tema 1 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

Il disegno di legge A.C. 2188, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato l'8 gennaio 2025 (A.S. 1262) e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede Referente il 14 gennaio 2025.

L'accordo è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione strategica e operativa di polizia fra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue manifestazioni più gravi ed il terrorismo.

apri tutti i paragrafi

L'accordo è composto da un preambolo, da 14 articoli e da un allegato.

L'intesa individua nel Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero dell'interno e della sicurezza, per la controparte ivoriana, le autorità nazionali competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 2).

Vengono poi elencati i principali settori di cooperazione, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (art. 3).

L'Accordo disciplina inoltre le forme di cooperazione bilaterale, includendovi lo scambio di informazioni, l'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse, il coordinamento di tecniche investigative e la cooperazione strategica (art. 4).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (art. 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (art. 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (art. 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (art. 8).

Ad un Comitato congiunto di cooperazione strategica è affidato il compito di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale in materia, mentre alle Autorità competenti è attribuita la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (art. 9).

Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (art. 11), le lingue di lavoro (art. 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (art. 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (art. 14).

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025