L'Accordo in esame è composto da un preambolo e da 31 articoli. È parte integrante dell'Accordo un Allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti.
In particolare, il Titolo I (articoli da 1 a 4) reca le disposizioni di carattere generale, il Titolo II ( articoli da 5 a 11) le disposizioni sulla legislazione applicabile, il Titolo III (articoli da 12 a 18) le disposizioni particolari (di cui capo I da articolo 12 a 17 pensioni e capitolo II articolo 18 disoccupazione), il Titolo IV (articoli da 19 a 29) le disposizioni diverse e il Titolo V (articoli 30 e 31) le disposizioni transitorie e finali.
Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo, mentre i successivi articoli 2 e 3 definiscono l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'Accordo .
A tal riguardo viene precisato che l'Accordo si applicherà
alle persone
che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché
ai loro familiari e superstiti.
L'Accordo si applicherà, inoltre,
ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo
status
dei rifugiati (ratificata dall'Italia con la legge n. 722 del
1954) e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli
apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo
status
degli apolidi residenti nel territorio italiano o albanese, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (
art.3).
Per quanto riguarda, poi, la competenza per materia, ai sensi del primo comma dell'articolo 2, l'Accordo disciplinerà le seguenti materie:
in Italia
a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
b) l'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
c) l'assicurazione contro la disoccupazione;
d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
In Albania:
a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione per l'indennità di malattia e maternità;
c) l'assicurazione contro la disoccupazione;
A sua volta l'articolo 4 detta norme relative alla parità di trattamento e finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l'Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo medesimo.
Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell'Unione europea.
L'Accordo dispone, altresì,
il principio generale
in forza del quale i lavoratori ai quali si applicano la disciplina prevista dal medesimo Accordo
sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa
(art.5).
Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 e ferma restando a possibilità che le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possano prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori (art..8).
Nel dettaglio
le eccezioni previste dall'articolo 6 interessano:
- i lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti: nel caso in cui siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la loro occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi;
- i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano nel territorio dell'altro Stato per svolgere l'attività lavorativa per un limitato periodo di tempo: essi continuano a essere soggetti alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia: essi sono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera italiana o albanese sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera, mentre i lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o di sorveglianza nel periodo durante il quale la nave si trova in un porto dell'altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
- gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari: se inviati nel territorio dell'altro Stato contraente per esercitare le loro funzioni rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati contraenti: se inviati nel territorio dell'altro Stato contraente per esercitare le proprie funzioni, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
A sua volta l'
articolo 7
reca talune
disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche.
Tale norma prevede, infatti, che il personale al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari,
assunto localmente con contratto
e il
personale domestico al servizio privato
di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari
può esercitare l'opzione
per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.
Con riferimento, poi, alla
esportabilità delle prestazioni in denaro l'articolo 9 fissa il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.
Per quanto riguarda, invece, l'
assicurazione volontaria, ai densi dell'articolo 10, se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato
si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli tati.
L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria
di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Il
principio cardine dell'Accordo è espresso nell'art. 11
dell'Accordo ai sensi del quale ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall' Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente,
sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano". Per la determinazione dell'onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell'articolo 13 ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica"
Per quanto concerne, poi, le
disposizioni particolari previste dal titolo III
dell'Accordo, il capitolo I di tale titolo (articoli da 12 a 17) reca
norme in materia di pensioni .
A tal riguardo, mentre l'
articolo 12
disciplina l'ipotesi in cui in
cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo
articolo 13
contempla le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e
pro-rata).
Nel primo caso (articolo 12) si prevede che
l'Istituzione competente Stato conceda l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.
A sua volta l'articolo 13, come sopra ricordatpo, dispone che se un lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alla corresponsione delle prestazioni in esame, l'Istituzione competente di detto Stato è tenuta ad applicare le disposizioni sulla totalizzazione
dei periodi di assicurazione
di cui al precedente articolo 11. L'articolo in esame prevede, inoltre, che qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni
sono totalizzati soltanto i periodi compiuti
in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
Si segnala, poi, che il terzo comma dell'articolo 13 chiarisce che ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 (sulla totalizzazione), l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
e) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;
Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.
L'
articolo 14
contiene a sua volta disposizioni relative al calcolo dei
periodi di assicurazione inferiori ad un anno
,
mentre l'
articolo 15
disciplina l'ipotesi
in cui una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11. A tal riguardo si prevede che il suo diritto alla pensione venga determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Di particolare rilievo è, inoltre l
'articolo 16
che detta norme sulla
pensioni minime disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al richiamato articolo 11,
solo ne caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l'integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
A sua volta l'
articolo 17
reca una disposizione di carattere particolare in quanto stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
Per quanto concerne, poi, l
e norme in materia di prestazioni di disoccupazione
e le condizioni per l'erogazione in uno o nell'altro Stato contraente, l'
articolo 18, unico articolo del capo II del titolo III dell'Accordo, stabilisce il principio generale in forza del quale se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente,
a condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro,
conserva il diritto a tali prestazioni
alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di
3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato.
Le disposizioni contenute nel titolo IV dell'Accordo
(articoli da 19 a 29) disciplinano fattispecie diverse:
In particolare ai sensi dell'
articolo 19
le
norme di attuazione
dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo, mentre l'
articolo 20
(prevede lo
scambio di informazioni fra le Parti per quanto concerne i provvedimenti applicativi dell'Accordo, eventuali difficoltà tecniche in sede applicativa e in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale. L'
articolo 21
stabilisce, poi, il principio dell'
assistenza amministrativa reciproca
e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. L'
articolo 22
prevede la facoltà, per le
Autorità diplomatiche e consolari
di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato, mentre l
'articolo 23
sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento delle attestazioni di autenticità di un certificato o di un documento.
Ai sensi dell'
articolo 24 per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli
Organismi di collegamento.
A sua volta l'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione dell'Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. In caso di ricorsi, da presentare entro un determinato termine ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati nel termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
L'
articolo
26
disciplina
le modalità di comunicazione fra tutti
i soggetti coinvolti in applicazione del presente Accordo. L'articolo 27 definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.
L'
articolo 28
(Recuperi)
disciplina i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte.L'articolo 29 stabilisce
il principio di riservatezza dei dati
e contiene il rinvio all'A
llegato I,
che è parte integrante dell'Accordo e contiene le
disposizioni per lo scambio dei dati personali.
Da ultimi gli articoli 30 e 31, inseriti nel
titolo V
dell'Accordo, recano
disposizioni transitorie e finali.
Nel dettaglio l'articolo 30 prevede che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle
domande di prestazioni presentate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore. Saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore, sebbene il diritto alle prestazioni non copra i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù dell'Accordo, anche se si riferisce ad un
evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
L'articolo 31 dispone che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all'acquisto di efficacia dell'intesa amministrativa. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.
ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025