Nel corso della XVIII e della corrente legislatura sono state adottate numerose misure dedicate agli studenti del comparto universitario e dell'istruzione superiore, anche alla luce degli interventi delineati nel PNRR, orientati sia alla internazionalizzazione, sia al rafforzamento del collegamento col mondo del lavoro. Particolare importanza ha rivestito la riforma degli ITS e l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore.
Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e gli alloggi per gli studenti universitari
In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 104/2013-L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:
Negli ultimi anni, si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di € 70 mln annui dal 2021.
In precedenza, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, comma 4) aveva incrementato il Fondo per il 2020, di ulteriori € 40 mln, che si erano sommati all'incremento, per lo stesso anno, di € 31 mln previsto dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 265)
Il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di competenza di € 149,2 mln per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 mln per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3%.
Si ricorda che al Fondo è destinato anche, in base al D.L. 104/2013 (L. 128/2013: art. 2), il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, comma 1, d.lgs. 159/2011).
Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, comma 2) ha previsto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome, le università, e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e potevano considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.
Successivamente, il decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l'articolo in commento opera su due versanti:
i) sostituisce l'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);
ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR (art. 39).
Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, comma 299) ha modificato la disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con l'obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati.
Si segnala, poi, che il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021 ha provveduto al "Riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - Anno 2021".
Inoltre, la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (Investimento 1.7 della Missione 4, componente 1) (art. 1, comma 566).
La medesima legge di bilancio 2023 incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati, vittime (o figli di vittime) di determinati reati (art. 1, comma 571). Prevede poi che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze: l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali e totali; l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi; la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (art. 1, comma 579). Incrementa inoltre di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. La finalità è di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, con la prescrizione di avvalersi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post lauream universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva (art. 1, comma 584). Incrementa infine di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Viene quindi incrementato corrispondentemente il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario a decorrere dal 2023 (art. 1, comma 588).
Successivamente, il decreto-legge n. 13 del 2023 (legge n. 41 del 2023), prevede, all'art. 28, al comma 1, che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Nello specifico, la disposizione in commento prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il comma 1-bis, poi, introduce il nuovo art. 1-ter nella L. 338/2000, prescrivendo un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse di cui all'articolo 1-bis della medesima L. 338/2000 (rubricato "Nuovo housing universitario").
Inoltre, il decreto-legge n. 145 del 2023 (legge n. 191 del 2023) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Si consente, poi, il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento (con le procedure di cui al citato art. 1-bis, della legge n. 338 del 2000) ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari (art. 11).
Si segnala altresì il decreto-legge n. 131 del 2023 (legge n. 169 del 2023) che ha incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 di euro 7.429.667 per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023 (art. 2, commi 5 e 6).
Successivamente, il decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56 del 2024), relativo all'attuazione del PNRR, ha previsto le seguenti misure:
- dispone, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR (Riforma 1.7) relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali (art. 5);
- modifica la legge n. 338 del 2000 (in particolare, sopprimendo all'art. 1-bis della predetta legge, la quantificazione di 660 milioni di euro delle risorse previste, da quella legge, per la suddetta Riforma 1.7) e l'art. 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 (legge n. 41 del 2023), al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Inoltre integra l'art. 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della citata Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede (art. 17);
- reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell'ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR. Cio avviene con talune modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, ed in particolare all'art. 14 di tale legge, in materia di disciplina del riconoscimento dei crediti formativi. Inoltre, si modifica il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (legge n. 79 del 2022) recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare l'articolo 14 di tale decreto, in materia di università e ricerca. Infine, si recano misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità". L'obiettivo specifico è quello di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca (art. 18, commi 1-3);
- consente a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Il comma 3-ter del medesimo articolo, anch'esso inserito nel corso dell'esame in sede referente, posticipa il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente (art. 18, commi 3-bis-3-ter);
- prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti. I dati in questione sono acquisiti dal Ministero nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2003 (legge n. 170 del 2003) (art. 20, comma 2).
Il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024), poi:
- istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi (art. 15-bis). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 1604 del 27 settembre 2024;
- modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi del suddetto art. 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione (art. 16);
- incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio (art. 16-bis).
Si segnalano, inoltre, il decreto direttoriale n. 317 del 14 marzo 2024, recante "Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore", il decreto direttoriale n. 318 del 14 marzo 2024, recante "Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio" e il decreto ministeriale n. 1420 del 4 settembre 2024, recante "Determinazione dei fabbisogni finanziari delle regioni e definizione dei criteri di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio per gli anni 2024 e 2025".
Successivamente, il decreto-legge n. 113 del 2024 (legge n. 143 del 2024) autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024, per i collegi di merito accreditati. Si stabilisce quindi che possono accedere al predetto contribuito solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui sopra per l'accesso al contributo.
Da ultimo, il decreto-legge n. 160 del 2024 reca disposizioni tese a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (oltre che taluni beni immobili dello Stato) possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. Estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari agli interventi volti a destinare i beni immobili dello Stato e quelli confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari per i quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenza del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico (art. 6).
Il medesimo decreto-legge autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano (art. 7).
Per un approfondimento sulle iniziative statali in tema di diritto allo studio universitario, si rinvia all' apposita sezione web del sito del Ministero dell'università e della ricerca.
Le novità in materia di contribuzione studentesca e ulteriori disposizioni in materia di università (edilizia universitaria etc.) e istituzioni AFAM
Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, comma 3) e la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 518) hanno consentito di ampliare progressivamente le previsioni originariamente recate dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, comma 252-266) relative all'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Al contempo, sono state modificate alcune di quelle relative all'esonero parziale, allo scopo comune di ampliare il numero degli studenti beneficiari.
Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, comma 3) ha incrementato, per il 2020, di € 165 mln il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), e di € 8 mln il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, per l'a.a. 2020/2021, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 20.000.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 518) ha stabilizzato, allo scopo sopra indicato, dal 2021, l'incremento di € 165 mln annui del FFO, e di € 8 mln annui del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, sempre demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'a.a. 2021/2022, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000.
Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, comma 298) ha incrementato di 2 milioni per il 2022 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.
Il comma 300 dell'art. 1 della citata L. di bilancio 2022 ha inoltre incrementato di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi di merito accreditati nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti, incentivando la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. La medesima legge di bilancio 2022, infine, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per la diffusione della cultura della legalità: tale Fondo, con una dotazione di € 1 mln per il 2022, è destinato alle università statali italiane allo scopo di "favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza" (art. 1, commi 774-778).
Si segnalano, poi, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 298 del 22 marzo 2022 recante "Costituzione del Consiglio nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" e il decreto ministeriale 10 dicembre 2021, recante "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi".
Successivamente, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.
Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021 (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.
Successivamente, il decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti-ter, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ha istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro (art. 25).
Si segnala inoltre che la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali (di cui all'art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021) (art. 1, comma 580). In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 1224 dell'11 settembre 2023, recante "Disciplina del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede" e, successivamente, il decreto direttoriale n. 2347 del 27 dicembre 2023, recante "Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali - Anno 2023" e il decreto direttoriale n. 101 del 29 gennaio 2024, recante "Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali - E.F. 2023".
Inoltre, il decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto proroga termini (legge n. 14 del 2023) differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria (art. 6, comma 2). Inoltre, prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023 (art. 6, comma 8-ter).
In seguito, il decreto-legge n. 215 del 2023, anch'esso proroga termini, differisce (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria. A tal fine, esso novella l'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) (art. 6, comma 2).
Successivamente, il decreto-legge n. 61 del 2023 (legge n. 100 del 2023) adottato in seguito all'alluvione dei territori dell'Emilia-Romagna di maggio 2023, ha previsto la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attività didattiche ed esami (di profitto e di laurea) - per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 - con modalità a distanza. Ha previsto inoltre che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti universitarie e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio. Si è istituito poi un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca. Analogamente, si è istituito un Fondo di 2 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti delle istituzioni AFAM. Si è inoltre incrementata la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 per determinate finalità ivi indicate. Si è istituito altresì, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato, al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM, residente o domiciliato nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori. Si è precisato, infine, che i contributi e le provvidenze erogate non rappresentano reddito da lavoro dipendente, e non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
Inoltre, è stato adottato il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, recante "Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023"
Successivamente, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo "campus Nord" del Politecnico di Milano (art. 1, comma 286). Essa, inoltre, al comma 277 del medesimo art. 1, autorizza la spesa complessiva di 210.265.400 euro per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V alla legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di università e ricerca vengono in rilievo quelli relativi al Campus Università Milano e al Progetto Bandiera @Erzelli.
Inoltre, il decreto-legge n. 89 del 2024 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 destinati al completamento, da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria, degli interventi presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (art. 9, comma 1, lettera a)).
Si segnala, poi, il decreto ministeriale n. 729 del 14 maggio 2024, recante "Edilizia universitaria. Attuazione del D.M. 1274 del 10 dicembre 2021. Approvazione della graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. e)".
Successivamente, il decreto-legge n. 60 del 2024 (legge n. 95 del 2024), cosiddetto Coesione, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), al fine di dare attuazione - a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio - alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) (art. 15).
Lo stesso decreto-legge ha disposto che le Università che, a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore di tale articolo (avvenuta il 7 luglio 2024), accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata. A tali accordi possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. La disposizione è finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali (art. 15-bis).
Inoltre, il medesimo decreto-legge ha disposto circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (l'obiettivo di tale intervento - secondo quanto definito nell'Allegato 1 al D.M. 15 luglio del 2021 - è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientati alla creazione di almeno 4 Ecosistemi dell'Innovazione). Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto, che deve essere emanato entro il 7 luglio 2024 (art. 30).
Infine, lo stesso decreto-legge n. 60 del 2024 ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (avvenuta l'8 maggio 2024), un Piano di azione denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno» (art. 31).
Da ultimo, il decreto-legge n. 89 del 2024 (legge n. 120 del 2024) ha destinato 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027 per il completamento, da parte dell'Università degli studi di Genova, della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (art. 9).
Erasmus+ e Fondo per l'Erasmus italiano
A livello di Unione europea, si segnala che la Commissione Cultura (VII) della Camera ha esaminato, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, la proposta di regolamento istitutiva del programma Erasmus-plus (COM(2018)367) per gli anni 2021-2027, adottando il 19 settembre 2018 un documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni. La proposta, approvata il 20 maggio 2021 (Regolamento (UE) 2021/817), prevede finanziamenti più ampi rispetto al passato (24,5 mld di euro).
Come i programmi precedenti, il nuovo programma Erasmus è volto a sostenere l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo. Mira altresì a contribuire alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione.
Da ultimo, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni (art. 1, commi 312-314). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 548 del 28 marzo 2024, recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano".
Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Si ricorda preliminarmente che la L. 508/1999 (art. 2) ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
Qui il sito dedicato alle Istituzioni AFAM del MUR.
Organizzazione delle Istituzioni AFAM
Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, comma 2-bis ha previsto che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, di cui al DPR 132/2003, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati devono essere stabiliti con decreto interministeriale.
Successivamente, il D.L. 77/2021 (L. 108/2021: art. 64-bis, comma 7) ha disposto che gli organi delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, previa diffida, nei seguenti casi:
Alla rimozione degli organi – nonché alla nomina di un commissario – si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
La L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, comma 304) è inoltre intervenuta sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.
Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 295 del 5 febbraio 2024, recante "Rideterminazione dei compensi degli Organi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica".
I corsi di studio e i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM
In base alla L. 508/1999 (art. 2, comma 5), le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento (definiti anche master: art. 3, comma 7, DPR 212/2005). Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e - a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 80/2021 (L. 106/2021: art. 3, comma 10) - di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.
In argomento, il D.L. 77/2021 (L. 108/2021):
A sua volta, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, comma 3-bis) ha previsto l'equipollenza, anche ai fini concorsuali, dei diplomi di specializzazione in musicoterapia, ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali autorizzati dall'allora MIUR, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
Inoltre, il decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023) differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica all'esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la L. 508/1999, sono riconosciuti come equipollenti – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello (art. 6, comma 4-bis).
Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 778 del 12 giugno 2024, recante "Approvazione delle Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".
Finanziamenti per le Istituzioni AFAM
Il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce annualmente al sostegno finanziario delle Istituzioni AFAM, attraverso contributi per il funzionamento amministrativo e didattico, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, le risorse per le supplenze e per le collaborazioni didattiche, le risorse per l'acquisto di attrezzature e investimenti in conto capitale per l'edilizia.
Le risorse sono allocate nel Programma 2.2 "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MUR. Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato del 2022-2024 sono iscritte risorse, in tale programma, di € 571,3 mln per il 2022, € 566,3 mln per il 2023 e di € 562 mln per il 2024.
Al riguardo, negli ultimi anni vi sono stati interventi volti a incrementarle.
In particolare, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 542) ha disposto l'incremento di tali risorse di € 1 mln annui dal 2021, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Inoltre, ha previsto l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato
In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 282) aveva incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA (non si è fatto, in tal caso, riferimento anche agli studenti con invalidità superiore al 66%).
Ancor prima, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2019: art. 1, comma 742) ha incrementato le risorse di € 0,5 mln annui dal 2019 per le medesime finalità previste dalla L. di bilancio 2021.
Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 518), ha incrementato le medesime risorse di € 8 mln annui dal 2021 al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Si è trattato esattamente dell'incremento previsto per il 2020 dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: 236, comma 3).
In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 283) aveva previsto un incremento di € 10 milioni annui dal 2020, finalizzato a consentire il rimborso alle istituzioni AFAM del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.
Inoltre, altri stanziamenti specifici sono stati previsti nella XVIII legislatura. In particolare:
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. n. 234/2021, art. 1, comma 535) ha novellato la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), rinviando ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), la determinazione dei predetti riconoscimenti economici e riformando il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.
Da ultimo, l'art. 5-bis del decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) incrementa di € 3.060.000 annui a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a suo tempo disposta, e oggetto di varie rideterminazioni legislative, nelle more del processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, destina al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste risorse pari a € 400.000, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sopra indicata, come risultante a seguito dell'ultima rideterminazione disposta nel 2017, in quanto detto istituto, come si evince dalla relazione illustrativa, non ha presentato istanza di statizzazione. Il comma 3 destina una quota pari ad € 3.020.790 nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni, stanziate per il 2023, alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per il 2022 e il 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le suddette risorse (di € 3.060.000 annui a decorrere dal 2023) relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni, sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni.
Dotazioni organiche, reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 890, primo periodo) ha differito l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (DPR 143/2019) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) all'a.a. 2022/2023.
Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021:
Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, comma 308) ha innalzato da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione di detto Fondo con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il processo di statizzazione.
Precedentemente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, commi 1 e 2), oltre a prorogare anch'esso (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
Oltre a quanto già detto, il D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che:
Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2022 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto le seguenti misure:
Riguardo il personale delle istituzioni AFAM, la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, comma 309) ha autorizzato la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la sua valorizzazione.
Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l'art. 1, commi 284 e 285, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). In particolare, l'art. 1, comma 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le I istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. L'art. 1, comma 285, come novellato dall'art. 1, comma 894, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ha disposto, come già detto, che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
Successivamente, il decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023) ha esteso dall'a.a. 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143" (art. 6, comma 3).
Proroga inoltre (dall'a.a. 2023/2024), alla lettera a), all'a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento (art. 6, comma 4).
Consente altresì alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni (art. 6,comma 4-ter).
Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:
- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;
- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;
- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in base all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), della disposizione recata dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Successivamente, il decreto-legge n. 13 del 2023 (legge n. 41 del 2023), ha inserito, tra i princìpi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (L. n. 508/1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo (art. 26, comma 9-bis).
In seguito, è stato adottato il DPCM 19 giugno 2023, recante "Autorizzazione al Ministero dell'universita' e della ricerca per le esigenze delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), all'assunzione a tempo indeterminato di duecentodiciannove unita' di personale docente e complessive centootto unita' di personale tecnico-amministrativo per l'anno accademico 2023-2024".
Inoltre, il decreto-legge n. 215 del 2023, cosiddetto proroga termini, ha previsto le seguenti misure:
- si estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143". A tal fine, la disposizione in esame novella l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) (art. 6, comma 6);
- si proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. Si differisce poi (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento. A tal fine, la disposizione in commento novella l'art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) (art. 6, comma 7);
- si consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni (art. 6, comma 8).
Da ultimo, sono stati adottati il DPR 24 aprile 2024, n. 82, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212", e il DPR 24 aprile 2024, n. 83, recante "Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".
Il processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali
Il D.L. 50/2017 ( L. 96/2017: art. 22-bis) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 887) ha modificato la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni previsto dal D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22-bis). In particolare, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della L. 96/2017), anche con contratto di lavoro flessibile, ha stabilito che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione). Al riguardo, si ricorda, infatti, che il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, comma 2- ter) aveva fissato al 31 dicembre 2021 la conclusione del processo di statizzazione, disponendo anche che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguardava il personale in servizio presso le istituzioni AFAM alla medesima data (e non più alla data di entrata in vigore della L. 96/2017).
Per effetto di quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, dunque, non è più previsto il termine per la conclusione del processo di statizzazione.
In precedenza, il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 5-bis) aveva incrementato di € 4 mln le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle stesse Istituzioni, per un totale, dunque, di € 32,5 mln. In particolare, tali risorse aggiuntive sono state destinate a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali – che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero farsi carico delle stesse situazioni debitorie - fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.
A conclusione del processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, sono stati adottati una serie di decreti ministeriali, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2 del citato DL 50/2017, tra cui, da ultimo: DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Franco Vittadini» di Pavia"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giacomo Puccini» di Gallarate", DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giovanni Paisiello» di Taranto"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Verona in Verona"; DM 14 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Ligustica» di Genova"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Achille Peri e Claudio Merulo» di Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Caltanissetta"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale «Pietro Vannucci» di Perugia"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Orazio Vecchi - Antonio Tonelli» di Modena"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «P.I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Catania"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Arturo Toscanini» di Ribera"; DM 13 ottobre 2022, recante "Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Claudio Monteverdi» di Cremona".
Si ricorda, poi, che il decreto-legge n. 69 del 2023 (legge n. 103 del 2023) ha esteso al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Si prevede inoltre che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Si consente infine alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, "procedure di reclutamento straordinarie", distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare (art. 11).
Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 1471 del 27 ottobre 2023, recante "Riparto dei fondi destinati all'ampliamento dell'organico delle Istituzioni AFAM di recente statizzazione".
Si segnala il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022) che ha istituito la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese". Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento – è dunque quello delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 28, commi 1 e 2).
La riforma delle lauree abilitanti
Si ricorda la legge legge 8 novembre 2021, n. 163, in materia di titoli universitari abilitanti, che ha attuato la riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R 1.6). In attuazione della predetta legge, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Sono stati poi adottati i decreti interministeriali 651 ("Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13"), 652 ("Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42"), 653 ("Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46") e 654 ("Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51) del 5 luglio 2022.
Da ultimo, il decreto-legge n. 215 del 2023, cosiddetto proroga termini, prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali (art. 6, comma 3).
La riforma delle classi di laurea
In attuazione della riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono stati adottati:
- il decreto ministeriale n. 1648 del 19 dicembre 2023, recante "Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10);
- il decreto ministeriale n. 1649 del 19 dicembre 2023, recante "Riforma 1.5 - Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (milestone M4C1-10)".
Si segnala, poi, da ultimo, il decreto ministeriale 29 novembre 2023,recante "Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Osteopatia".
L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
Si segnala il decreto ministeriale n. 1122 del 1° agosto 2024, recante la "Strategia per l'internazionalizzazione del sistema italiano della formazione superiore per Università e istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - Triennio 2024-2026".
La legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, introduce nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".
Per approfondimenti consulta il dossier redatto dal Servizio Studi.
Contesto e contenuti essenziali della riforma
Il testo interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale, secondo quanto previsto dall'articolato), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.
Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.
Occorre inoltre ricordare come la riforma degli ITS figuri fra gli impegni contemplati nel PNRR.
In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR (investimento M4-C1-I.1.5) destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Complementarmente peraltro, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), lo stesso PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.
Rispetto alla disciplina vigente, il progetto di legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:
i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;
iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;
v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;
vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;
vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;
viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;
x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;
xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);
xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.
La legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", composta di 6 articoli, prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Nel dettaglio, il testo di tale legge (artt. 1 e 2) abroga il secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933 – che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore - e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea a:
È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM, a:
Infine, è consentita l'iscrizione a corsi di studio universitari e corsi di studio presso le istituzioni AFAM, nel limite di due iscrizioni.
L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e, per le istituzioni AFAM, può riguardare anche i corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.
Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due università, scuole, istituti superiori ad ordinamento speciale, istituzioni AFAM.
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni (art. 3).
La disciplina applicativa deve essere definita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con un regolamento - che, in particolare, deve definire i criteri in base ai quali è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale - e due decreti del Ministro dell'università e della ricerca (art. 4).
Entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero (art. 5).
Per un approfondimento, si rinvia al dossier predisposto per l'esame del provvedimento presso il Senato.
Si segnala, da ultimo, l'istituzione della Scuola superiore meridionale, con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale, per mezzo del decreto ministeriale 27 gennaio 2022, in attuazione dell'art. 1, commi 409-413 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e dell'art. 1, comma 297, lettera d), secondo periodo, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).