provvedimento 1 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 (ddl di ratifica A.C. 1703)  ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai fini della fruizione dei benefìci previsti dal citato Codice.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, la proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al RUNTS è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il testo proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.

L'Accordo è stato ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 34 (GU 27 marzo).

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 Il testo si compone di un preambolo e di 5 articoli.
  L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto, su domanda, del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) medesimo adotti un regolamento che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.

Le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense. In particolare, in deroga all'articolo 22 del Codice del Terzo settore italiano, iscrivendosi nel RUNTS, il C.I.S.O.M. mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense.

Inoltre, in deroga all'articolo 3 del Codice del Terzo settore italiano, con l'iscrizione del C.I.S.O.M. al RUNTS, non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12. 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore
italiano.

Ai sensi dell' articolo 12  la   denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Si ricorda poi che ai sensi del   comma 3 dell'articolo 15   gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. A sua volta l' articolo 22  detta specifiche disposizioni in merito all'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mentre i  commi 1-5 e 7-8 dell'articolo 26  regolamentano l'"o rgano di amministrazione". Resta, invece, applicabile il comma 6 dell'articolo 26 ai sensi del quale gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Gli articoli 29, 30 e 31, disciplinano, rispettivamente, la denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo l'Organo di controllo e la revisione legale dei conti.

  

L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti. La relazione tecnica precisa che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto dalla mera iscrizione dell'ente di diritto pubblico melitense al RUNTS non si determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti.
  L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica.
  L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso. Si stabilisce che eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'articolo 1 dell'Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025