Accordo.

L'allegato, già richiamato, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa (Sezione A).

Il medesimo Allegato reca, nella Sezione B, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni. Infine, nella Sezione C dispone che le coproduzioni realizzate vengano chiaramente identificate quali "coproduzioni italo-giapponesi" o "giapponesi-italiane".

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svol­ gono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumen­ tali disponibili a legislazione vigente (commi 1 e 2). Al Senato è stato introdotto il comma 3, che precisa che ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spet­tano compensi, gettoni di presenza, rim­borsi di spese o altri emolumenti comun­que denominati.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025