Il provvedimento A.C. 2864, di iniziativa governativa, recante la "Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021", è stato trasmesso dal Senato il 1° aprile 2026 e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede referente il 15 aprile 2026. Il Senato ha approvato il provvedimento (A.S. 1668) il 31 marzo 2026 senza apportare modificazioni.
L'esame presso la Commissione III Affari Esteri della Camera è iniziato il 28 aprile 2026 e si è concluso il 17 giugno 2026.
Il provvedimento in esame estende la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, e in particolare alle SIDS (Small Island Developing States), che evidentemente hanno importanti interessi in campo marittimo. La modifica è stata adottata dagli Stati membri dell'IMO in occasione della trentaduesima sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021.
Più in particolare, il provvedimento modifica gli articoli da 16 a 19 e l'art. 81 della Convenzione: il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue (12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C), con 8 nuovi componenti. Lo scopo è aumentare la sua rappresentatività, rafforzando in particolare la presenza dei Paesi in via di sviluppo, anche per favorire il loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione.
Inoltre, la durata del mandato degli eletti aumenterà, da un biennio, ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione, ad un quadriennio. Il mandato degli eletti vigerà, quindi, fino alla fine di due sessioni regolari di Assemblea, da quella di elezione.
Come si legge nella relazione introduttiva, la modifica intende anche sostenere la transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino. Per compiersi tale passaggio, non devono sussistere regioni del mondo con un diverso passo di adempimento e con diversi standard.
Inoltre, la maggior durata del mandato, oltre a garantire maggior operatività all'Organizzazione ha l'effetto di un consistente risparmio economico a beneficio del settore.
In relazione agli effetti sul nostro Paese, la relazione illustrativa precisa che l'ampliamento del numero dei seggi in seno al Consiglio IMO interessa particolarmente l'Italia, che è inclusa (unico Paese europeo insieme alla Grecia) nel ristretto gruppo dei 10 principali Paesi che forniscono maggiore impulso allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo. Tale riconoscimento deriva dal fatto che il nostro è tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Trattati attualmente in vigore e che possiede una flotta ampiamente rinnovata e tecnologicamente avanzata, che è garanzia di sviluppo e sicurezza della navigazione e di tutela dell'eco-sistema marino. Inoltre, regioni e piccoli contesti nazionali con un importante collocazione marittima, quando meglio rappresentati in ambito Consiliare, saranno sollecitati ad un più celere adeguamento agli standard di settore ed all'armonizzazione alla disciplina internazionale marittima.
L'estensione della durata del mandato degli eletti, da due a quattro anni, contribuirà a favorire la stabilità del Consiglio e a rafforzare la posizione dell'Italia in sede all'IMO.
La ratifica degli emendamenti previsti dalla Risoluzione A32/1152 si rende necessaria anche tenuto conto che, con lettera circolare n. 4545 diramata il 5 aprile 2022 agli Stati membri IMO, il Segretario Generale dell'Organizzazione ha sollecitato i membri dell'Organizzazione ad una urgente accettazione al fine di completare l'obiettivo dell'entrata in vigore degli emendamenti entro l'anno 2025. A tal fine, unitamente alla lettera circolare, il Segretario Generale ha trasmesso il modello dello strumento di accettazione degli emendamenti che andrà debitamente compilato e firmato per la comunicazione al Segretario Generale, nonché depositato presso l'IMO. Gli emendamenti entreranno in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione, dopo dodici mesi dall'accettazione dei due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.