La riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea (cd. riforma della governance economica europea) è entrata in vigore il 30 aprile 2024 con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento (UE) 2024/1263 (cd. "braccio preventivo" che reca le disposizioni generali e le procedure), il regolamento (UE) 2024/1264 (cd. "braccio correttivo" che disciplina il monitoraggio e le sanzioni) e la direttiva (UE) 2024/1265 (che disciplina le tipologie di dati che ciascuno Stato deve raccogliere e pubblicare). In linea con le finalità delle finanze pubbliche sane, sostenibili e responsabili, la nuova governance riforma il precedente Patto di stabilità e crescita, pur mantenendo i medesimi obiettivi di ridurre il rapporto debito/PIL di un punto percentuale in media ogni anno per i Paesi con un debito superiore al 90% del PIL e di contenere il rapporto deficit/PIL sotto il 3% annuo. Le nuove regole, infatti, incentrano il monitoraggio e il coordinamento sul medio termine, passando da un orizzonte annuale a un orizzonte di legislatura, e rafforzano la titolarità nazionale nell'individuazione, da parte dei singoli Stati e mediante confronto con la Commissione europea, di obiettivi di bilancio calibrati sulle specificità del contesto dei singoli Paesi. Nel dettaglio, gli Stati membri dovranno rispettare la traiettoria di "spesa netta", individuata in termini di tasso percentuale di variazione, rispetto all'anno precedente, della "spesa primaria netta finanziata a livello nazionale" nominale. La riforma prevede inoltre che tutti gli Stati membri dell'UE predispongano due nuovi documenti. Il primo è il Piano strutturale di bilancio: si tratta di un documento unico di programmazione economica pluriennale, di durata pari a una legislatura (5 anni per l'Italia) che stabilisce, in accordo con le istituzioni europee, il livello massimo di spesa pubblica annuale dello Stato per ciascuno degli anni del Piano e un programma di riforme e investimenti da conseguire nel medesimo periodo. Conclusa la fase della programmazione, l'attuazione del Piano è monitorata mediante un secondo documento, la Relazione annuale sui progressi compiuti, da presentare annualmente alle istituzioni europee entro aprile e riferita all'esercizio di bilancio dell'anno precedente. L'unico documento programmatorio è dunque il Piano strutturale di bilancio: la Relazione è invece un documento annuale di consuntivo. La riforma modifica anche la procedura per debito e deficit eccessivi: essa viene mantenuta per gli Stati che presentano un deficit annuale superiore al 3% del PIL, mentre si prevede che non sia più attivata per gli Stati che, pur presentando un rapporto debito/PIL elevato (superiore al 60%), abbiano un rapporto deficit/PIL inferiore al 3% e rispettino la prefissata traiettoria di spesa netta. Inoltre, la riforma istituisce due clausole che consentono la sospensione temporanea delle regole in circostanze eccezionali, e quindi permettono deviazioni temporanee dal percorso della spesa netta, a condizione che non sia compromessa la sostenibilità di bilancio a medio termine: una clausola generale (art. 25 del regolamento) e una nazionale (art. 26).