Il provvedimento A.C. 1803, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato nella seduta del 26 marzo 2024 (A.S. 982), reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
Il richiamato Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.
La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (art. 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (art. 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (art. 4), agli obiettivi (art. 5) e ai principi generali di gestione (art. 6).
La Parte II individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (art. 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (art. 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (art. 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (art. 13).
La Parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (art. 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (art. 17) e strategie, piani e programmi nazionali (art. 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (art. 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (art. 21).
Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24).
Di rilievo sono anche le Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.
La Parte VII, reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (art. 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (art. 35).
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e porgrammi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse (di cui all'art. 21) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.dall'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere