Sulla G.U. n. 71 del 25 Marzo 2024 è stata pubblicata la legge n. 35/2024 di "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021".
La proposta di legge S. 344-538 dei senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris: , approvata, in un testo unificato, dal Senato il 27 giugno 2023, è stata assegnata alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 4 luglio 2023 (A.C. 1259).
L'Emendamento è inteso a integrare la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato ed è stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica in oggetto, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, tipicamente, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.
I lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano.
L'Emendamento si compone di sei articoli.
L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica.
Il disegno di legge è composto di tre articoli, che dispongono:
l'articolo 1 l'autorizzazione alla ratifica;
l'articolo 2 l'ordine di esecuzione e
l'articolo 3 l'entrata in vigore, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.