Nella G.U. n. 93 del 20 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge n. 54 del 2024 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
L'iter della legge ha preso avvio alla Camera, con l'esame in sede referente presso la Commissione Affari esteri e comunitari del disegno di legge governativo recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo in parola (A.C. 924) e si è concluso con l'approvazione in Senato il 26 marzo 2024.
Scopo dell'Accordo, composto da un preambolo e 26 articoli, è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772 .
Con l'accordo in esame la cooperazione giudiziaria bilaterale si amplia al settore disciplinato dalla Convenzione del 1964 del Consiglio d'Europa sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione. Tale strumento normativo, infatti, impegna le Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o privativa della libertà personale. La finalità è dunque quella di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni, riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.
Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, rispetto alla Convenzione del 1964, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016. Tale normativa estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.
Nello specifico l'intesa si compone di un preambolo e di 26 articoli.
Dopo aver richiamato il proprio oggetto, offerto un quadro delle definizioni utilizzate ed individuate, fra le proprie finalità, la riabilitazione e il recupero dei soggetti condannati, la riduzione dei rischi di recidiva e la protezione delle vittime e della collettività (articoli 1-3), specifica le Autorità centrali competenti per ciascun Paese (art. 4) e l'ambito di applicazione, includendo l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per ognuno dei due Stati (art. 5).
I successivi articoli disciplinano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione (articoli da 6 a 9), l'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale (articolo 10) e la questione della doppia incriminazione, riportando l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo (articolo 11).
Ulteriori articoli disciplinano i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni (art. 12), i termini riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione (art. 13), la legislazione applicabile per l'esecuzione della decisione (art. 14) e per le ulteriori decisioni connesse all'applicazione di una sanzione sostitutiva (art. 15).
L'accordo definisce quindi gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le decisioni relative, fra le altre, alla revoca della sanzione sostitutiva o per l'esecuzione di una pena detentiva (art. 16), e dispone in ordine all'obbligo di informazione della Parte di esecuzione circa i provvedimenti di interesse dell'intesa (art. 17), trattando altresì le cause di estinzione del reato nei casi di amnistia, grazia e revisione della condanna (art. 18).
L'intesa dispone inoltre in merito alla cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena (art. 19), alle comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti (art. 20), al criterio di ripartizione delle spese (a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione) (art. 21) e al trattamento dei dati personali (art. 22).
L'articolo 23 stabilisce infine che l'intesa in esame sostituisce ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, salvo che le Parti consentano una maggiore semplificazione e una più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate.
Gli articoli 1 e 2 della legge di ratifica ed esecuzione prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 comma 1 prevede, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, che quando l'Accordo medesimo non contiene specifiche disposizioni o non dispone diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 38/2016, che reca "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive". Il comma 2 specifica che, nei casi previsti dall'art. 5 par. 3 dell'Accordo (sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis segg. c.p. e 464-bis segg. c.p.p. ed esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata ai sensi dell'art 5 ss. della Legge n. 139/1997) l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il comma 3 prescrive che se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione della decisione ne richiede la trasmissione in originale o copia autenticata, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge C924, presentato dal Governo alla Camera lo scorso 23 febbraio, è stato assegnato in sede referente alla Commissione III (Affari esteri), che ne ha iniziato l'esame il 7 settembre 2023 e lo ha concluso il 17 ottobre, senza apportare modifiche.
Sul provvedimento è stato espresso parere favorevole dalle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.
Qui l'iter del provedimento.