tema 25 luglio 2025
Studi - Affari esteri
Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (A.G. 279)

E' all'esame delle Commissioni parlamentari competenti della Camera e del Senato per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (A.G. 279).

Alla Camera il provvedimento è assegnato alla Commissione I Affari Costituzionali. La Commissione III Affari esteri e comunitari è convocata per la deliberazione di rilievi alla Commissione I.

Per approfondimenti si veda il relativo dossier.

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Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica Atto del Governo n. 279, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca il Regolamento concernente le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95  come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla legge 29 dicembre 2022, n.197, art. 1 comma 714.

Lo schema di decreto in esame intende procedere ad una revisione dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con esclusione degli uffici di diretta collaborazione, che non subiscono modifiche.

 

La revisione si rende necessaria – secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame - per adeguare la struttura organizzativa del Ministero alle sfide derivanti dall'attuale contesto internazionale sul piano politico e di sicurezza e per consentire un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all'estero attribuiti al MAECI dal decreto legge n. 104 del 2019. La precedente revisione dell'assetto organizzativo del MAECI è stata disposta con il DPCM n. 163/2023 e, all'approssimarsi della scadenza del termine biennale previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300/1999, si è manifestata l'opportunità di effettuare una revisione dell'organizzazione ministeriale, per rendere l'organizzazione ancora più rispondente al mandato normativamente attribuito al MAECI.

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 104 del 2019 ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate   dal   Ministero   dello   sviluppo   economico in materia di  politica  commerciale  e  promozionale  con  l'estero e  di  sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Di conseguenza, sono stati posti in capo al Ministero  degli  affari  esteri  i  poteri di vigilanza e di controllo su alcuni enti operanti nel settore, quali ICE Agenzia e SIMEST.  Sono state, inoltre, trasferite   dal   Ministero   dello sviluppo   economico   al   Ministero  degli  affari  esteri  le  competenze  sulle  autorizzazioni  per  le  esportazioni di   materiali   che   rientrano   nella   Convenzione   sulla proibizione delle armi  chimiche e    per  le  esportazioni  di  materiali  a  duplice uso.

 

Nello specifico, il Governo fa presente che le principali modifiche attengono al potenziamento di sei assi fondamentali dell'azione del Ministero concernenti la crescita e la proiezione internazionale dell'Italia: il coordinamento della proiezione politica e di sicurezza; la gestione sinergica degli strumenti di promozione economica; la valorizzazione del ruolo dell'Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale; la cibersicurezza e l'innovazione tecnologica; il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; la valorizzazione e la formazione delle risorse umane.

 

In estrema sintesi, in relazione alla crescita e alla proiezione internazionale dell'Italia (primo asse) il Governo sottolinea la necessità di concentrare su una direzione generale le attività di carattere trasversale volte all'elaborazione delle linee fondamentali di politica estera. La struttura competente è stata individuata nella Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale le cui competenze vengono ampliate al fine di ricomprendere anche le attività più propriamente di studio e di programmazione delle questioni di politica estera e la coordinata elaborazione della posizione italiana nei focolai di crisi che di volta in volta si presentano nel contesto mutevole delle relazioni internazionali.

Con riferimento poi alla gestione sinergica degli strumenti di promozione economica nel contesto particolare della promozione del sistema Italia (secondo asse), a seguito dell'entrata in vigore del richiamato articolo 12 del decreto legge n. 104 del 2019 si è ravvisata la necessità di una maggiore integrazione tra promozione economica, culturale, scientifica e tecnologica attraverso l'accentramento delle relative competenze in un'unica struttura.

In relazione alla valorizzazione del ruolo dell'Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale (terzo asse), ad avviso del Governo la modifica della struttura dell'attuale Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali consentirà, alla nuova struttura di concentrare "maggiori risorse umane e materiali alla trattazione dei dossier relativi ad energia, ambiente e transizione ecologica, che hanno acquisito in ambito internazionale un rilievo sempre più centrale"

 

A tal riguardo, il Governo fa presente che l'attuale Direzione Generale diventerà la Direzione Generale per l'Africa, l'America latina, l'Asia e l'Oceania, con il trasferimento di alcune competenze in materia di partecipazione dell'Italia ai fora internazionali quali G7 e G20 alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale.

 

Per quanto attiene poi alla sicurezza cibernetica e all'innovazione tecnologica (quarto asse), le competenze assegnate alla nuova Direzione generale sono volte a garantire la piena sicurezza dell'intera rete diffusa in tutti i continenti, nel rispetto delle competenze assegnate dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

In relazione al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese (quinto asse), il Governo sottolinea, in particolare, la ristrutturazione di competenze nell'ambito della nuova Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie (ex Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie), con l'attribuzione a detta struttura delle competenze in materia di formazione italiana nel mondo e di enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana.

Da ultimo, per quanto attiene alla valorizzazione e formazione delle risorse umane (sesto asse) le modifiche proposte sono volte a rafforzare il tema della formazione del personale (la Direzione generale per le risorse e l'innovazione diventa dunque la Direzione generale per le risorse e la formazione) in linea con i più recenti orientamenti delineati in materia dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Risponde, invece, a criteri di economicità ed efficienza l'attribuzione delle competenze in materia di analisi statistica alla nuova Direzione generale per le risorse e la formazione

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2025

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Il comma 1 pone in essere una revisione dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con esclusione degli uffici di diretta collaborazione, che non subiscono modifiche.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 1, lettera d), del D.P.R. n. 95 del 2010, che regola gli aspetti generali dell'organizzazione del Ministero.

 

Il numero 1) provvede a cambiare la denominazione di sei direzioni generali, come riepilogato nella tabella che segue:

 

 

DENOMINAZIONE VIGENTE

DENOMINAZIONE PROPOSTA DALLO SCHEMA DI D.P.R.

Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza

Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali

Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania

Direzione generale per la promozione del sistema Paese

Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie

Direzione generale per le risorse e l'innovazione

Direzione generale per le risorse e la formazione

Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni

Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione

 

Inoltre, il numero 1):

  • sopprime la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
  • istituisce la Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica.

 

Il numero 2) consente espressamente di prevedere un solo posto di vicedirettore generale / direttore centrale in alcune direzioni generali (la formulazione del testo attualmente vigente prevede che "Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali/Direttori centrali", dunque al plurale). Inoltre, prevede che il vicario del direttore generale della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione sia il dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).

 

Si tratta dei due consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

 

La relazione illustrativa precisa attualmente le funzioni vicarie sono esercitate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 95/2010, dal vicedirettore generale / direttore centrale appartenente alla carriera diplomatica, che ha competenze in materia di informatica e di comunicazioni, competenze che saranno attribuite alla neoistituita (vedi numero 1)) Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica.

 

Il numero 3) dispone una modifica formale conseguente al cambio di denominazione di una Direzione generale disposta al numero 1).

 

Il numero 4) provvede all'abrogazione dei commi 2-bis e 4 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 95/2010, in conseguenza della soppressione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale e della creazione della Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica.

La relazione illustrativa precisa che tali modifiche non intaccano un assetto organizzativo interno ormai consolidato e rodato nella prassi gestionale, che, in virtù del progressivo aumento della complessità dei dossier internazionali e, soprattutto, della sempre maggiore trasversalità delle tematiche affrontate, ha superato la prospettiva della divisione tra Direzioni generali cosiddette "geografiche" e Direzioni generali cosiddette "tematiche" per focalizzarsi su un modello organizzativo che ripartisce le competenze sulla base della concreta realtà delle relazioni internazionali e dell'esercizio delle funzioni di competenza.

 

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 2 del D.P.R. n. 95 del 2010, che regola le competenze della Segreteria generale.

 

Il numero 1) reca una modifica di carattere formale relativa alle competenze del Segretario generale della Farnesina, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 2 del D.P.R. n. 95 del 2010 richiama il soppresso comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs 300/1999 (il comma 2 viene quindi sostituito con il comma 1, terzo periodo, del medesimo provvedimento, che fa riferimento alle funzioni di: coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento e relazione periodica al Ministro).

 

Il numero 2) (erroneamente citato come numero 1) nella relazione illustrativa) attribuisce al Vice Segretario generale vicario le funzioni di coordinamento dell'attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia. La relazione illustrativa osserva che tale attribuzione risulta coerente con l'importanza centrale che hanno assunto le competenze in materia economica del Ministero.

 

Il numero 3) (erroneamente citato come numero 2) nella relazione illustrativa) dispone che il Segretario generale è assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale (il "Direttore politico"), cui è conferito il titolo di Vice Segretario generale, quando le funzioni di coordinamento proprie del Segretario generale riguardano i profili di competenza del Direttore politico (il riferimento è all'articolo 5, comma2, del D.P.R. 95/2010, ovvero la "trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale").

La disposizione è volta – secondo la relazione illustrativa - ad adeguare il ruolo del Direttore politico del MAECI al ruolo che gli è conferito nei formati di concertazione a livello internazionale, da tempo cristallizzati nella prassi delle relazioni, anche nell'ambito del G7 e dell'Unione europea. Si tratta, innanzi tutto, del conferimento di un titolo ritenuto opportuno per elevare il profilo del Direttore politico del Ministero nella sua presentazione a livello internazionale. In secondo luogo, tale titolo è in linea con le accresciute funzioni della Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale nell'analisi e nella programmazione della politica estera nazionale, al fine di fornire alle autorità politiche competenti un insieme coerente e coordinato di opzioni di politica estera.

 

 

Il numero 4) (erroneamente citato come numero 3) nella relazione illustrativa) precisa due assi portanti dei nuovi compiti trasversali di coordinamento affidati alla Segreteria generale:

  • la semplificazione dei procedimenti del Ministero e, più in generale, del rapporto con i cittadini e le imprese,
  • la promozione dell'attività di comunicazione istituzionale (quest'ultima prima affidata alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale).

 

La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 3 del D.P.R. n. 95 del 2010, per chiarire che il Cerimoniale diplomatico della Repubblica non segue solo l'organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale, ma di tutti gli eventi di competenza del Ministero. Secondo la relazione illustrativa la modifica è più coerente con il mandato conferito al Cerimoniale diplomatico della Repubblica dalla legge n. 572 del 1950.

 

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 4 del D.P.R. n. 95 del 2010, per attribuire all'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero la competenza per le questioni relative alla trasparenza dell'attività amministrativa, prima attribuite alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.

La relazione illustrativa precisa che tale attribuzione all'Ispettorato generale è coerente con le attività da questo già curate in materia di prevenzione della corruzione e di sviluppo della cultura della legalità.

 

La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 5 del D.P.R. n. 95 del 2010 che definisce le competenze degli uffici di primo livello del Ministero denominati "direzioni generali".

 

I numeri 1) e 2) riguardano la Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale (regolata dai commi 1 e 2 del predetto articolo 5) che assume nuove competenze in materia di:

  • unitarietà del complesso dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali (compito di cui alla lettera 0a del comma 1 dell'articolo 5);
  • tempestiva ed efficace trattazione delle questioni politiche relative alle aree di crisi, ivi incluse quelle relative ad aree geografiche di competenza di altre direzioni generali del Ministero (compito di cui alla lettera e-sexies del comma 1 dell'articolo 5).

La relazione illustrativa precisa che non sussiste possibilità di confusione con le competenze in materia di tutela dei connazionali in particolari situazioni di emergenza all'estero svolte dall'Unità di crisi della Segreteria generale, dal momento che tale struttura non si occupa degli aspetti di politica estera delle crisi, ma dell'assistenza e della tutela dei cittadini italiani che si trovino in situazioni di emergenza all'estero e per i quali le ordinarie attività poste in essere dagli uffici consolari non sono sufficienti.

 

 

Quanto alle funzioni di "Direttore politico" del titolare della direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, la relazione illustrativa fa presente che tale figura, nella prassi internazionale, è prevista nelle amministrazioni degli affari esteri di molti Paesi partner dell'Italia come ad esempio il Regno Unito (Political Director at the Foreign, Commonwealth & Development Office) o la Germania (Politischer Direktor , titolo conferito al direttore generale della struttura dirigenziale generale con competenze analoghe alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza italiana). La locuzione "direttore politico", oltre ad essere usualmente utilizzata nelle riunioni a livello di alti funzionari (e di autorità politiche), a livello normativo è presente nell'ordina mento italiano fin dal 2007, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 257/2008 e poi ripresa, sia pure con l'attribuzione al titolare di una diversa struttura, fin dal testo originario dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 95/2010. Non si tratta quindi di un'espressione innovativa e, per le ragioni sopra esposte, non è né necessario né utile – sempre secondo la Relazione governativa - disporne la modifica.

 

Inoltre, la direzione generale assume una competenza sull'intero complesso di questioni inerenti ai processi G7 e G20 e non solo sugli aspetti politici e di sicurezza di detti processi.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, nel testo attualmente vigente, individua come compito della Direzione generale quello di seguire le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20. Lo schema di D.P.R. in esame espunge le parole "tematiche politiche e di sicurezza".

Infine, la direzione generale assume le competenze, già attribuite alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, in materia di ricerche e studi in materia di relazioni internazionali (compito di cui alla lettera e-bis del comma 1 dell'articolo 5), di promozione del dibattito pubblico (compito di cui alla lettera e-ter del comma 1 dell'articolo 5), di custodia dell'archivio storico e della biblioteca (compito di cui alla lettera e-quater del comma 1 dell'articolo 5), di promozione della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali (compito di cui alla lettera e-quinquies del comma 1 dell'articolo 5).

La relazione illustrativa precisa che tali competenze rientrano pienamente nell'alveo delle competenze attribuite ex lege al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 300/1999. Il riordino posto in essere dallo schema di decreto in esame mira ad aumentare la coerenza dell'azione generale del Ministero. Riconducendo tra le competenze della direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale sia le questioni attinenti ai processi G20 e G7 che la custodia dell'archivio storico e della biblioteca si è inteso, da un lato, concentrare in una sola direzione generale tutte quelle attività di carattere trasversale volte all'elaborazione delle possibili opzioni di politica estera dell'Italia e, dall'altro, ricondurre alle competenze della medesima direzione generale la gestione dell'archivio storico, in ragione dell'importanza che la conoscenza del passato riveste per l'attività diplomatica. Tali competenze sono associate fin dal 2010 alla trattazione delle questioni di analisi e programmazione: infatti la gestione dell'archivio storico e della biblioteca è infatti attualmente demandata alla stessa struttura di secondo livello che si occupa di analisi e programmazione delle attività di politica estera, ora inquadrata nella Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, e che, a seguito della riorganizzazione operata dal decreto in esame, verrà trasferita alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale.

 

 

 Il numero 3) apporta modifiche formali all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 95 del 2010, che regola le competenze della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, ora denominata Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania.

Oltre alla nuova denominazione, le modifiche apportate conseguono all'attribuzione alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale della trattazione del complesso delle questioni inerenti ai processi G7 e G20 e del compito di assicurare l'unitarietà dell'azione diplomatica in tutte le aree geografiche, con particolare riferimento alle aree di crisi.

Resta ferma l'attribuzione alla Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania delle competenze sulle tematiche trasversali dell'energia e dell'ambiente (lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 5).

La relazione illustrativa sottolinea che il trasferimento delle competenze in materia di partecipazione dell'Italia ai processi G7 e G20 alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale è teso a consentire alla nuova struttura di concentrare maggiori risorse umane e materiali nella trattazione dei dossier relativi ad energia, ambiente e transizione ecologica, che hanno acquisito in ambito internazionale un rilievo sempre più centrale. Inoltre negli ultimi anni, soprattutto nell'ambito della transizione energetica e degli impegni internazionali volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le aree del mondo di competenza della direzione generale, in particolare Asia e Africa ma anche America latina, hanno acquisito importanza crescente.

Infine, quanto alla nuova denominazione della Direzione generale, la relazione fa presente che si è ritenuto più opportuno fare riferimento, per brevità, all'America latina piuttosto che all'America centrale e meridionale, dal momento che non vi è possibilità di confusione di attribuzioni di competenze su Paesi, quali la Guyana, il Surinam e, il Belize, la Giamaica o gli Stati e taluni territori delle Antille, in ragione dell'espressa attribuzione alla direzione generale della competenza sull'America centrale e meridionale.

 

Il numero 4) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 95 del 2010, relativo alla Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale, le cui competenze restano sostanzialmente invariate.

 

I numeri 5) e 6) modificano l'articolo 5, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 95 del 2010. Alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ora denominata Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, sono attribuite le competenze – attualmente in capo alla sopprimenda Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale - in materia di:

  • promozione dell'italofonia e della cultura italiana all'estero, ivi inclusa la gestione degli istituti italiani di cultura (compito di cui alla lettera e-quater dell'articolo 5, comma 5);
  • borse di studio e programmi di scambio scolastici ed accademici cultura (compito di cui alla lettera e-ter dell'articolo 5, comma 5);
  • questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali cultura (compito di cui alla lettera e-quinqiues dell'articolo 5, comma 5).

La relazione illustrativa ricorda che, prima dell'istituzione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale (avvenuta con il D.P.R. n. 211/2021), le competenze in materia di promozione economica e di promozione culturale erano già accentrate nell'unica Direzione generale per la promozione del sistema Paese.

 

Il numero 7) modifica l'articolo 5, comma 7, relativamente alla Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie. A tale struttura vengono attribuite competenze in materia di formazione italiana nel mondo e di enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana cultura (compito di cui alla lettera d-ter dell'articolo 5, comma 7). Tali attività, secondo la relazione illustrativa, collegate sia con le politiche e i servizi a favore degli italiani nel mondo sia con le nuove politiche migratorie che assegnano una rilevanza centrale alla formazione all'estero di lavoratori stranieri destinati ad essere impiegati nel mercato del lavoro italiano.

 

Il numero 8) sostituisce il comma 8-ter dell'articolo 5 del D.P.R. n. 95 del 2010, per introdurre le competenze della nuova Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica.

Nell'ambito del perimetro di competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali e nel rispetto dei meccanismi di raccordo e coordinamento previsti sia dalla normativa UE che da quella nazionale, tale Direzione generale assicurerà la trattazione

  • delle questioni inerenti alle politiche internazionali di sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per attività di disinformazione cultura (compito di cui alla lettera a) del comma 8-ter),
  • delle questioni, prima attribuite alla Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, relative all'innovazione tecnologica, all'utilizzo delle tecnologie informatiche, all'intelligenza artificiale, alla sicurezza cibernetica e alle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni.

L'analisi tecnico-normativa ribadisce che tutte le competenze previste nell'ambito di questo schema di Regolamento rientrano tra quelle attribuite dalla legge al MAECI. Non sono infatti modificate le disposizioni di rango legislativo che prevedono le competenze e le forme di coordinamento tra il MAECI, la Presidenza del Consiglio e le altre Amministrazioni dello Stato, in particolare per quanto riguarda le strategie di politica commerciale e promozionale con l'estero e le tematiche afferenti la cybersicurezza.

 

Il numero 9) novella il comma 9 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 95 del 2010, attribuendo alla Direzione generale per le risorse e la formazione la competenza in materia di statistica (compito di cui alla lettera d-bis del comma 9) proveniente dalla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale) e dando maggiore evidenza alle politiche per il personale volte all'inclusione (compito di cui alla lettera f) del comma 9).

 

Il numero 10) apporta modifiche di coordinamento al comma 10 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 95 del 2010, volte ad aggiornar e la disposizione alle nuove denominazioni e ad adattare le competenze della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione in conseguenza della creazione della nuova Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e le comunicazioni e dell'attribuzione alla medesima di competenze prima svolte dalla Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

 

La relazione illustrativa, riferendosi alle due direzioni generali per le risorse e la formazione e per l'amministrazione ed il patrimonio, di cui ai numeri 9) e 10), fa presente che si è scelto di preservare l'impostazione, ormai consolidata a partire dalla riorganizzazione attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 (articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 11) e 12), di suddividere le competenze in materia di gestione delle risorse umane da quelle in materia di beni immobiliari e gestione degli affari amministrativi. La ratio di tale impostazione risiede nella complessità delle questioni connesse alla gestione di una rete periferica diffusa su tutto il pianeta (con la gestione diretta del relativo patrimonio immobiliare) e della molteplicità di regimi giuridici del personale dipendente dal Ministero (che, accanto al personale dirigenziale e non dirigenziale del Comparto delle funzioni centrali, comprende non solo il personale del ruolo speciale della carriera diplomatica, ma anche il personale a contratto, i cui regimi differiscono a seconda del Paese). Ciò ha palesato fin dal 1999 l'assoluta inadeguatezza di una gestione centralizzata da parte di un unico centro di responsabilità di una mole sempre crescente di competenze non omogenee. Infine, la relazione ricorda che la separazione in due direzioni generali della gestione del personale da quella delle risorse strumentali ricorre anche in altri Ministeri ed altri

 

 La lettera f) apporta una modifica all'articolo 7, volta a precisare meglio l'identificazione di un membro del Consiglio di amministrazione del Ministero (in particolare il Vice Segretario generale) e aggiorna la disposizione alle nuove denominazioni.

 

La lettera g) modifica l'articolo 9-bis del D.P.R. n. 95 del 2010, relativo agli incarichi attribuibili ai dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica.

Oltre all'adeguamento delle denominazioni delle Direzioni generali, si segnala che i dirigenti dell'area della promozione culturale potranno essere assegnati, quando sono in servizio presso l'amministrazione centrale, alla Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni (che assume competenze primarie in materia di promozione culturale) o alla Direzione generale per i servizi agli italiani all'estero e le politiche migratorie (in conseguenza dell'attribuzione a detta struttura delle competenze in materia di sistema della formazione italiana nel mondo).

 

La lettera h) sostituisce la tabella 1 allegata al D.P.R. n. 95 del 2010, recante la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adeguandola alle modifiche intervenute con il PIAO 2024- 2026 e con la legge di bilancio per il 2025.

La relazione tecnica riporta, a pag. 7, una tabella di adeguamento della dotazione organica.

Più in dettaglio, la tabella 1 è modificata adeguando la colonna recante la dotazione organica vigente dal 1° ottobre 2024 a:

  • la rimodulazione effettuata nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale 2024- 2026 e cioè:

- istituzione dell'area delle elevate professionalità pari a 35 unità;

- incremento di 54 unità dell'area dei funzionari (che passano quindi da 1.893 a 1.947 unità);

- riduzione di 146 unità dell'area degli assistenti (che passano quindi da 2.211 a 2.065 unità);

- riduzione di 3 unità dell'area degli operatori (che passano quindi da 19 a 16 unità);

  • quanto disposto con l'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a decorrere dal 1° gennaio 2025, mediante:

 - riduzione di 15 unità di segretario di legazione (che passano quindi da 521 a 506 unità);

- ulteriore riduzione di 50 unità dell'area degli assistenti (che passano quindi da 2.065 a 2.015 unità);

- ulteriore riduzione di 2 unità dell'area degli operatori (che passano quindi da 16 a 14 unità).

Infine, per adeguare la dotazione organica all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 145/2024, che incrementa la dotazione organica dell'area degli assistenti di 200 unità a decorrere dal 1° ottobre 2025, la tabella di cui all'allegato 1 riporta una seconda colonna, nella quale la dotazione organica dell'area degli assistenti è incrementata, con effetto dal 1° ottobre 2025, da 2.015 a 2.215 unità.

 

Il comma 2 prevede che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che ridefinisce le strutture di secondo livello del Ministero in conseguenza della riorganizzazione disposta dal D.P.R. in esame, continuano ad operare le strutture dirigenziali preesistenti.

L'Analisi tecnico-normativa precisa che il regime transitorio previsto da tale disposizione assicura la continuità delle funzioni fino all'adozione del decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. In coerenza con i precedenti regolamenti di riorganizzazione del MAECI, non viene modificato il termine di 120 giorni previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

 

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame hanno natura ordinamentale o sono diretta applicazione di previsioni normative di rango primario e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La stessa relazione precisa inoltre che la riorganizzazione lascia invariato il numero totale di uffici di primo e di secondo livello, stabilito rispettivamente dai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 95 del 2010. In particolare,

  • nel modificare il comma 1, lo schema in esame non altera il numero complessivo di 13 strutture di primo livello;
  • il comma 5, che determina il numero massimo di strutture di secondo livello (110 in totale), non viene modificato.

Non è inoltre modificato nemmeno il numero di vicedirettori generali/direttori centrali, fissato in 22 dal comma 2 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 95 del 2010.

 

Si segnala, infine, che la relazione tecnica riporta:

  • una tabella che associa a ciascun centro di responsabilità amministrativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come risultante dallo schema di regolamento in esame, le missioni e i programmi del bilancio dello Stato;
  • una tabella di confluenza che definisce la ripartizione nella nuova struttura amministrativa degli stanziamenti di bilancio di ciascun capitolo e piano gestionale interessato alla riorganizzazione.
ultimo aggiornamento: 21 luglio 2025

Si ricorda che l'articolo 12 dell'A.C. 2393 mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A tal fine il comma 1 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Lo stesso comma 1 contiene anche i principi e criteri direttivi della delega, che sono i seguenti:

 

a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative;

b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;

c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 3 prevede che il governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta).

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 Si ricorda che tale norma prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

ultimo aggiornamento: 21 luglio 2025
 
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