Composta da 22 articoli e da un allegato (che contiene le disposizioni transitorie), la Convenzione definisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima una organizzazione intergovernativa di diritto internazionale, fissandone la sede in Francia e rinviando al suo Regolamento generale per le norme di dettaglio sul suo funzionamento (art. 1). Scopo dell'organizzazione è quello riunire i governi e le organizzazioni che si occupano della regolamentazione, fornitura e manutenzione degli ausili alla navigazione marittima, per armonizzarli, favorendo la cooperazione tecnica, incoraggiando la diffusione delle norme di maggior tutela e permettendo la circolazione delle informazioni (art. 3). Per raggiungere i suoi scopi, l'Organizzazione definisce raccomandazioni, linee guida e altri documenti a carattere non vincolante, valuta le proposte trasmesse dagli Stati membri, da agenzie delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, stabilisce meccanismi di consultazione e facilita la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima (art. 4).
L'organizzazione è composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati (art. 5) e prevede una serie di organi, rinviando ai Regolamenti generale e finanziario per le regole procedurali applicabili (art. 6).
I successivi articoli precisano la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'Assemblea generale (che rappresenta il principale organo decisionale, art. 7); del Consiglio (organo esecutivo, art. 8); dei Comitati e organi ausiliari (che contribuiscono al funzionamento della struttura, art. 9) e del Segretariato permanente (struttura responsabile della gestione quotidiana, con Segretario generale eletto ogni tre anni, art. 10).
Ulteriori disposizioni regolano le modalità di voto in seno all'Assemblea generale e al Consiglio (art. 11), le modalità di finanziamento della struttura intergovernativa (art. 13), la personalità giuridica internazionale, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione (che, ad esempio, ha il potere di stipulare contratti e accordi, acquisire e alienare beni e di intraprendere azioni legali, art. 14).
Da ultimo, la Convenzione reca disposizioni sulla sua emendabilità (art. 15), sulle modalità per la risoluzione di eventuali controversie (art. 17), sulle modalità per le future adesioni (art. 18), per l'entrata in vigore (art. 20) e per l'eventuale recesso da parte degli Stati membri (art. 21) o scioglimento della Convenzione con voto dell'Assemblea generale (art. 22).
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 valuta gli oneri finanziari in 151.800 euro per il 2025 e in 160.460 euro annui a decorrere dal 2026, individuando la relativa copertura.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.