provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa

Sulla G.U. n. 248 del 22 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge n. 149 del 2024 di ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto ad Accra il 28 novembre 2019.

Il relativo ddl di ratifica (A.C. 1150), di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato nel corso della seduta dello scorso 9 maggio (S. 563).

L'obiettivo dell'Accordo è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'Accordo in esame ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa. Il suo scopo è quello di fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo altresì effetti positivi indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

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Il testo dell'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 16 articoli:

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (art. 1), il provvedimento individua (art. 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, cioè in particolare:

- lo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa;

-la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione;

-la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima;

-lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.

 

I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 3).

Fra le aree di cooperazione (art.4) vengono annoverati i settori del supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate e della sanità militare, le delegazioni militari.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano:

-l'organizzazione delle attività addestrative (art. 5);

-la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi governo-governo(art. 6);

-gli aspetti finanziari (art. 7) e quelli giurisdizionali (art. 8).

Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (art. 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (art. 11), i requisiti sanitari (art. 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (art. 14).

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (art. 16).

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

L'A.C. 1150 si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri in 4.876 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2023, imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. A tale spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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