Il disegno di legge di legge C. 1502 reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:
a) l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);
b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;
c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).
Più in particolare, il Governo segnala che l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:
a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;
b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;
c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;
d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;
e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.
Le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.
Il Capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali. Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa che l'oggetto dell'Atto è costituito dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche (articolo 2). Ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).
Il Capitolo II (articoli 5-8) reca le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.
Nel dettaglio l'articolo 5 indica le modalità di presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche all'Ufficio internazionale (dietro pagamento delle tasse di deposito previste all'articolo 7) e determina i soggetti in nome e per conto dei quali la registrazione può essere chiesta.
All'articolo 6 vengono stabilite le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti, affinché queste ultime possano valutare se sono in grado di assicurare la protezione ovvero inviare una comunicazione di rifiuto motivato della protezione entro il termine di un anno dalla data della notifica. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato (articolo 8).
Il Capitolo III (articoli 9-14), relativo alla protezione, stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera pur- ché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10). Secondo quanto previsto dall'articolo 11, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti.
La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come «stile , «tipo , «genere», «fattura», «imitazione», «metodo», «come prodotto in», «simil », «similare» o altri termini di analoga natura. Inoltre, una Parte contraente, se la sua legislazione lo consente o su richiesta di una parte interessata, è tenuta a rifiutare o invalidare ex officio la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto.
A tal riguardo la relazione illustrativa sottolinea l'importanza per l'Italia della previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine.
L'articolo 13 stabilisce le garanzie in relazione ad altri diritti. L'articolo 14 prevede che ogni Parte contraente renda azionabili strumenti di tutela per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate e che, a garanzia di tale protezione, possa essere esercitata un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.
Il Capitolo IV (articoli 15-20) concerne il rifiuto e le altre azioni relative alla registrazione internazionale.
Secondo l'articolo 15, ogni Parte contraente può rifiutare gli effetti di una registrazione internazionale notificando il rifiuto all'Ufficio internazionale, e l'articolo 16 mantiene ferma la possibilità di revocare tale rifiuto nel caso in cui si possa giungere a un accordo fra le Parti (articolo 16). L'articolo 17 consente invece alle Parti contraenti di concordare un periodo transitorio per la cessazione dell'uso anteriore della denominazione o indicazione all'interno della loro giurisdizione, comunicando detta decisione all'Ufficio internazionale, prima di assicurare la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica interessata.
Quando una Parte contraente concede la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, ne dà notificazione all'Ufficio internazionale (articolo 18), che procede all'iscrizione nel registro internazionale e alla relativa pubblicazione. L'Autorità competente di una Parte contraente designata può invalidare, in parte o in toto, gli effetti di una registrazione internazionale nel proprio territorio, ma solo dopo che il depositante abbia avuto la possibilità di far valere i propri diritti (articolo 19). Le procedure relative alla modifica delle iscrizioni internazionali e alle altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali sono specificate nel regolamento applicativo (articolo 20).
Il Capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.
Più in dettaglio, l'articolo 21 stabilisce che le Parti contraenti sono membri della stessa Unione speciale in quanto Parti dell'Accordo di Lisbona. Le funzioni e il processo decisionale dell'Assemblea che riunisce le Parti vengono stabilite all'articolo 22, il quale in proposito prevede che l'Assemblea adotti le proprie decisioni per consenso, tranne il caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e la decisione venga pertanto sottoposta al voto (con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi).
In quest'ultimo caso, ogni Parte contraente che sia un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, in luogo dei suoi Stati membri, con un numero di voti eguale al numero degli Stati membri che sono parti dell'Atto.
È invece esclusa la partecipazione delle organizzazioni intergovernative al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa. Si tratta - secondo la relazione illustrativa - di una disposizione molto importante per l'Unione europea, giacché il peso del suo voto è strettamente legato alla partecipazione all'Atto di Ginevra da parte degli Stati membri di essa.
Con l'articolo 23 si stabiliscono le funzioni dell'Ufficio internazionale, mentre in base all'articolo 24 le fonti di finanziamento dell'Unione speciale sono costituite da: tasse di deposito; proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e dai diritti afferenti a tali pubblicazioni; donazioni, lasciti e sovvenzioni; affitti, rendimenti degli investimenti e altre entrate, comprese le entrate diverse; contributi speciali delle Parti contraenti ovvero qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate menzionate ai punti precedenti non siano sufficienti a coprire le uscite, come deciso dall'Assemblea. In tal caso i contributi saranno calcolati sulla base della categoria di appartenenza della Parte contraente ai sensi della Convenzione di Parigi e del numero di registrazioni provenienti dalla Parte contraente. Viene altresì previsto che l'Assemblea possa decidere di introdurre dei versamenti delle Parti contraenti per costituire e alimentare il fondo di capitale circolante. L'articolo 25 rinvia al regolamento applicativo per la disciplina dei dettagli relativi all'attuazione dell'Atto, indica le modalità di revisione del regolamento e stabilisce la prevalenza delle disposizioni dell'Atto in caso di contrasto con quelle del regolamento.
Il Capitolo VI (articoli 26-27) è relativo alla revisione e agli emendamenti.
Ai sensi dell'articolo 26, l'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare; tuttavia, taluni articoli (articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificati anche dalla stessa Assemblea (articolo 27).
Il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali.
Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28). Non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono stabilite le modalità di deposito degli strumenti di ratifica o adesione e i termini per l'entrata in vigore dell'Atto nei confronti delle Parti che abbiano provveduto al deposito (articolo 29) nonché le modalità di denuncia dell'Atto e i relativi effetti (articolo 32). Le relazioni tra le Parti contraenti sia dell'Atto di Ginevra che dell'Accordo di Lisbona e le relazioni tra questi Paesi e quelli che invece sono parte del solo Accordo di Lisbona (e non dell'Atto di Ginevra) sono regolate all'articolo 31. L'Atto è stato firmato in un solo originale nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione (articolo 33) e il depositario di esso è il Direttore generale della WIPO (articolo 34).
Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.
L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria. Gli oneri derivanti dalla ratifica vengono valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.Si prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 5 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.