Il provvedimento A.C. 2759, di iniziativa governativa, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025", è stato trasmesso dal Senato (A.S. 1622) l'8 gennaio 2026, che lo ha approvato il 7 gennaio senza apportare modifiche.
Il 14 gennaio è stato assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente. L'esame in Commissione è iniziato il 3 febbraio 2026 ed è concluso il 4 marzo 2026. L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il 25 marzo 2026.
La ratifica è avvenuta con Legge n. 52 del 1° aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2026.
La ratifica è funzionale alla realizzazione dell'iniziativa, avviata dalla Santa Sede nel giugno 2024, per la costruzione di un impianto "agrivoltaico" nella tenuta di proprietà del Vaticano a Santa Maria di Galeria, nei pressi di Roma.
Si ricorda che un impianto si definisce "agrivoltaico" quando la produzione di energia solare, tramite pannelli fotovoltaici, è integrata con le attività agricole o zootecniche. I pannelli sono infatti installati su strutture elevate rispetto al suolo, consentendo il passaggio di macchinari agricoli e la coltivazione del terreno sottostante.
L'impianto ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e delle istituzioni ad esso collegati, attraverso l'uso di fonti rinnovabili.
L'accordo in esame è necessario alla definizione del quadro giuridico entro cui collocare tale iniziativa, oltre che a stabilire le modalità di costruzione dell'impianto, la sua connessione con la rete elettrica italiane e i rapporti tra i due Stati.
Il contesto normativo entro cui l'accordo si iscrive, oltre all'articolo 7 della Costituzione sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, è costituito dal Trattato del Laterano del 1929 e dell'Accordo bilaterale dell'ottobre 1951, relativo agli impianti radio che sono stati istallati nella stessa tenuta vaticana di Santa Maria di Galeria (oltre che in un'altra sede).
La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che da parte italiana l'iniziativa vaticana "è stata immediatamente condivisa", essendo coerente con la partecipazione di entrambi gli Stati alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'Accordo di Parigi del 2015. Tale iniziativa – si legge ancora nella relazione – "è inoltre coerente con gli obiettivi nazionali italiani di sviluppo dell'indipendenza energetica e della valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, nel contempo tutelando gli usi agricoli del suolo".
L'Accordo è composto da 5 articoli.
L'articolo 1 prevede che all'impianto agrivoltaico, alle strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia, e a ogni altra infrastruttura collegata e connessa, che saranno installati nell'area, di proprietà della Santa Sede, venga applicata la disciplina di cui agli articoli 15 e 16 dei Patti lateranensi, che prevedono il godimento delle immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri; l'esenzione da vincoli o espropriazioni per causa di pubblica utilità (se non previo accordo con la Santa Sede); e l'esenzione da tributi tanto verso lo Stato che verso ogni qualsiasi altro ente. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, esclude però che gli impianti in questione possano godere di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della stessa natura.
L'articolo 2 prevede che l'energia elettrica prodotta in tale impianto sarà immessa nella rete elettrica italiana, secondo la normativa tecnica di settore, e senza oneri o adempimenti fiscali per la parte vaticana. Nei limiti della quantità di energia prodotta, lo Stato della Città del Vaticano avrà il diritto di prevelare quanto occorrente all'approvvigionamento della Città del Vaticano; degli immobili indicati negli articoli da 14 a 16 dei Patti lateranensi (su cui si veda infra) e degli "Enti ed Istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede". Per questi ultimi, che sono al di fuori del regime di esenzione fiscale concordatario, restano gli obblighi di versamento delle eventuali imposte dovute. Si prevede altresì che l'energia elettrica prodotta dall'impianto che risulti eccedente rispetto a tali esigenze di approvvigionamento, resti nella disposizione dello Stato italiano.
L'articolo 3 stabilisce che le autorità dello Stato della Città del vaticano (Governorato e Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) "si adopereranno" per fare ricorso a soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il "massimo rispetto possibile della terra", conciliando "al meglio" gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, ridurre al minimo l'impatto ambientale e tutelare il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. A tal fine - come detto- l'impianto sarà realizzato mediante strutture elevate da terra, per favorire la continuità dell'uso agricolo e zootecnico (paragrafo 1). Al contempo le autorità italiane sono chiamate a collaborare con quelle vaticane per "facilitare la rapida realizzazione del progetto", anche attraverso lo scambio di informazioni e la stipula di intese tecniche (paragrafo 2). Viene poi istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti delle due Parti, per l'applicazione dell'accordo (paragrafo 3). Tale organo sovrintende alle operazioni di immissione e cessione dell'energia elettrica (nel rispetto della normativa tecnica di riferimento), determina le modalità di contabilizzazione degli scambi di energia elettrica e le eventuali compensazioni finanziarie, risolve le questioni pratiche derivanti dall'applicazione dell'Accordo e individua possibili utilizzi per finalità sociale delle eccedenze di produzione, anche a beneficio delle comunità limitrofe all'impianto (per la composizione della parte italiana si veda, nel paragrafo successivo, l'articolo 3 del ddl di ratifica).
Da ultimi, gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la modalità di risoluzione di dubbi interpretativi o di eventuali controversie applicative e i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale si compone di 5 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 disciplina la composizione della delegazione italiana in seno all'organismo paritetico previsto dall'accordo. Di essa fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura, gli enti territoriali interessati e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Per la partecipazione ai lavori dell'organismo, ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte non sonno dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.