La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma Cost, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art.144 del D.Lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Per il diritto dell'UE, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della Direttiva servizi 2006/123/UE (cd. direttiva Bolkenstein) e del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), articolo 49, sulla libertà di stabilimento e articolo 57, sulla definizione di servizi. Sulla disciplina italiana (e anche sulle discipline di vari altri Stati membri), la Commissione UE, per diversi anni, ha espresso i suoi rilievi, evidenziando problemi di incompatibilità con l'articolo 12 della citata direttiva e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'articolo 49 e 57 del TFUE
Nel corso dell'attuale legislatura, la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è stata dunque considerevolmente riformata, dapprima dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 833) e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, in L. n. 12/2019), e, da ultimo dalla Legge sulla concorrenza 2021, Legge n. 118/2022.
Appare peraltro opportuno ricordare che con il decreto-legge n. 21/2022 , nell'ambito della disciplina della cd. "golden power", si mette a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di notifica anche degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, in diversi settori strategici quali l'energia, tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente. All'interno dei beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, rientrano anche le concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro novanta giorni dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) – l'individuazione dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara.