Il
Titolo I
si compone di due Disposizioni preliminari. In particolare, l'
articolo 1 definisce
ambito di applicazione e oggetto
della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata "la Linea") situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione vuole definire la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni. L'
articolo 2 contiene le
definizioni
dei termini utilizzati nella Convenzione.
Il
Titolo II
contiene le disposizioni relative:
- alla designazione delle
responsabilità
dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità (
articolo 3);
- alle
regole di funzionamento applicabili alla Linea
da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (
articolo 4);
- all'indicazione dei
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese (
articolo 5);
- alla
gestione e manutenzione delle stazioni
sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese (
articolo 6).
Il
Titolo III
individua le
modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l'
articolo 7 lett. a) prevede che il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una
ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la
clausola di salvaguardia
in base a cui per ogni tratta, in caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25% del deficit.
Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, quali: il
rapporto annuale
su entrate e uscite (
lett. b);
termini di pagamento
delle somme dovute da una Parte all'altra (
lett. c);
messa in mora
in caso di mancato versamento delle somme dovute (
lett. d);
ricerca di soluzioni condivise
attraverso la Commissione intergovernativa italo-francese, di cui al successivo art. 13, per garantire la continuità di esercizio della Linea (
lett. e);
convenzioni di finanziamento specifiche
concluse tra i gestori per l'infrastruttura italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate per gli investimenti diversi da quelli per manutenzione ed esercizio della Linea (
lett. f).
Il
Titolo IV
reca le disposizioni generali.
In particolare, l'
articolo 8 dispone che
l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di
proprietà dello Stato francese.
I lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla normativa francese in vigore, cui sono soggette anche le imprese che li eseguono. La Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione Europea (
articolo 9). In caso di
eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea
concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, che a norma dell'articolo 3 spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'
autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese (
articolo 10).
In caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato (
articolo 11).
L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea (
articolo 12). Ai sensi dell'
articolo 13, incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione è la
Commissione intergovernativa italo – francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud, competente anche a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura. Infine, gli
articoli 14 e 15
disciplinano rispettivamente le
modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative
dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua
entrata in vigore
- per una durata indeterminata - e l'eventuale
denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene
abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025