tema 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016

Il disegno di legge A.C. 1501, di iniziativa Governativa, reca l' autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun.

A tal riguardo, il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, fa presente che scopo dell'Accordo è quello di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico nell'Africa centrale. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale, avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del «sistema Italia» nel Camerun.

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L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.
  Gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
  L'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti.
  L'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
  L'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese.
  L'articolo 7 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
  L'articolo 8 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata, di audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale e di film d'interesse educativo o documentari riguardanti i rispettivi Paesi.
  L'articolo 9 favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.
  L'articolo 10 promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.
  L'articolo 11 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
  L'articolo 12 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
  L'articolo 13 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e per stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dal funzionamento della predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
  L'articolo 14 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.
  Negli articoli 15 e 16 si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'accordo.
  L'articolo 17 prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

L'articolo 1 del disegno di legge di ratifica autorizza il Presidente della Repubblica  a ratificare l'Accordo in esame.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo medesimo.

L'articolo 3 contiene disposizioni di carettere finanziario. Nel dettaglio si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo (vedi sopra)   pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che tale disposizione andrà aggiornata nel corso dell'esame in sede referente

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggioneri a carico della finanza pubblica (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3). In relazione agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo (riguardante le le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo) si stabilisce che vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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