provvedimento 1 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione e all'esercizio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024

Il ddl AC 1922 reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'utilizzo del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.

L'intervento mira  a:
  1. determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità;
  2. abrogare la legge 18 giugno 1973, n. 475, con cui è stata ratificata la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, alla Direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

La ratifica è avvenuta con legge 11 marzo 2025, n. 38 (GU 29 marzo).

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Il   Titolo I  si compone di due Disposizioni preliminari. In particolare, l' articolo 1 definisce   ambito di applicazione e oggetto  della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata "la Linea") situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione vuole definire la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni. L' articolo 2 contiene le   definizioni  dei termini utilizzati nella Convenzione.
Il   Titolo II  contiene le disposizioni relative:
- alla designazione delle   responsabilità  dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità ( articolo 3);
- alle  regole di funzionamento applicabili alla Linea  da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie ( articolo 4);
- all'indicazione dei  canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese ( articolo 5);
- alla   gestione e manutenzione delle stazioni  sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese ( articolo 6).
Il   Titolo III  individua le   modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l' articolo 7 lett. a) prevede che il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una   ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la   clausola di salvaguardia  in base a cui per ogni tratta, in caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25% del deficit.
Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, quali: il   rapporto annuale  su entrate e uscite ( lett. b);   termini di pagamento  delle somme dovute da una Parte all'altra ( lett. c);   messa in mora  in caso di mancato versamento delle somme dovute ( lett. d);   ricerca di soluzioni condivise  attraverso la Commissione intergovernativa italo-francese, di cui al successivo art. 13, per garantire la continuità di esercizio della Linea ( lett. e);   convenzioni di finanziamento specifiche  concluse tra i gestori per l'infrastruttura italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate per gli investimenti diversi da quelli per manutenzione ed esercizio della Linea ( lett. f).
Il   Titolo IV  reca le disposizioni generali.
In particolare, l' articolo 8 dispone che   l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di  proprietà dello Stato francese.
I lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla normativa francese in vigore, cui sono soggette anche le imprese che li eseguono. La Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione Europea ( articolo 9). In caso di   eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea  concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, che a norma dell'articolo 3 spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un' autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese ( articolo 10).
In caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato ( articolo 11).
L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea ( articolo 12). Ai sensi dell' articolo 13, incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione è la   Commissione intergovernativa italo – francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud, competente anche a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura. Infine, gli   articoli 14 e 15  disciplinano rispettivamente le   modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative  dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua   entrata in vigore  - per una durata indeterminata - e l'eventuale  denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene   abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973 con la quale l'Italia ha ratificato la sopra richiamata Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025