tema 26 febbraio 2026
Studi - Affari esteri
Le leggi di ratifica dei Trattati internazionali nella XIX Legislatura

Nella legislatura in corso la Commissione III della Camera dei deputati ha esaminato più di 70 ratifiche, di cui oltre l'80 per cento sono già divenute legge. Solo in un caso il disegno di legge di ratifica è stato respinto (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 - A.C. 712A.C. 722).

La maggior parte delle ratifiche esaminate hanno iniziativa governativa e riguardano un ampio novero di settori di intervento che comprende i trasporti, la cultura, la giustizia, il sociale, la difesa, il fisco, il lavoro la materia migratoria, la protezione di investimenti, la proprietà industriale, l'ambiente, l'agricoltura, la ricostruzione ed altri settori.

 Si tratta nella maggior parte dei casi di Accordi di recente conclusione (successiva al 2021) o nel decennio precedente. In meno di dieci casi gli accordi sono stati conclusi prima del 2010.

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Nell'ordinamento italiano il quadro normativo sulla stipulazione dei trattati risulta dall'art. 80 e dall'art. 87, c. 8, della Costituzione.  L'art. 87 stabilisce che il Presidente della Repubblica «ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Parlamento»; l'art. 80 a sua volta dispone: «le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

 

È opportuno precisare  che l'espressione «trattati internazionali» va intesa nel senso più ampio come inclusiva di qualsiasi accordo tra Stati diretto a disciplinare i reciproci rapporti, quale che sia la sua denominazione nella prassi diplomatica: convenzione, accordo, protocollo, atto, statuto, dichiarazione, patto, carta ecc.

 

Va, inoltre, rilevato che il nostro ordinamento si conforma, giusto l'art. 10, c. 1 della Costituzione, al diritto internazionale generale e pertanto anche alla norma consuetudinaria che prevede la libertà di forma per la conclusione degli accordi internazionali. Dalla norma sopra menzionata e dagli artt. 80 e 87 della Costituzione, si ricava che dal punto di vista dell'ordinamento italiano i trattati possono essere distinti in tre categorie, a seconda del modo di conclusione (che è libero nell'ordinamento internazionale, ma può essere normativamente predeterminato dal diritto interno):

(a) la prima è data dai trattati che rientrano nell'art. 80 e per i quali è necessaria l'autorizzazione del Parlamento e la ratifica da parte del Capo dello Stato;

(b) la seconda categoria è data da quei trattati per i quali è richiesta solo la ratifica da parte del Capo dello Stato, senza quindi che sia necessaria l'autorizzazione preventiva delle Camere;

(c) la terza categoria è riconducibile a quei trattati che vengono conclusi in modo diverso dalla ratifica, con la sola sottoscrizione o accettazione da parte di organi dell'esecutivo (c.d. accordi in forma semplificata).

 

Tal e conclusione è confermata dalla legislazione ordinaria, ove si osservi che la legge 11.12.1984 n. 839, ‘Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana',  prevede che siano pubblicati nel loro testo integrale gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, "ivi compresi quelli in forma semplificata" e che non sono già pubblicati in quanto oggetto di una legge di autorizzazione alla ratifica o di esecuzione ovvero di un decreto contenente misure di esecuzione (art. 1, lett. f).
Tale atto legislativo svolge pertanto una duplice funzione: da un lato, riconosce esplicitamente la figura dell'accordo in forma semplificata; dall'altro, afferma un generale principio di pubblicità degli impegni internazionali assunti dall'Italia. Quanto alla modalità con cui dar seguito a tale principio, l'art. 4 della stessa legge prevede che il Servizio del contenzioso diplomatico trasmette «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni esterne, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi o altri atti comunque denominati» per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026

A fine febbraio 2026 la Commissione III della Camera dei deputati ha esaminato più di 70 ratifiche, di cui oltre l'80 per cento sono già divenute legge. Le altre sono ancora in corso d'esame presso il Parlamento e solo in un caso il disegno di legge di ratifica è stato respinto (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 - A.C. 712, A.C. 722).

La maggior parte delle ratifiche esaminate hanno iniziativa governativa. Il 16,7 per cento sono di iniziativa parlamentare.

Le ratifiche corrispondono ad un ampio novero di settori di intervento, fra cui si possono ricordare:

  • il settore dei trasporti;
  • la cultura (ratifiche di cooperazione culturale, di coproduzione cinematografica, di collaborazione radiotelevisiva);
  • il settore della giustizia (tra cui alcune ratifiche riguardanti la cooperazione di polizia);
  • la sicurezza sociale e il terzo settore;
  • il settore della difesa;
  • gli accordi di partenariato;
  • il settore fiscale (in particolare ratifiche riguardanti le doppie imposizioni);
  • il lavoro.

Tra gli altri settori di intervento toccati si ricordano la materia migratoria, la protezione di investimenti, la proprietà industriale, l'ambiente, l'agricoltura, la ricostruzione.

 

Con riferimento alla data di conclusione degli accordi oggetto dei disegni di legge di ratifica esaminati, si rileva che tre di essi hanno data antecedente al 2000, sei sono stati conclusi fra il 2000 e il 2010, ventiquattro fra il 2011 e il 2020 e quarantuno dal 2021 ad oggi (dati a fine febbraio 2026).

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ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026